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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Invito al contraddittorio preventivo: le istruzioni dell’agenzia delle entrate.

Uncategorised Posted on Sat, September 12, 2020 13:12:38

POST 200/2020

Come noto il decreto Legge 34/2019 ha introdotto una nuova previsione di contraddittorio preventivo da instaurarsi tra il contribuente ed il Fisco. Tale previsione è contenuta nell’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997.

Secondo il dettato normativo infatti l’Ufficio, ad eccezione di alcuni casi specifici, prima di emettere l’avviso di accertamento deve notificare un invito a comparire per poter attivare il procedimento di adesione.

Con la circolare n. 17/E emanata lo scorso 22 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha quindi reso nota la propria interpretazione relativamente ai contorni applicativi della nuova norma che, si ricorda, è entrata in vigore dal primo luglio 2020.

AMBITO APPLICATIVO

Nel documento di prassi citato l’Agenzia delle Entrate precisa dapprima come l’invito previsto dall’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997 debba essere applicato agli accertamenti riguardanti:

–           imposte sui redditi e relative addizionali;

–           contributi previdenziali;

–           ritenute;

–           imposte sostitutive;

–           IRAP;

–           IVIE e IVAFE;

–           IVA.

L’applicazione del contradittorio preventivo deve avvenire da parte degli uffici a pena di invalidità dell’atto impositivo emesso. Quindi in linea generale gli avvisi di accertamento dovranno essere preceduti da un preventivo dialogo tra amministrazione e contribuente la cui mancanza può essere eccepita da quest’ultimo in fase contenziosa. In tale ambito spetterà dunque al giudice tributario stabilire, purché dimostrato dal contribuente sul quale ricade l’onere probatorio (cd. “prova di resistenza”), se la preventiva mancata convocazione del contribuente abbia di fatto precluso la possibilità di far valere in contraddittorio elementi determinanti che avrebbero portato l’ufficio a conclusioni differenti.

CASI DI ESCLUSIONE

L’obbligo da parte dell’agenzia di attivare il contradditorio preventivo è escluso nei casi in cui:

  • sia stata rilasciata copia del processo verbale a chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo;
  • gli obblighi di contradditorio preventivo siano già previsti per legge (abuso del diritto, indici sintetici o studi di settore);
  • vi sia particolare urgenza o fondato pericolo riguardante la riscossione;
  • venga notificato un avviso di accertamento parziale ex articolo 41-bis dpr 600/1973.

Con riferimento al primo punto l’Amministrazione finanziaria, con una applicazione particolarmente ampia della norma, nella circolare citata invita gli uffici ad attivare “il contraddittorio anche nei casi di attività accertativa correlata agli esiti di un processo verbale di «chiusura delle operazioni», al fine di addivenire quanto più possibile alla corretta individuazione della pretesa tributaria”.

Per quanto riguarda invece l’esclusione degli accertamenti parziali la norma del contradditorio preventivo specifica che in relazione all’IVA gli avvisi di rettifica parziale sono esclusivamente quelli dettati dall’articolo 54, terzo e quarto comma, del DRP 633/1972. Con ciò l’esclusione rispetto all’obbligo del contradditorio preventivo, in materia di sola IVA, riguarda quegli accertamenti parziali basati su “elementi certi e diretti” e non quindi quelli legati ad elementi presuntivi.

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA

A seguito dell’invito che non si conclude con una adesione l’ufficio potrà quindi emettere l’avviso di accertamento ma questo dovrà essere specificatamente motivato con riferimento “ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente”. In altre parole l’Agenzia delle Entrate nell’emettere l’avviso dovrà dare conto, tra le motivazioni, delle ragioni per cui non ha dato corso ai chiarimenti forniti dal contribuente. 

PROROGA DEI TERMINI

Il DL 34/2019 oltre ad introdurre le previsioni di contraddittorio preventivo di cui al nuovo articolo 5-ter del Dlgs 218/1997 introduce il comma 3-bis all’articolo 5 dello stesso Dlgs stabilendo che nel caso in cui tra la data di comparizione indicata nell’invito e quella di decadenza dell’attività di controllo intercorrano meno di 90 gg è previsto che quest’ultima sia automaticamente prorogata di ulteriori 120 gg.

Pertanto, se il contribuente riceve un invito la cui data di comparizione è fissata dopo il 3 ottobre dell’anno N, con riferimento ad un periodo di imposta il cui termine di decadenza per l’accertamento è previsto per il 31 dicembre del medesimo anno N (pari a meno di 90 giorni), e l’accertamento con adesione non si dovesse perfezionare, l’ufficio può notificare l’avviso di accertamento anche oltre il termine “ordinario” di decadenza, beneficiando della proroga di 120 giorni che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno N+1 (entro il 29 o 30 aprile dell’anno N+1, a seconda che l’anno sia, rispettivamente, bisestile o meno).

ADESIONE PRECLUSA IN CASO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO PRECEDUTO DA INVITO

Si ricorda infine che l’articolo 6 del Dlgs 218/1997 prevede che il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato anche dal contribuente a seguito di avviso di accertamento a patto che quest’ultimo non sia stato preceduto da un invito a comparire per il contraddittorio. 

La previsione del citato articolo 6, applicabile ai casi di cui all’articolo 5 del Dlgs 218/1997, è stata estesa anche ai casi di contraddittorio preventivo previsti dal nuovo articolo 5-ter del medesimo Dlgs.

APPLICABILITA’ DELLA NORMATIVA SUL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO ALLA LUCE DEL DIFFERIMENTO DELLA EMISSIONE E NOTIFICA DEGLI AVVISI PREVISTO DAL DL RILANCIO

In ultimo con la circolare n. 25/E dello scorso 20 agosto l’Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo che nei casi in cui sia necessario per l’ufficio attivare il contraddittorio preventivo il coordinamento della proroga previsto dall’articolo 5 comma 3 bis del Dlgs 218/1997 con quanto previsto in tema di termini di accertamento dall’articolo 157 comma 1 del Dl Rilancio (che ha previsto la proroga per l’emissione degli accertamenti scadenti tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 entro il 31 dicembre 2020 e la loro notifica entro il 31 dicembre 2021) consiste nel dare prevalenza ai tempi dettati dall’articolo 5 comma 3 bis del Dlgs 218/1997 in quanto la proroga ivi contenuta (120 gg dopo la decadenza ordinaria) determina l’inapplicabilità dell’articolo 157 comma 1 del Dl rilancio poiché la decadenza del termine risulterà successiva al 31 dicembre 2020. In tali ipotesi l’ufficio, in caso di mancata adesione, dovrà quindi notificare l’avviso di accertamento entro il 30 aprile 2021, ricorrendo i presupposti della proroga di 120 giorni decorrenti dal primo gennaio 2021.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dividendi esteri tassati al 26% al nodo della doppia imposizione

Uncategorised Posted on Thu, September 10, 2020 08:07:29

POST 199/2020

Con la riforma della tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepiti dalle persone fisiche e maturati a partire dal 2018, introdotta dalla Legge di bilancio 2018, è stata prevista l’applicazione di una imposta sostituiva al 26% in luogo della parziale imponibilità IRPEF.

L’applicazione di questa nuova modalità di tassazione, prima riservata esclusivamente alle partecipazioni non qualificate, ha in sostanza determinato un aggravio in termini di prelievo impositivo oltreché un problema di doppia tassazione per gli utili percepiti dalle persone fisiche provenienti da partecipazioni di qualsiasi tipo in società estere.

Tale maccanismo impositivo infatti non consente, vista la metodologia applicativa del credito di imposta estero previsto sia dal nostro articolo 165 del TUIR che dal dettato delle varie convenzioni internazionali (i quali prevedono il recupero delle imposte estere solo qualora il relativo reddito estero entri a far parte del reddito complessivo cosa che non avviene nel caso di imposizione tramite imposta sostitutiva), il recupero delle imposte trattenute e versate all’estero al momento dell’uscita dei predetti dividendi verso l’Italia.

Altro tema è poi quello legato alla base imponibile. Ci si potrebbe domandare infatti se la base imponibile da prendere a riferimento in Italia sia a questo punto, vista l’impossibilità di usufruire del credito di imposta, da considerare al netto ovvero al lordo delle imposte trattenute all’estero. Sul punto l’Agenzia delle Entrate (circolare AE 26/e del 2004 prima e circolare AE 80/E del 2007 poi) è intervenuta distinguendo di fatto due fattispecie:

  • una secondo la quale è possibile applicare il cd. “netto frontiera” solo nel caso in cui gli utili siano percepiti dal residente in Italia esclusivamente per tramite di un intermediario residente (ad esempio una banca o una fiduciaria);
  • l’altra secondo cui non è possibile applicare la base imponibile al netto delle imposte pagate all’estero(quindi “lordo frontiera”) nel caso in cui i dividendi siano percepiti in Italia senza l’intervento di un intermediario residente.

Tale aspetto costituisce senz’altro una, a dir poco, censurabile disparità di trattamento.

Va inoltre segnalato come, anche quest’anno, le istruzioni al Modello Redditi 2020 nel presentare il rigo RM12 sezione V della dichiarazione, rigo dedicato all’indicazione degli utili provenienti da società estere, richiedano necessariamente l’indicazione degli importi percepiti al lordo delle imposte trattenute all’estero negando così, ancora una volta, la possibilità di considerare quale base imponibile il “netto frontiera” oltreché non prevedere un apposito meccanismo di recupero delle imposte versate all’estero.

Secondo tale impostazione dunque è evidente come in molti casi, dove ai sensi delle convenzioni stipulate dall’Italia con paesi esteri le trattenute in uscita possono arrivare anche al 15% (è il caso del Lussemburgo), si possa arrivare ad una imposizione complessiva pari al 41% (26%+15%) la quale rischia, a conti fatti, di essere paradossalmente più gravosa rispetto a quella prevista per le partecipazioni in società paradisiache i cui dividendi vengono tassati direttamente in IRPEF secondo il meccanismo della trasparenza.

È evidente come tale anomalia si presenti senza dubbio in conflitto con la ratio contenuta nelle diverse convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese nonché in termini più generali con il principio generale della libertà di circolazione dei capitali previsto dei trattati di funzionamento dell’Unione Europea.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Rimandata al 2021 la notifica degli avvisi di accertamento anche se non scadono nel 2020.

Uncategorised Posted on Wed, September 09, 2020 15:56:57

POST 198/2020

Nella circolare 25/E dello scorso 20 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha delineato i contorni applicativi dell’articolo 157 comma 1 del “Dl Rilancio” relativi all’attività di notifica degli atti di accertamento, irrogazione sanzioni, di recupero e di liquidazione.

Si ricorda infatti che dapprima il “Dl Cura” Italia era intervenuto prevedendo un vero e proprio periodo di sospensione per l’attività accertativa nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Successivamente il “Dl Rilancio” con l’articolo 157 aveva poi precisato che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate erano inibiti dal notificare, fino al 31 dicembre 2020, atti relativi ad annualità in scadenza entro il 2020.

Come detto l’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 25/E del 20 agosto 2020 interviene con una interpretazione estensiva e condivisibile del dettato normativo considerando l’attività degli uffici, relativamente alla notifica degli atti, inibita non solo per le annualità in scadenza nel 2020 ma anche per quelle scadenti in anni successivi.

Con tale interpretazione viene infatti sancito un generale divieto per gli uffici accertatori di notificare atti accertativi e sanzionatori nel corso del 2020 salvo la necessità di procedere ugualmente per motivi di indifferibilità e urgenza e nei casi in cui è necessaria o opportuna l’attivazione del contraddittorio.

La Circolare inoltre chiarisce che gli Uffici potranno svolgere nell’anno in corso le attività di accertamento o di controllo sostanziale senza però procedere alla notifica degli atti a meno che non ricorrano le condizioni di indifferibilità e urgenza.

Al difuori di tali fattispecie infatti la notifica dell’atto dovrebbe ritenersi illegittima o almeno acquistare efficacia a partire dal 1° gennaio 2021 ma è ovvio che simili vizi potrebbero esser fatti valere esclusivamente in sede contenziosa.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Revisione legale: aggiornati 22 principi Isa Italia.

Uncategorised Posted on Thu, September 03, 2020 12:31:15

POST 197/2020

La Ragioneria Generale dello Stato, con determina del 3 agosto 2020, ha adottato 22 nuovi principi di revisione ISA Italia, elaborati da Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, Assirevi e INRL in collaborazione con Consob e MEF.

Le modifiche ai vecchi principi sono state necessarie per adeguarli alle nuove normative italiane in materia di revisione, introdotte dal D.Lgs. 135/16 e, per gli Enti di Interesse Pubblico, dal Regolamento UE n. 537/14, nonché per adeguarli all’evoluzione dei principi di revisione internazionali emanati dallo IAASB.

I revisori legali e le società di revisione, pertanto, nell’ambito dello svolgimento dei propri incarichi, dovranno applicare, per le revisioni dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2020 o successivamente, i seguenti principi ISA Italia aggiornati:

  • ISA Italia n. 200, “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”;
  • ISA Italia n. 210, “Accordi relativi ai termini degli incarichi del revisore”;
  • ISA Italia n. 220, “Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”;
  • ISA Italia n. 230, “La documentazione della revisione contabile”;
  • ISA Italia n. 240, “Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio”;
  • ISA Italia n. 250, “La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio”;
  • ISA Italia n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”;
  • ISA Italia n. 265, “Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione”;
  • ISA Italia n. 300, “Pianificazione della revisione contabile del bilancio”;
  • ISA Italia n. 315, “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”;
  • ISA Italia n. 320, “Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile”;
  • ISA Italia n. 330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati”;
  • ISA Italia n. 402, “Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi”;
  • ISA Italia n. 450, “Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile”;
  • ISA Italia n. 500, “Elementi probativi”;
  • ISA Italia n. 540, “Revisione delle stime contabili e della relativa informativa”;
  • ISA Italia n. 550, “Parti correlate”;
  • ISA Italia n. 580, “Attestazioni scritte”;
  • ISA Italia n. 610, “Utilizzo del lavoro dei revisore interni”;
  • ISA Italia n. 700, “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”;
  • ISA Italia n. 701, “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente;
  • ISA Italia n. 705, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”.

Tutti i principi di revisione in vigore sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al seguente indirizzo: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Credito di imposta sulle commissioni per il POS. Codice tributo.

Uncategorised Posted on Tue, September 01, 2020 20:14:15

POST 196/2020

Con la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito il codice da utilizzare per poter utilizzare tramite compensazione in F24 il credito di imposta relativo alle commissioni sostenute, a partire dal 1° luglio 2020, per i pagamenti elettronici (pagamenti POS) previsto dall’articolo 22 del DL 124/2019.

Il codice tributo da utilizzare sarà il “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

Si ricorda che il credito di imposta in commento spetta per un importo pari al 30% delle commissioni dovuteper le transazioni effettuate tramite carte di debito (bancomat), carte di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili. 

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione su modello F24 a partire dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta e dovrà essere presentato solo tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Il “bonus”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 22 DL 124/2019, spetta esclusivamente per le commissioni sostenute in relazione alla cessione di beni e servizi:

  • effettuate da esercenti che nell’anno di imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 400 mila euro;
  • rese nei confronti di consumatori finali (sono quindi escluse le “carte aziendali”).

Per i fornitori dei servizi POS è poi previsto uno specifico obbligo informativo per cui gli stessi dovranno:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta;
  • trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte tramite notifica via PEC ovvero mettendo a disposizione le stesse in una apposita area nell’online banking del cliente.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Bonus pubblicità: prenotazioni a partire dal 1° settembre 2020.

Uncategorised Posted on Tue, September 01, 2020 19:58:07

POST 195/2020

A partire dal 1° settembre e fino al 30 settembre 2020 sarà possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità) effettuati o che saranno effettuati nel 2020.

Questa finestra eccezionale non compromette la validità della comunicazione “ordinaria” prevista tra il 1° marzo e il 31 marzo di ogni anno. Coloro che avessero presentato la comunicazione ordinaria infatti possono alternativamente:

  • Attendere la rideterminazione del credito di imposta secondo le regole straordinarie previste per il 2020;
  • Presentare una nuova comunicazione sostituiva di quella di marzo 2020.

Si precisa che è stato specificato come l’ordine cronologico di presentazione delle domande risulterà irrilevante rispetto al diritto alla fruizione del “bonus”Nel caso le risorse dovessero esaurirsi sarà invece previsto un riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.

Si ricorda che il Decreto cura Italia prima e il DL Rilancio poi hanno previsto per il 2020 un regime straordinario per accedere al bonus in commento in quanto:

–           è stato abrogato il requisito di investimento incrementale;

–        il credito di imposta viene stabilito con aliquota unica pari al 50% dell’importo speso.

In riferimento all’abrogazione del requisito della spesa incrementale rispetto all’anno precedente, per il 2020, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/2020, potranno quindi avere accesso al “bonus pubblicità” anche:

–           I soggetti che hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020 inferiori a quelli del 2019;

–           I soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2019;

–           I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020.

Il credito di imposta pari al 50% del valore degli investimenti complessivamente sostenuti o che saranno sostenuti entro la fine del 2020 potrà essere fruito nel rispetto dei seguenti limiti:

–           Limiti del regime “de minimis”;

–           Limite delle risorse stanziate per il 2020 pari a 60 milioni di euro.

Si ricorda inoltre che il bonus potrà essere fruito in relazione alle spese di pubblicità sostenute sui seguenti mezzi di informazione:

–           Giornali quotidiani e periodici, anche on line;

–           Emittenti radiotelevisive locali e nazionali (non su quelle a partecipazioni statale).

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione rimane invece invariato e pertanto possono fruire del credito di imposta:

–           I titolari di reddito di impresa;

–           I lavoratori autonomi;

–           Gli enti non commerciali.

La nuova comunicazione dovrà essere trasmessa al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate accedendo con le credenziali Fisco On line, Entratel, SPID o CNS.

Successivamente all’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta, dovrà essere inviata, con la stessa modalità telematica, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 la dichiarazione sostituiva delle spese effettivamente sostenute nel 2020.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Credito d’imposta locazioni anche per il mese di giugno 2020.

Uncategorised Posted on Sun, August 23, 2020 16:39:22

POST 194/2020

Come è noto il Decreto rilancio ha previsto un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili (ad uso non abitativo) per le imprese ed i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 a condizione che, nel mese di riferimento, gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. 

Con la conversione del predetto decreto è stata prevista l’estensione del credito alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, anche se in misura ridotta: 20 per cento (in luogo del 60 per cento) e 10% negli altri casi, ad esempio affitto d’azienda, (in luogo del 30 per cento). 

L’art. 77 del Decreto agosto, oltre ad una serie di misure a favore del turismo (vedi post precedente), ha previsto – in linea generale – che il credito d’imposta in esame è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento (non solo a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio ma) anche al mese di giugno 2020.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto di agosto: misure per il settore turistico.

Uncategorised Posted on Thu, August 20, 2020 17:22:34

POST 193/2020

Gli articoli 77, 78 e 79 del Decreto di agosto prevedono alcune misure a favore del settore turistico e dello spettacolo.

Credito di imposta per canoni di locazione:

In primo luogo, con una modifica al Decreto Rilancio, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (ex articolo 28 predetto Decreto) spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche alle “strutture termali” (oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator).

Inoltre, il predetto credito di imposta è esteso – in generale – anche al mese di giugno 2020. Per le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale è esteso anche al mese di luglio 2020.

NOTA: Si ricorda che il bonus spetta nella misura generalizzata del 60% o del 30% in caso di affitto di azienda. Per tutti è condizionato alla diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente con l’eccezione delle strutture turistiche – e ora anche termali – che ne beneficiano anche senza calo di fatturato.

Moratoria bancaria:

Per le imprese del comparto turistico la moratoria sui finanziamenti bancari (prevista all’articolo 56 del Decreto Cura Italia) per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021

L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

IMU:

Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche’ immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (Alberghi e Pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu’, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita’ di  allestimenti  di  strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche  gestori delle attivita’ ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate. 

L’imposta municipale propria (IMU) non e’ dovuta altresì per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di alla precedente lettera d). 

Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere:

Il Decreto di agosto ripropone, con alcune novità, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).

Sono interessate alla normativa le strutture alberghiere tra le quali rientrano:

– gli alberghi;

– i villaggi;

– le residenze turistico-alberghiere;

– gli alberghi diffusi;

– le strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali.

Sono ammessi all’agevolazione anche gli agriturismi e gli stabilimenti termali: queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

Rispetto al passato, il credito d’imposta:

– e’ riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019;

– e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione.

– è riconosciuto senza la ripartizione in quote annuali.

Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 65%, per un importo massimo di € 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a € 200.000 (65% di € 307.693,30).

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento dovrà esser emanato un apposito decreto attuativo per l’applicazione operativa del suddetto credito d’imposta.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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