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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il Governo ha approvato il disegno di legge di bilancio 2021, un decreto legge in materia di riscossione e un decreto legislativo in materia di codice della crisi d’impresa.

Uncategorised Posted on Sun, October 18, 2020 16:34:07

POST 208/2020

Il Consiglio dei Ministri di oggi 18 ottobre 2020 ha approvato alcuni importanti provvedimenti. Di seguito la sintesi come da comunicato stampa emanato dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2021 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Di seguito, i punti principali del provvedimento:

– SANITÀ: vengono stanziati circa 4 miliardi di euro. Le diverse misure riguardano in particolare il sostegno del personale medico e infermieristico, fra queste la conferma anche per l’anno 2021 di 30.000 fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale e il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie, e l’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all’emergenza COVID-19. Viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale.

– FAMIGLIE: viene finanziata a partire da luglio 2021 una grande riforma per le famiglie, con l’introduzione dell’assegno unico che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Viene inoltre prolungata la durata del congedo di paternità.

– MEZZOGIORNO: viene portata a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud con uno stanziamento di 13,4 miliardi nel triennio 2021-2023 e prorogato per il 2021 il credito di imposta per gli investimenti nelle Regioni del Meridione.

– CUNEO FISCALE: con circa 1,8 miliardi di euro aggiuntivi, per uno stanziamento annuale complessivo di 7 miliardi, viene portato a regime il taglio del cuneo per i redditi sopra i 28.000 euro.

– RIFORMA FISCALE: vengono stanziati 8 miliardi di euro annui a regime per la riforma fiscale, che comprende l’assegno unico, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle maggiori entrate fiscali che confluiranno nell’apposito fondo “per la fedeltà fiscale”.

– GIOVANI: vengono azzerati per tre anni i contributi per le assunzioni degli under-35 a carico delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale.

– MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA: viene istituito un fondo da 4 miliardi di euro a sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l’emergenza COVID. Viene prorogata la moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo Garanzia PMI e da SACE. Viene fornito un sostegno aggiuntivo alle attività di internazionalizzazione delle imprese, con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro. Vengono prorogate le misure a sostegno della ripatrimonializzazione delle piccole e medie imprese.

– LAVORO E PREVIDENZA: vengono finanziate ulteriori settimane di Cig COVID, con lo stesso meccanismo che prevede la gratuità della Cassa per chi ha registrato perdite oltre una certa soglia. Vengono prorogate le misure Ape Social e Opzione Donna.

– TRASPORTI PUBBLICI: con fondi aggiuntivi da utilizzare nei primi mesi del 2021, vengono incrementate le risorse per il trasporto pubblico locale, in particolare modo quello scolastico.

– SCUOLA, UNIVERSITÀ E CULTURA: viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l’edilizia scolastica. È previsto un contributo di 500 milioni di euro l’anno per il diritto allo studio e sono stanziati 500 milioni di euro l’anno per il settore universitario. Sono destinati 2,4 miliardi all’edilizia universitaria e ai progetti di ricerca. Vengono inoltre destinati 600 milioni di euro all’anno per sostenere l’occupazione nei settori del cinema e della cultura.

PROROGA DI SCADENZE FISCALI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

Viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.

CODICE DELLE CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il decreto interviene, tra l’altro, al fine di:

chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;

riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;

chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;

ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;

rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d’impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.



Il Coronavirus e le agevolazioni IVA per alcuni beni necessari per fronteggiare l’emergenza.

Uncategorised Posted on Sun, October 18, 2020 06:37:05

POST 207/2020

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n.26 dello scorso 15 ottobre, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al controverso art. 124 del Decreto Rilancio, che prevede una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Secondo l’art. 124 a decorrere dal 1° gennaio 2021 è applicata l’aliquota iva del 5% sulle cessioni dei seguenti beni: Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo

La norma prevede inoltre che le predette cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, siano esenti iva, mantenendo comunque il diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972

Come abbiamo già avuto modo di osservare (post 150/2020, 151/2020), la disposizione pur apprezzata nelle intenzioni, ha sollevato fin da subito molti dubbi interpretativi. Con la Circolare n.26, l’Agenzia delle entrate ha quindi voluto fornire alcuni chiarimenti sia di carattere interpretativo che di indirizzo operativo.

Innanzitutto l’Agenzia delle entrate ha ribadito che l’elenco indicato nell’art. 124 è tassativo e ha fatto rinvio ai codici di classifica doganale delle merci, riportato dalla circolare 12/2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM); tuttavia ha precisato che i beni agevolabili ai sensi dell’art. 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla Circolare n. 12/2020 dell’ADM.

In secondo luogo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione è applicabile a qualsiasi cedente ed acquirente, in qualunque stadio della commercializzazione, ed è concessa anche per gli acquisti intracomunitari, sebbene la ratio della norma sia quella di agevolare esclusivamente le cessioni aventi finalità sanitaria. 

La Circolare ha poi spiegato che l’iva agevolata si applica non solo alla cessione, ma anche al noleggio o leasing di attrezzature di cui all’art. 124.

L’Agenzia delle entrate ha anche affrontato il tema delle indicazioni da riportare in fattura, dicendo di utilizzare la dicitura «operazione esente con diritto alla detrazione» oppure di «cessione esente ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del DL n. 34 del 2020». Quanto infine alla compilazione delle Dichiarazioni IVA, l’Agenzia ha precisato che nel modello Lipe queste cessioni andranno riportate, rispettivamente, nei righi VP2 e VP3 che riepilogano il totale delle operazioni attive e passive. L’Agenzia non ha invece fornito indicazioni circa i righi del modello dichiarativo in cui inserirle e, per quanto concerne le operazioni attive, che fino al 31.12.2020 sono cessioni esenti con diritto alla detrazione, molto probabilmente dovrà essere inserito un nuovo rigo nel modello Iva per tenere conto che tali cessioni non concorrono alla formazione del pro-rata.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Novità per le scadenze dei pagamenti dei tributi dopo la conversione del D.L. Agosto.

Uncategorised Posted on Thu, October 15, 2020 20:05:35

POST 206/2020

Il 13 ottobre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 126 di conversione del DL di Agosto che ha introdotto alcune novità sulle scadenze dei versamenti dei tributi, prevedendo quanto segue.

1) Per le imposte sui redditi, Irap, imposte sostitutive (cedolare secca, imposta del regime forfetario e di vantaggio), addizionali, maggiorazione Ires per le società di comodo, Ivie e Ivafe:

– il saldo 2019 e primo acconto 2020 – che doveva essere pagato in via ordinaria entro il 20 agosto, con maggiorazione dello 0,4% – possa essere versato entro il 30 ottobre, con maggiorazione dello 0,8%; (regolarizzazione che vale anche per il versamento del saldo Iva 2019, ma non per il saldo e primo acconto dei contributi Inps artigiani, commercianti e gestione separata);

– la seconda o unica rata il cui pagamento scadrebbe in via ordinaria il 30 novembre 2020, possa essere versata entro il 30 aprile 2021;

della rimodulazione delle scadenze, che avviene senza applicazione di alcuna sanzione, ne usufruisce chi:

– esercita un’attività per la quale sono stati approvati gli Isa, a prescindere dal regime contabile adottato (ad es. forfetario) o dalla presenza di eventuali cause di esclusione o inapplicabilità degli stessi;

– non ha ricavi o compensi maggiori di Euro 5.164.569;

– ha subito un calo del fatturato, nel primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Il vantaggio si estende anche ai soci di società di persone e di capitali “trasparenti”, collaboratori di imprese familiari ed i coniugi che gestiscono aziende coniugali, membri di associazioni tra artisti e professionisti.

2) I pagamenti derivanti da cartelle, avvisi di addebito, di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo ed oggetto di iniziale sospensione fino al 15 ottobre, così come le rate sospese dei piani di dilazione già in essere, dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

3) dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande sono esonerati dal pagamento della Tosap e Cosap, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuovo DPCM: misure di contenimento contagio da COVID-19.

Uncategorised Posted on Tue, October 13, 2020 18:11:20

POST 205/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo DPCM riguardante le misure di contenimento del contagio da COVID-19.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Per il testo si veda l’allegato.

A seguire una sintesi delle principali disposizioni.

DISPOSIZIONI GENERALI:

E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, con esclusione dei predetti obblighi: 

    a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 

    b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; 

    c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

ATTIVITA’ ECONOMICHE:

le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelliessenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provinceautonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocollio linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalleRegioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nellelinee guida nazionali;

le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazioneepidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre ilrischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

in ordine alle attività professionali si raccomanda che:esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezioneindividuale;

siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 del Decreto, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.



Partecipazioni negoziate all’AIM, l’Agenzia delle Entrate non ammette la rivalutazione.

Uncategorised Posted on Sat, October 03, 2020 09:16:10

POST 204/2020

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 308/2020, prende posizione in tema di rivalutazione di partecipazioni negoziate all’AIM affermando che, essendo quest’ultimo assimilato ad un mercato regolamentato, non sarebbe possibile beneficiare della rivalutazione delle partecipazioni ex legge 448/2001. 

L’interpretazione dell’Agenzia non farebbe salvi nemmeno comportamenti diversi adottati in precedenza, affermando che, il contribuente che ha realizzato una plusvalenza su partecipazioni negoziate all’AIM, deve assoggettarla all’imposta sostitutiva del 26%, senza tener conto dell’eventuale rivalutazione effettuata e deve chiedere il rimborso dell’imposta versata per effetto dell’affrancamento, ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973.

Tale impostazione, oltre che a contrastare con orientamenti precedenti della stessa Agenzia (per tutti vedasi la risposta ad interpello n. 514/2019, in tema di imposta di successione e donazione, nella quale si afferma che il “sistema di negoziazione autorizzato dalla Consob e gestito da Borsa Italiana S.p.A., non rientra nella definizione di “mercato regolamentato” di cui all’articolo 64-quater del TUF.”), è fortemente avversata da autorevole dottrina, anche per le difficoltà che l’impostazione retroattiva potrebbe comportare presso gli intermediari finanziari che applicano l’imposta sostitutiva in regime del “risparmio amministrato” e per l’impossibilità per alcuni contribuenti di chiedere a rimborso l’imposta oltre i 48 mesi dal versamento.

E’ auspicabile un nuovo intervento da parte dell’Agenzia su questo tema. 

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna



Decreto semplificazioni: disposizioni societarie.

Uncategorised Posted on Mon, September 28, 2020 18:52:56

POST 203/2020

Il Decreto semplificazioni (D.L. n. 76/2020), come convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 11/2020, ha confermato, per quanto concerne la materia societarie, le misure di semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e delle operazioni di aumento del capitale sociale.

Per quanto concerne le procedure per la cancellazione delle società l’articolo 40 del Decreto, oltre a semplificare il procedimento di cancellazione del registro delle imprese delle società di persone e delle imprese individuali, introduce una ulteriore specifica causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, consistente dell’omesso deposito di bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o nel mancato compimento di atti di gestione qualora all’inattività e all’omissione concorra almeno una delle seguenti circostanze: (i) il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire, (ii) l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci (limitatamente alla S.r.l.).

L’articolo 44 del Decreto proroga sino al 30 giugno 2021 la disposizione secondo cui, in deroga alle disposizioni del codice civile, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, le delibere relative a:

a) aumenti di capitale sociale con nuovi conferimenti;

b) attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’esenzione IVA applicabile sui detergenti disinfettanti.

Uncategorised Posted on Sun, September 20, 2020 17:05:34

POST 202/2020

L’art. 124 del Decreto n. 34/2020 (c.d. “Rilancio”), convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha disposto l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2020, delle cessioni di un elenco di beni considerati necessari al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’elenco aveva lasciato qualche dubbio circa l’applicabilità dell’esenzione per alcune categorie di prodotti, in particolare per i “detergenti disinfettanti per mani”.

