POST 72/2021

I contribuenti che nel corso del 2020 hanno sostenuto spese per interventi che beneficiano del superbonus 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 o degli interventi elencati dall’art. 121 comma 2 del DL 34/2020 potranno optare -in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi- per lo “sconto in fattura” o per la “cessione del credito” relativo alla detrazione. 

Ricordiamo (brevemente) che le detrazioni edilizie che posso godere dello sconto in fattura e cessione del credito sono: 

  • Interventi di recupero del patrimonio edilizio, limitatamente alle lett. a), b) dell’art. 16-bis, comma 1 TUIR;
  • Interventi di riqualificazione energetica degli edifici, c.d. “ecobonus”, compresi quelli in versione superbonus 110%;
  • Interventi di miglioramento sismico, c.d. “sismabonus” (anche acquisti), compresi quelli in versione superbonus 110%;
  • Interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici, c.d. “bonus facciate”;
  • Installazione di impianti fotovoltaici, lett. h) dell’art. 16-bis, comma 1 TUIR, compresi quelli in versione superbonus 110%;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli in versione superbonus 110%.

La comunicazione di opzione deve essere inviata all’Agenzia Entrate entro il 31 marzo 2021 attraverso canali telematici dal: 

–  beneficiario della detrazione, direttamente o tramite intermediari;

–  amministratore di condominio, direttamente o tramite intermediari;

–  professionista che rilascia il visto di conformità nel caso si acceda al superbonus 110%.

Il mancato invio della comunicazione nei termini e nei modi sopra descritti rende vana l’opzione e non permette al soggetto che ha concesso lo sconto in fattura o ha acquistato il credito di poterlo utilizzare in compensazione.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso