POST 76/2021

La legge di conversione del DL 183/2020 (c.d. Milleproroghe), approvata in via definitiva lo scorso 25 febbraio, ha posticipato di un ulteriore anno la sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa.

Ricordiamo che l’art. 24 del DL 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) aveva già sospeso, dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, i termini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l’acquisto della “prima casa” (imposta di registro), in tutti i casi in cui si trattasse di termini entro i quali il contribuente avrebbe dovuto tenere un comportamento attivo (trasferire la residenza, comprare, vendere).

Con la conversione del decreto Milleproroghe, i termini su citati vengono sospesi fino al 31 dicembre 2021.

La sospensione riguarda:

  • Il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato;
  • Il termine di un anno (che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato) per la vendita della “vecchia” prima casa, se al momento dell’acquisto il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su abitazione acquistata con beneficio;
  • Il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale per evitare la decadenza dal beneficio “prima casa” goduto in relazione a un immobile alienato prima di 5 anni (termine che decorre dalla data della vendita infraquinquennale);
  • Il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per questo ultimo acquisto, di un credito d’imposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

La sospensione opererà in questo modo:

  • I termini su indicati “in corso” al 23 febbraio 2020 rimangono “congelati” riprenderanno a decorrere, da dove erano sospesi, dal 1 gennaio 2022;
  • I termini su indicati che avrebbero cominciato a decorrere dal 23 febbraio 2020 (ad es. il termine per il trasferimento della residenza nel Comune del nuovo immobile acquistato il 10 gennaio 2021) restano bloccati e cominceranno a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Ricordiamo inoltre che l’Agenzia Entrate, in merito a questa sospensione, ha chiarito che:

  • non ricade tra i termini sospesi il termine di 5 anni entro il quale la vendita della prima casa determina la decadenza del beneficio “prima casa” in quanto la sospensione non opera “a favore” del contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita (circolare n. 9 del 13 aprile 2020, quesito 8.2.1);
  • non è sospeso il termine dei 3 anni per l’ultimazione dell’edificio in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione (interpello Agenzia Entrate n. 39/2021);
  • non risulta sospeso, in base art. 24 del DL 23/2020, il termine di un anno previsto dall’art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR per l’accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, ma la decadenza può essere evitata se si configura una causa di forza maggiore (nel caso in cui i divieti imposti dai DPCM emessi per il contenimento dell’emergenza sanitaria abbiano realizzato un impedimento inevitabile, imprevedibile e non imputabile impedendo il rispetto del termine di un anno per adibire l’immobile acquistato ad abitazione principale: interpello Agenzia Entrate n. 6/2021 e n. 485/2020).

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso