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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Dl Sostegni: proroga per la dichiarazione precompilata.

Uncategorised Posted on Sat, March 27, 2021 11:33:20

POST 95/2021

L’Articolo 5 commi da 19 a 22 stabilisce alcune proroghe nei termini ordinari per certificazioni uniche, spese e dichiarazione precompilata.

Vengono infatti spostate dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021 le scadenze relativa a:

  • invio da parte dei sostituti di imposta delle Certificazioni Uniche;
  • la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
  • il termine entro cui i sostituti di imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati;
  • il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate relative alle spese sostenute dai contribuenti nel 2020, delle spese sanitarie rimborsate e degli altri dati riguardanti deduzioni e detrazioni.

In considerazioni delle proroghe sopra riportate viene quindi spostato al 10 maggio 2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Sostegni: nuove scadenze per i pagamenti di cartelle, Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio.

Uncategorised Posted on Fri, March 26, 2021 08:29:44

POST 94/2021

Come preannunciato nel comunicato del Mef pubblicato lo scorso 27 febbraio 2021 il Dl Sostegni interviene prevedendo nuove scadenze per i versamenti delle rate della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio.

L’articolo 4 del Decreto prevede infatti che:

– tutte le rate del 2020 riferite alla Rottamazione Ter e al Saldo e Stralcio dovranno essere versate in unica soluzione entro il prossimo 31 luglio 2021;

– le rate della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 dovranno essere pagate entro il prossimo 30 novembre 2021.

Per i pagamenti sopra richiamati la norma ammette il cd “lieve inadempimento” previsto dall’articolo 3 DL 119/2018 ovvero la possibilità di pagare con lieve ritardo e quindi massimo entro i cinque giorni dalla scadenza. Tale aspetto costituisce elemento di novità rispetto alle precedenti proroghe del pagamento che prevedevano una scadenza perentoria pena la immediata decadenza dai benefici dell’agevolazione.

Per quanto attiene invece le cartelle di pagamento, avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione sempre l’articolo 4 del Dl Sostegni estende il periodo di sospensione dei termini di versamento al 30 aprile 2021. Secondo la modifica apportata quindi all’articolo 68 comma 1 del Dl 18/2020 tutti i versamenti, derivanti da cartelle e avvisi, in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 30 aprile 2021 sono sospesi e dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 31 maggio 2021.

Durante la fase di sospensione inoltre è fatto divieto all’Agente della Riscossione di notificare nuove cartelle di pagamento nonché di avviare azioni esecutive, adottare misure cautelari (fermo veicoli e ipoteche) nonché effettuare pignoramenti presso terzi di stipendi e pensioni.

La proroga infine determina l’allungamento al 30 aprile 2021 dello stop alle verifiche da parte della PA di regolarità fiscale per i pagamenti superiori a 5 mila euro di cui all’articolo 48bis del DPR 602/1973.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Sostegni: i nuovi termini della riscossione.

Uncategorised Posted on Fri, March 26, 2021 08:26:48

POST 93/2021

La sospensione dei pagamenti relativi alle cartelle previsto fino al 30 aprile 2021 dal Dl Sostegni determina anche alcune inevitabili modifiche anche ai termini di prescrizione e decadenza dell’azione dell’Agente della Riscossione. 

Viene infatti completamente riscritto il comma 4bis dell’articolo 68 del Dl 18/2020 prevedendo che per i carichi affidati alla riscossione tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021 operi una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

Il dl sostegni interviene anche in merito ai termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative ai casi indicati nell’articolo 157 del Dl 34/2020 ovvero ai controlli automatizzati.

Questi controlli afferiscono alle dichiarazioni presentate nel 2018 e le dichiarazioni dei sostituti di imposta presentate nel 2017 nonchè dei controlli formali delle dichiarazioni presentate nel 2017 e nel 2018. Per queste procedure, a prescindere dalla data di trasmissione dei ruoli (quindi anche dopo il 31 dicembre 2021), i termini delle notifiche delle cartelle di pagamento sono prorogati di 24 mesi. 

Nulla viene detto invece per quanto attiene le cartelle in scadenza al 31 dicembre 2020. Per queste non pochi sono i dubbi interpretativi, sono pertanto attesi futuri chiarimenti in merito.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Sostegni: agevolazioni sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

Uncategorised Posted on Thu, March 25, 2021 08:12:54

POST 92/2021

Il Decreto Sostegni (Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021)pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 22/03/2021, all’articolo 3, mette a disposizione più risorse per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. 

