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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Deroga al ripianamento delle perdite esistenti al 31.12.2020.

Uncategorised Posted on Thu, March 11, 2021 07:42:41

POST 79/2021

Al fine di supportare le imprese nella difficile situazione dovuta all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il legislatore ha previsto che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 le disposizioni normative relative:

i. all’obbligo di ricostituzione o di riduzione del capitale in caso di perdite che riducono il capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto del limite legale (ex art. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile) e 

ii. alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, 

si applicano con le seguenti deroghe e precisazioni: 

– il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea dei soci che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

– l’assemblea dei soci deve comunque essere convocata senza indugio dagli amministratori, ma in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla data della all’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo.

Pertanto, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, fino alla data di approvazione del bilancio relativo alla chiusura del quinto esercizio successivo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

La norma prevede che le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonchè delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. 

Il riferimento alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” crea dubbi nella corretta interpretazione della norma.

Il Ministero dello Sviluppo Economico a gennaio 2021 aveva dato una interpretazione restrittiva della norma, ritenendo che le perdite oggetto del rinvio al quinquennio successivo fossero esclusivamente quelle formate nell’esercizio 2020, e non anche quelle maturate dell’esercizio 2019. 

Sul tema era poi intervenuta Assonime che con la circolare n. 3 del 25 febbraio 2021 aveva indicato che, seppur il tenore letterale della norma possa far ritenere corretta l’interpretazione data dal Mise, l’intento del legislatore deve essere letto in senso più ampio e pertanto il posticipo al quinquennio successivo deve essere riferito alle perdite registrate negli esercizi 2019 e 2020, valutando un percorso preferenziale di sistemazione “posticipata” anche le perdite maturate nel quinquennio successivo (tra il 2021 e il 2025).

Ora interviene il Consiglio Notarile di Milano che con la Massima n. 196 di marzo 2021 fornisce una ulteriore interpretazione della disposizione che disciplina una deroga alla riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite.

La Massima notarile di Milano indica che la deroga si applica a tutte le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, indipendentemente dal periodo in cui si sono formate e, pertanto, anche alle perdite prodotte in esercizi precedenti e non ancora ripianate, o, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per le perdite che emergeranno nel primo bilancio chiuso successivamente a tale data. 

L’interpretazione della norma resta quindi dubbia. 

In ogni caso, stante il tenore letterale del testo normativo attualmente in vigore, le perdite prodotte negli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 restano soggette alle regole ordinarie. 

Le perdite realizzate nel quinquennio successivo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 possono quindi portare all’obbligo di riduzione del capitale sociale e alla causa di scioglimento se “autonomamente” riducono il capitale per oltre un terzo o al di sotto del limite legale.  

E’ quindi necessario che i bilanci degli esercizi del quinquennio successivo riportino in modo distinto l’ammontare delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e quelle degli esercizi successivi.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Assemblee “on line” e approvazione del bilancio 2020: proroga al 31 luglio 2021.

Uncategorised Posted on Wed, March 10, 2021 07:43:16

POST 78/2021

1. A seguito della conversione in legge del Decreto Milleproroghe viene stabilita: La proroga a 180 giorni per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020: in deroga a quanto ordinariamente previsto dal codice civile o dalle diverse disposizioni statutarie per le società per azioni e a responsabilità limitata, l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

Le suddette assemblee possono dunque tenersi entro il prossimo 31 luglio 2021.

2. La possibilità di tenere assemblee in video conferenza, anche in deroga alle previsioni contenute nello statuto, per tutte le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. 

Come precedentemente previsto, l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici potrà prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società potranno altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio.

3. La possibilità di consentire per le società a responsabilità limitata l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto per tutte le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479 quarto comma del codice civile che prevede l’obbligo della deliberazione assembleare, nonchè alle diverse disposizioni statutarie.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Il diniego dell’Agenzia complica l’omologa “coattiva” della transazione fiscale da parte del Tribunale.

Uncategorised Posted on Sat, March 06, 2021 15:31:37

POST 77/2021

L’articolo 3 comma 1-bis del D.L. 125/2020 convertito in Legge 159/2020, ha apportato significative modifiche alla “transazione fiscale e contributiva” nell’ambito della legge fallimentare. 

In particolare, la nuova norma consente al Tribunale, a determinate condizioni, di omologare le proposte di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche “in mancanza del voto” o “in mancanza di adesione” dell’Erario e degli Enti previdenziali quando, sulla base del piano presentato dal debitore e attestato da un professionista indipendente, sia evidente che esso rappresenta la miglior soddisfazione possibile per i creditori Istituzionali rispetto all’alternativa liquidatoria o fallimentare, e il voto di Erario ed Enti sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l’approvazione dei piani.

Il tenore letterale della norma, tuttavia, lascia spazio a opposte interpretazioni circa il potere concesso al Tribunale nel caso in cui, l’Amministrazione finanziaria o l’ente previdenziale, anziché astenersi dall’esprimere un voto, manifestino un esplicito diniego al piano proposto dal debitore. L’interpretazione più restrittiva è stata adottata, in un recente provvedimento, dal Tribunale di Bari che, nell’ambito di un concordato preventivo, ha ritenuto che non fosse omologabile coattivamente la transazione fiscale proposta dal debitore, in presenza di un voto contrario espresso dall’Agenzia. In senso opposto, invece, si è espressa la stampa specializzata che propende per un’interpretazione della norma meno letterale, che consenta al Tribunale di procedere con l’omologa (del piano o dell’accordo) anche in caso di esplicito diniego da parte dell’Agenzia o degli Enti previdenziali. 

Dato che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 34 del 29 dicembre 2020 in tema di transazione fiscale, non prende posizione sul punto, sarà necessario attendere la formazione di un orientamento giurisprudenziale più consolidato per stabilire quale sia l’interpretazione prevalente della norma.

Andrea Boschi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Prima casa: termini sospesi fino al 31 dicembre 2021.

Uncategorised Posted on Wed, March 03, 2021 15:04:54

POST 76/2021

La legge di conversione del DL 183/2020 (c.d. Milleproroghe), approvata in via definitiva lo scorso 25 febbraio, ha posticipato di un ulteriore anno la sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa.

Ricordiamo che l’art. 24 del DL 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) aveva già sospeso, dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, i termini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l’acquisto della “prima casa” (imposta di registro), in tutti i casi in cui si trattasse di termini entro i quali il contribuente avrebbe dovuto tenere un comportamento attivo (trasferire la residenza, comprare, vendere).

Con la conversione del decreto Milleproroghe, i termini su citati vengono sospesi fino al 31 dicembre 2021.

La sospensione riguarda:

  • Il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato;
  • Il termine di un anno (che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato) per la vendita della “vecchia” prima casa, se al momento dell’acquisto il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su abitazione acquistata con beneficio;
  • Il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale per evitare la decadenza dal beneficio “prima casa” goduto in relazione a un immobile alienato prima di 5 anni (termine che decorre dalla data della vendita infraquinquennale);
  • Il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per questo ultimo acquisto, di un credito d’imposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

La sospensione opererà in questo modo:

  • I termini su indicati “in corso” al 23 febbraio 2020 rimangono “congelati” riprenderanno a decorrere, da dove erano sospesi, dal 1 gennaio 2022;
  • I termini su indicati che avrebbero cominciato a decorrere dal 23 febbraio 2020 (ad es. il termine per il trasferimento della residenza nel Comune del nuovo immobile acquistato il 10 gennaio 2021) restano bloccati e cominceranno a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Ricordiamo inoltre che l’Agenzia Entrate, in merito a questa sospensione, ha chiarito che:

  • non ricade tra i termini sospesi il termine di 5 anni entro il quale la vendita della prima casa determina la decadenza del beneficio “prima casa” in quanto la sospensione non opera “a favore” del contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita (circolare n. 9 del 13 aprile 2020, quesito 8.2.1);
  • non è sospeso il termine dei 3 anni per l’ultimazione dell’edificio in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione (interpello Agenzia Entrate n. 39/2021);
  • non risulta sospeso, in base art. 24 del DL 23/2020, il termine di un anno previsto dall’art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR per l’accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, ma la decadenza può essere evitata se si configura una causa di forza maggiore (nel caso in cui i divieti imposti dai DPCM emessi per il contenimento dell’emergenza sanitaria abbiano realizzato un impedimento inevitabile, imprevedibile e non imputabile impedendo il rispetto del termine di un anno per adibire l’immobile acquistato ad abitazione principale: interpello Agenzia Entrate n. 6/2021 e n. 485/2020).

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti a bilancio: la risposta della DRE Lombardia.

Uncategorised Posted on Tue, March 02, 2021 06:00:43

POST 75/2021

Con la risposta ad interpello n. 904-2406/2020 la DRE della Lombardia si è espressa in tema di rivalutazione, ai sensi dell’art. 110 del D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), dei beni intangibili mai iscritti in bilancio.

In particolare, la società interpellante chiedeva di poter procedere alla rivalutazione di “Know How” aziendale, mai precedentemente iscritto nell’attivo patrimoniale di bilancio ed i cui costi non sono mai stati contabilizzati in modo separato, né evidenziati in alcun modo nelle note integrative ai bilanci depositati relativi agli esercizi fino a quello chiuso al 31/12/2019, nel presupposto che lo stesso “Know How”, sia tutelato legalmente, sia al termine dell’esercizio chiuso al 31.12.2019, sia al termine dell’esercizio al 31.12.2020.

La DRE Lombardia ha risposto all’interpello affermando che, ove il bene immateriale da rivalutare risulti debitamente registrato e giuridicamente tutelato secondo la normativa vigente, può essere rivalutato ai sensi del citato art. 110 del D.L. 104/2020.

Seppur la risposta costituisca un ulteriore passo in avanti nell’ammettere la possibilità di rivalutare i beni immateriali mai capitalizzati, né separatamente contabilizzati, permangono dubbi circa il requisito della iscrizione nei registri previsti dalla normativa vigente, citato dalla DRE Lombardia.

E’ auspicabile, a questo punto, un intervento chiarificatore a livello nazionale, da parte dell’Agenzia delle Entrate, stante l’importanza e la diffusione della casistica trattata.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Pace fiscale: il MEF blocca in extremis i pagamenti del 1° marzo 2021.

Uncategorised Posted on Mon, March 01, 2021 08:28:43

POST 74/2021          

Con un comunicato stampa del 27 febbraio 2021 pubblicato sul sito del MEF il Ministero dell’Economia ha reso noto che nei prossimi giorni sarà emanato un provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio”.

Viene poi precisato che il differimento riguarda tutte le rate in scadenza il 1° marzo 2021 e più precisamente:

–           tutte le rate scadenti nel 2020 per la “rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” (il cui pagamento era stato da ultimo posticipato dal DL 7/2021 al 1° marzo 2021) ;

–           la prima rata 2021 della “rottamazione ter” (che scade appunto, da piano ordinario, il 1° marzo 2021).

Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e, si legge nel comunicato, i pagamenti, anche se non effettuati entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati entro la data che sarà ivi indicata.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Proroga bonus pubblicità per il 2021 e 2022.

Uncategorised Posted on Mon, March 01, 2021 08:26:02

POST 73/2021

Dal 2018 è stato istituito un credito di imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per investimenti pubblicitari incrementali, effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche in versione digitale e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato per il 2021/2022 il bonus pubblicità, abbassandone la misura al 50% da calcolare sul valore assoluto degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in versione digitale, mantenendo, soltanto, per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio televisive il credito nella misura del 75% sull’incremento – pari o superiore all’1%- degli investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

La comunicazione per la prenotazione all’accesso al credito, per le spese di pubblicità sostenute o ancora da sostenere nel 2021, va fatta, dal 1 al 31 marzo, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con le proprie credenziali o tramite Spid, all’area riservata, attraverso il seguente percorso: “Servizi per” – “comunicare” – “credito di imposta per investimenti pubblicitari”; l’agevolazione consiste in un credito di imposta utilizzabile unicamente in compensazione tramite F24.

Non è importante l’ordine di presentazione della comunicazione per poter accedere al credito: nel caso di insufficienza di risorse è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti, che, avendone i requisiti, hanno presentato la domanda.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista -Studio EPICA – Treviso 



Detrazioni edilizie 2020: entro il 31 marzo 2021 la comunicazione opzione sconto in fattura o cessione credito.

Uncategorised Posted on Sun, February 28, 2021 14:16:08

POST 72/2021

I contribuenti che nel corso del 2020 hanno sostenuto spese per interventi che beneficiano del superbonus 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 o degli interventi elencati dall’art. 121 comma 2 del DL 34/2020 potranno optare -in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi- per lo “sconto in fattura” o per la “cessione del credito” relativo alla detrazione. 

Ricordiamo (brevemente) che le detrazioni edilizie che posso godere dello sconto in fattura e cessione del credito sono: 

  • Interventi di recupero del patrimonio edilizio, limitatamente alle lett. a), b) dell’art. 16-bis, comma 1 TUIR;
  • Interventi di riqualificazione energetica degli edifici, c.d. “ecobonus”, compresi quelli in versione superbonus 110%;
  • Interventi di miglioramento sismico, c.d. “sismabonus” (anche acquisti), compresi quelli in versione superbonus 110%;
  • Interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici, c.d. “bonus facciate”;
  • Installazione di impianti fotovoltaici, lett. h) dell’art. 16-bis, comma 1 TUIR, compresi quelli in versione superbonus 110%;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli in versione superbonus 110%.

La comunicazione di opzione deve essere inviata all’Agenzia Entrate entro il 31 marzo 2021 attraverso canali telematici dal: 

–  beneficiario della detrazione, direttamente o tramite intermediari;

–  amministratore di condominio, direttamente o tramite intermediari;

–  professionista che rilascia il visto di conformità nel caso si acceda al superbonus 110%.

Il mancato invio della comunicazione nei termini e nei modi sopra descritti rende vana l’opzione e non permette al soggetto che ha concesso lo sconto in fattura o ha acquistato il credito di poterlo utilizzare in compensazione.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



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