Posto che i termini “detergenti” e “disinfettanti” sono qualificati distintamente dall’Istituto Superiore della Sanità, con i secondi soggetti ad una procedura autorizzativa per la messa in vendita sul mercato, si era ritenuto che l’esenzione IVA fosse applicabile ai prodotti venduti come presidio medico.

Posto che l’esenzione si adotta anche alle importazioni, l’Agenzia delle Dogane era intervenuta con la circolare n. 12 del 30 maggio 2020 specificando che l’art. 124 del Dl Rilancio era applicabile ad alcuni beni identificati con alcuni codici Taric del Capitolo 34.

Molte aziende del settore sono state messe in una condizione di incertezza essendo richiamati in tali elenchi anche prodotti quali saponi liquidi e prodotti per la pulizia della pelle, senza che ci sia un richiamo a eventuali proprietà disinfettanti del prodotto.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 370 del 17 settembre 2020, ha tuttavia precisato che la Nota 2 del Capitolo 34 indica che “i saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi)”.

L’Agenzia delle Entrate, considerato il tenore letterale dell’art 124, specifica pertanto che condizione necessaria per l’applicabilità dell’esenzione è che il sapone/detergente sia addizionato di sostanze disinfettanti.

Si ricorda, infine, che da 2021 cesserà l’esenzione e verrà applicata l’aliquota IVA del 5%.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Eventi straordinari e obbligo di rinegoziare i contratti.

Uncategorised Posted on Wed, September 16, 2020 08:59:52

POST 201/2020

La Corte di Cassazione con la relazione n. 56 dell’8 luglio 2020 si è soffermata ad analizzare, da un punto di vista dottrinale, l’attuale tematica dell’incidenza degli eventi straordinari sui contratti di durata.

La Corte impostando il proprio ragionamento sul dovere di correttezza contrattuale, espresso nel Codice Civile negli articoli 1175 (debitore e creditore devono comportarsi con correttezza), 1337 (le trattative devono svolgersi in buona fede), 1366 e 1375 (il contratto deve interpretarsi ed eseguirsi secondo buona fede); e sul rilievo che, ogni qualvolta un dato aspetto del rapporto non sia stato oggetto di contrattazione, il giudice può integrare il contratto secondo «gli usi» e (soprattutto) secondo «l’equità» (articolo 1374), giunge a riconoscere nel nostro ordinamento l’esistenza di un principio generale consistente in un obbligo di rinegoziazione dei contratto ogni qual volta una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l’assetto giuridico economico su cui è eretta la pattuizione negoziale.

Tale obbligo, secondo la Corte, impone in capo alla parte contrente non danneggiata dall’evento straordinario di intavolare nuove trattative ma non anche di concludere un contratto alle condizioni volute dalla parte che pretende la rinegoziazione. Ne consegue che, qualora ricorrano i presupposti che legittimano la richiesta di revisione del contratto, la parte destinataria della richiesta: (i) è adempiente se raccoglie l’invito e propone (e accetta) soluzioni riequilibrative eque e accettabili alla luce dell’economia del contratto; mentre (ii) è inadempiente se si oppone a nuove trattative, se si limita a intavolare trattative “di facciata” o se conduce trattative “maliziose”, senza cioè alcuna seria intenzione di addivenire alla modifica del contratto resosi squilibrato.

Non di ogni contratto, tuttavia, può essere richiesta la rinegoziazione, ma, beninteso, solo «ogni volta che dal regolamento negoziale» emergano «i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto, fornendo al giudice i criteri atti a ristabilire l’equilibrio negoziale». Vi è, quindi, la necessità di «individuare un parametro cui adeguare il contratto».

Quanto, infine, ai rimedi cui può attingere il soggetto danneggiato nel caso in cui il contraente obbligato a rinegoziare si renda inadempiente all’esecuzione del contratto rinegoziato la Corte ritiene che al rimedio del risarcimento del danno si affianchi quello dell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre che consente al giudice di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell’accordo di rinegoziazione non concluso.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



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