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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Doppio click day per il credito di imposta sul rafforzamento patrimoniale delle PMI.

Uncategorised Posted on Tue, March 23, 2021 07:28:35

POST 87/2021     

Come noto l’articolo 26 del Decreto Rilancio ha previsto un’agevolazione finalizzata al rafforzamento patrimoniale delle PMI che si sostanzia in:

– un credito di imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale delle PMI effettuati da investitori entro il 31.12.2020;

– un credito di imposta, pari al minore tra il 50% della perdita eccedente il 10% del patrimonio netto e il 30% delle somme versate dai soci per l’aumento di capitale, che spetta alle società dopo l’approvazione del bilancio 2020 per gli aumenti di capitali deliberati ed eseguiti entro il 31 dicembre 2020. La percentuale sale dal 30% al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti entro il 30 giugno 2021.

Con un provvedimento del 11 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli relativi a:

– istanza per la richiesta del credito di imposta in favore dell’investitore;

– istanza per la richiesta del credito di imposta da parte della società che ha aumentato il proprio capitale sociale.

Le istanze, che potranno essere inviate solo tramite canale telematico attraverso l’applicativo denominato “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, dovranno essere presentate:

– tra il 12 aprile ed il 3 maggio 2021 quelle per la richiesta del credito di imposta a favore degli investitori;

– tra il 1° giugno ed il 2 novembre 2021 quelle per la richiesta del credito di imposta a favore delle società.

Il provvedimento stabilisce, come previsto dalla normativa, che i bonus saranno riconosciuti dell’Agenzia delle Entrate, previsa verifica della correttezza formale dei dati indicati, secondo l’ordine di presentazione della domanda e fino ad esaurimento dei fondi (pari a 2mld di euro per l’anno 2021).

Entro 30 giorni dall’invio della domanda l’Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego della domanda e, nel primo caso, l’importo del credito spettante.

Si evidenzia come la partenza del click day per le società, previsto per il primo giugno 2021, comporterà per gli interessati un’accelerazione alla approvazione del bilancio prima dei 180 giorni previsti dall’articolo 106 dl 18/2020, come prorogato dal milleproroghe, poiché la società potrà calcolare il tax credit solo dopo che sarà stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2020.

Infine il modello per le società richiede l’attestazione di non aver superato il tetto degli 800 mila euro per gli aiuti di Stato in periodo emergenziale di cui alla Comunicazione UE del 19 marzo 2020.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Friuli Venezia Giulia: bando per contributi a fondo perduto a sostegno degli operatori economici danneggiati da Covid-19.

Uncategorised Posted on Tue, March 23, 2021 07:22:14

POST 86/2021

La regione FVG con la LR 1/2021 articolo 2 ha disposto contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica, che operano nei settori del commercio, del turismo, delle filiere eventi, trasporto persone/agenzie viaggio/guide, pubblicità, attività sportive.

Ammontare del contributo

Il contributo concedibile varia da euro 500,00 a euro 10.000,00 euro a seconda dell’attività (si veda dettaglio allegato).

Per gli alberghi si prevede una differenziazione dell’importo del contributo in base alla dimensione dell’attività in termini di numero di posti letto (inferiore a 30, da 30 a 60, superiore a 60 posti letto). In particolare, per gli alberghi di montagna è ammessa una maggiorazione della contribuzione (come da dettaglio allegato) solo se l’albergo ricade nei territori dei Comuni interamente montani.

Beneficiari del contributo

I contributi sono concessi a soggetti che:

– sono in possesso di Codice ATECO primario o prevalente (solo per gli agriturismi, secondario), ricompreso nell’elenco dei Codici ATECO riportati nell’Allegato A alla DGR 378/2021 (file pdf allegato), come risultante dal Registro imprese alla data di presentazione della domanda;

– hanno sede legale o sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia e devono quindi essere in possesso di Codice ATECO primario o prevalente riferito in ogni caso alla sede in territorio regionale, anche se riferito a unità locale;

– sono iscritti al Registro imprese o, in subordine negli albi, registri o elenchi delle guide, dei B&B, degli Affittacamere, dei Maestri di sci del Friuli Venezia Giulia;

– hanno subito una significativa contrazione dell’attività economica tale da aver rilevato una perdita del fatturato uguale o superiore al 30% registrata ponendo a raffronto l’importo medio mensile del fatturato prodotto tra i due periodi annuali 01/03/2019–29/02/2020 e 01/03/2020–2 8/02/2021;

– risultavano attivi alla data del 23 febbraio 2020 e sono ancora attivi alla data di presentazione della domanda (le imprese stagionali possono presentare domanda anche se sono nel periodo di inattività, intesa quale assenza di attività legata alla stagionalità).

– se imprese di media/grande dimensione, non erano al 31/12/2019 “in difficoltà” (come definita dal Regolamento UE 651/2014), o se di micro/piccola dimensione (meno di 50 dipendenti e fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro) non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio né sono soggette a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli Aiuti di Stato (non rientrano in questa tipologia i “ristori” a valere sul DL 34/2020 articolo 25 e sulla LR 3/2020 articolo 5)

NON possono beneficiare dei contributi i soggetti beneficiari dei ristori a valere sulla LR 2/2021 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali).

Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate alla Direzione centrale attività produttive e turismo a partire dalle ore 8.00 del 18 marzo 2021 fino alle ore 20.00 del giorno 29 marzo 2021, tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link https://loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/spid/index.jsp , con autenticazione tramite SPID, CRS o CNS.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Le misure del Decreto Sostegni per le Farmacie.

Uncategorised Posted on Sun, March 21, 2021 11:16:43

POST 85/2021

Il “Decreto sostegni”, appena approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 marzo 2021 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce alcune importanti disposizioni a favore delle Farmacie.

Innanzitutto, come anticipato nei giorni scorsi alle Commissioni Sanità di Camera e Senato dal Ministro della salute Speranza, i farmacisti vengono inseriti tra gli operatori sanitari preposti alla somministrazione dei vaccini. 

Del resto l’esclusione disposta dall’ultima Legge di bilancio (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), consentendo la vaccinazione in farmacia solo sotto la supervisione del medico, stonava non solo rispetto alla situazione di crescente emergenza, ulteriormente aggravatasi nelle ultime settimane per l’avvento della “terza ondata” e le difficoltà di approvvigionamento e utilizzo dei vaccini, ma anche rispetto ai riscontri positivi delle “iniziative attuate nei Paesi appartenenti all’Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”. 

In via sperimentale viene quindi consentita per l’anno in corso la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, purché siano opportunamente formati, anche rispetto alla disciplina del consenso informato, che gli stessi devono acquisire direttamente. 

A tal riguardo è prevista la stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle Farmacie, sentito il competente ordine professionale, volti a disciplinare gli aspetti operativi, compresi i requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini e le opportune misure da adottarsi per garantire la sicurezza degli assistiti.

Per assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi (come previsti dall’articolo 3, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2), i farmacisti devono trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. 

Altra novità molto importante riguarda la remunerazione. 

Il Legislatore è tornato a ribadire nella Relazione illustrativa al Decreto sostegni la preoccupazione per la tenuta del Sistema della distribuzione farmaceutica nel nostro Paese a causa della diminuzione della spesa convenzionata, che potrebbe esporre molte farmacie al rischio chiusura e pertanto propone un nuovo modello di Farmacia che oltre al farmaco assicuri ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive. “Durante l’emergenza covid-19 -si legge- la farmacia ha svolto un’importante assistenza sia per l’esecuzione di test mirati a rilevare la presenza di anticorpi e di tamponi antigenici rapidi che per la somministrazione dei vaccini. (…) La farmacia può diventare il luogo dove la popolazione può trovare la prima risposta alle proprie domande di salute, un’azienda erogatrice di servizi da mettere a disposizione del pubblico. Tali disposizioni hanno lo scopo quindi di passare da un sistema di remunerazione fondato sulla scontistica sul prezzo a una remunerazione che valorizza la funzione; in tal modo si incentiva la vendita anche dei farmaci generici che hanno un prezzo più basso rispetto agli altri”.

Al di là delle aspettative, già in passato ampiamente disattese soprattutto a causa della incapacità della Filiera del farmaco di trovare un punto d’incontro sul “nuovo modello di remunerazione”, il Decreto sostegni al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, prevede a favore delle Farmacie, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nei limiti dell’importo pari € 50 milioni per l’anno in corso (dato che la sperimentazione dovrebbe partire dal prossimo mese di settembre) e a € 150 milioni per il prossimo anno, da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In conclusione da quest’ultimo Decreto ne esce una Farmacia finalmente rivalutata sotto il punto di vista del riconoscimento del ruolo di centralità all’interno del Servizio sanitario nazionale, che premia -tra l’altro- l’importante lavoro svolto con professionalità in questi difficili mesi nel contrasto alla diffusione della pandemia e nell’erogazione di servizi sanitari. 

A ciò si aggiunge un primo significativo stanziamento di risorse economiche, volto a contrastare l’ormai evidente incapacità dell’attuale modello di remunerazione, basato sul “sistema del margine”, di garantire in un contesto di prezzi decrescenti, il mantenimento dell’equilibrio economico e adeguati standard di efficienza ed efficacia. 

Chissà che dopo tanti anni difficili non si stia finalmente aprendo per la Farmacia una nuova stagione.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Applicabile anche alle Holding Svizzere il regime “madre-figlia” per i dividendi in uscita dall’Italia.

Uncategorised Posted on Sun, March 21, 2021 10:36:58

POST 84/2021

Con la risposta all’interpello 135 pubblicata lo scorso 2 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso delle Holding svizzere e l’applicazione, o meglio la non applicazione della ritenuta alla fonte da parte della controllata italiana in sede di distribuzione di dividendi.

L’articolo 9 dell’Accordo firmato tra la comunità europea e la confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 prevede espressamente la non applicazione della ritenuta sui dividendi in uscita qualora:

a) la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e

b) una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l’altra ha la residenza fiscale in Svizzera, e

c) nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo, e

d) entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società, senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali.

Con riferimento al punto d) nel caso di società elvetiche qualificate come “Holding Company” queste sono state recentemente (con decorrenza 1°gennaio 2020) oggetto di modifiche normative in ambito fiscale che hanno di fatto abrogato il regime applicabile alle società holding svizzere, le quali erano assoggettate esclusivamente alle imposte federali con l’applicazione di una imposta cantonale dello 0,075%. Si ricorda a tale riguardo che detti regimi di esenzione erano stati ampiamente criticati dalla Commissione Europea la quale aveva affermato che detti regimi, che concedono alle imprese particolari vantaggi fiscali per i redditi prodotti fuori dal territorio elvetico, devono considerarsi aiuti di stato e come tali incompatibili con il buon funzionamento dell’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

Essendo venute meno queste condizioni agevolative, in quanto a partire dal 1° gennaio 2020 i redditi delle società holding svizzere vengono assoggettati a tutti e tre i livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale), l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta all’interpello in questione ha ritenuto applicabile l’esenzione da ritenuta in uscita prevista dall’Articolo 9 dell’Accordo ai dividendi distribuiti dalla società figlia Italiana alla società mamma Holding Svizzera.     

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Il Governo ha approvato il “Decreto Sostegni”.

Uncategorised Posted on Sat, March 20, 2021 09:33:04

POST 83/2021

Il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Il decreto interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.

Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali:

  1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
  2. lavoro e contrasto alla povertà;
  3. salute e sicurezza;
  4. sostegno agli enti territoriali;
  5. ulteriori interventi settoriali.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale si riporta a seguire il testo del comunicato stampa del governo e le allegate slide.

1) Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore

Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro.

Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.

L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:

  • 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 curo per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:

  • un Fondo per il turismo invernale;
  • l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;
  • la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.

Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.

2) Lavoro e contrasto alla povertà

In tale ambito, il decreto prevede:

  • la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;
  • la proroga della Cassa integrazione guadagni
  • il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
  • una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
  • il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle domande;
  • il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari;
  • l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
  • la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

3) Salute e sicurezza

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il testo prevede:

  • un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID;
  • la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale;
  • il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale;
  • un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare;
  • la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

4) Enti territoriali

Per gli enti locali e territoriali è previsto un sostegno per la flessione del gettito dovuta alla pandemia, pari a circa 1 miliardo di euro per Comuni e città metropolitane sul 2021. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si prevede un intervento da 260 milioni e 1 miliardo per le Regioni a statuto ordinario per il rimborso delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020.

5) Interventi settoriali

Tra gli altri interventi settoriali, sono previsti:

  • un sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate;
  • il rifinanziamento dei fondi previsti dalla legislazione in vigore per cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate;
  • un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico;
  • un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare le patologie infettive in ambito nazionale;
  • un fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della pandemia, con l’esclusione di quelle del settore bancario e assicurativo;
  • l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
  • l’ulteriore finanziamento, del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



In arrivo un bando da 5 milioni di euro per le startup del settore tessile, moda e accessori.

Uncategorised Posted on Sun, March 14, 2021 19:04:24

POST 82/2021

È in pubblicazione un nuovo bando a sostegno dell’industria del tessile, della moda e degli accessori con uno stanziamento di 5 milioni di euro

L’intervento ha l’obiettivo di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori, attraverso contributi a fondo perduto, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, al fine di promuovere i giovani talenti del settore, che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste da questo bando, le imprese e le startup di piccola dimensione, attive da non più di cinque anni, non quotate e che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa e non siano state costituite a seguito di fusione e non avere ancora distribuito utili. Le imprese devono inoltre svolgere almeno una delle attività legata al tessile, moda e accessori riportate nell’elenco dei codici ATECO ammessi.

Per accedere al contributo a fondo perduto, le imprese devono presentare progetti di investimento finalizzati a:

-realizzazione di nuovi elementi di design;

-introduzione di innovazioni di processo produttivo nell’impresa;

-realizzazione e utilizzo di tessuti innovativi;

-economia circolare: attività finalizzate al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;

-introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.

Sono ammissibili le seguenti spese:

-acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica (comprese le relative spese di installazione);

-brevetti, programmi informatici e licenze software;

-formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell’importo del progetto;

-capitale circolante, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

-materie prime, compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;

-servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;

-godimento di beni di terzi;

-personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un limite massimo di 100.000 €.

Il contributo sarà erogato successivamente all’integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto.

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, fino all’esaurimento dei 5 milioni di euro stanziati dal Decreto Rilancio. 

Le domande saranno valutate in ordine cronologico sulla base di criteri che riguardano le competenze tecniche, organizzative e gestionali dell’impresa proponente, la chiarezza e la qualità della proposta progettuale e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto. Un punteggio ulteriore sarà riconosciuto sulla base dell’incidenza sull’organico aziendale di giovani di età non superiore a 35 anni, compresi gli eventuali soci della società.

Ulteriori dettagli su termini e modalità di presentazione delle domande saranno stabiliti con un ulteriore provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MISE, attualmente, in fase di pubblicazione. 

A cura di Villani & Partners



Regime Impatriati: le regole per aderire all’estensione dell’agevolazione per i “vecchi” impatriati.

Uncategorised Posted on Sun, March 14, 2021 15:16:39

POST 81/2021

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto una modifica alla normativa sui cd. impatriati (art. 16 d.lgs. 147/2015) consentendo anche ai lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno trasferito la residenza in Italia ante 30 aprile 2019 di poter usufruire della proroga dell’agevolazione per ulteriori 5 anni così come già previsto per gli impatriati post 30 aprile 2019 (si rinvia al precedente nostro approfondimento numero 23/2021).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato lo scorso 3 marzo 2021, sono state rese note le modalità di esercizio dell’opzione ai fini del prolungamento per ulteriori 5 periodi di imposta dell’agevolazione.

Per poter accedere alla proroga i soggetti interessati:

– devono essere stati iscritti all’AIRE o, alternativamente, essere cittadini di Stati membri dell’Unione europea;

– devono avere trasferito la residenza in Italia prima del 2020;

– devono già essere beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati.

L’estensione dell’agevolazione è tuttavia vincolata all’esercizio di una opzione che si concretizza con il versamento di un contributo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel periodo di imposta precedente a quello in cui viene esercitata l’opzione.

L’importo in questione deve essere versato entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione termina il 31.12.2020, il versamento andrà effettuato entro il prossimo 30 agosto 2021.

Il versamento dovrà avvenire a mezzo F24 (il codice tributo sarà istituito successivamente con apposita risoluzione) enon potrà essere oggetto di compensazione ex art. 17 d.Lgs 241/1997

Al fine di poter applicare i benefici:

– i lavoratori dipendenti comunicano ai datori di lavoro l’opzione con una richiesta scritta da inviare allo stesso entro i termini per effettuare il versamento (come sopra ricordati);

– i lavoratori autonomi comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 (decreto-legge).

Uncategorised Posted on Sat, March 13, 2021 13:34:07

POST 80/2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo – secondo il comunicato stampa emanato dal Governo – prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.



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