L’esonero è previsto per chi ha subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019.

Sono interessati all’esonero contributivo i contribuenti che hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

La misura è rivolta a tutta la platea dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.

L’esonero è infatti concesso a:

  • Iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • Iscritti alle Casse previdenziali degli Ordini di appartenenza;
  • Iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (artigiani e commercianti).

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA – Vicenza



Decreto Sostegni: misure a favore del settore fiere.

Uncategorised Posted on Thu, March 25, 2021 07:45:44

POST 91/2021

L’art. 38 del D.L. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) prevede un incremento della dotazione del Fondo per la promozione integrata per le fiere internazionali. 

Il Fondo, il cui stanziamento incrementale è pari a 150 milioni per il 2021, prevede la concessione di contributi a fondo perduto agli enti fieristici italiani in funzione dei costi fissi sostenuti non coperti da utili, da misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altri proventi, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni. 

Viene, inoltre, istituito un nuovo Fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi sul territorio nazionale.

Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno definite con un decreto del Ministro del Turismo.

La norma in oggetto, infine, fissa l’incompatibilità tra le due norme agevolative di cui sopra, ossia, tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali e quelle destinate al settore di fiere e congressi in ambito nazionale.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso e Montebelluna



Decreto Sostegni: fondo per finanziamenti alle grandi imprese in difficoltà.

Uncategorised Posted on Wed, March 24, 2021 17:58:42

POST 90/2021

L’art. 37 del D.L. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro, per il finanziamento delle grandi imprese in difficoltà per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

La norma è rivolta alle grandi imprese ovvero le imprese con 250 o più dipendenti, fatturato superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio superiore ai 43 milioni di euro, escluse banche ed assicurazioni.

finanziamenti, che saranno rimborsabili in 5 anni, vengono concessi ad imprese in temporanea difficoltà, che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà”, ma che presentano prospettive di ripresa dell’attività.

Il finanziamento viene in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Sono escluse le imprese che si trovavano già in “difficoltà”, come definita dall’articolo 3 del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, ossia:

–  le imprese che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei loro creditori;

– le imprese che abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione;

– le società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora le stesse abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

– le imprese nelle quali negli ultimi 2 anni, il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Possono accedere ai finanziamenti anche le imprese in amministrazione straordinaria, per assicurare la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme saranno prededucibili.

Le modalità e le condizioni di accesso all’intervento saranno definite con un decreto del MISE, di concerto con il MEF e l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Contributi a favore degli operatori del turismo invernale: il Decreto Sostegni prevede un fondo speciale per la montagna.

Uncategorised Posted on Wed, March 24, 2021 17:49:04

POST 89/2021

Il Decreto Sostegni, adottato dal Governo con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 ed ora all’attenzione del parlamento per la sua conversione in legge, all’articolo 2, prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 700milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. 

Il Fondo prevede quindi l’erogazione di contributi a sostegno degli operatori del turismo invernale ed è destinato a dare specifici ristori alle stazioni sciistiche e alle attività di impresa ad esse correlate.

Le risorse previste dal fondo saranno ripartite tra le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei comuni classificati dall’Istat nelle categorie turistiche E (Comuni con vocazione montana) e H (Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica), secondo quanto verrà previsto da apposito decreto del Ministro del turismo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, ovvero sia entro il prossimo 21 aprile 2021. 

Per la classificazione turistica dei comuni si rinvia al link Classificazione dei Comuni in base alla densità turistica (Fonte: istat.it)  https://www.istat.it/it/archivio/247191 .

Entro i successivi 30 giorni dall’emanazione del suddetto decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno destinare le risorse a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico secondo questo criterio: 

1. almeno il 70 per cento dovrà essere assegnato ai Comuni appartenenti alle categorie Istat E e H, in base ai titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nell’anno 2019; 

2. la restante quota dovrà essere destinata a tutti i comuni dello stesso comprensorio sciistico e distribuita a favore:

a) dei soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi al pubblico in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019; 

b) dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all’Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l’attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. 

Il contributo ricevuto non costituisce reddito imponibile in quanto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rileva sui rapporti dell’indebitamento ne’ ai fini irap. 

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto in erogazione diretta, o in alternativa, con scelta irrevocabile del contribuente e per la sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24. 

Per espressa disposizione normativa, restano ferme le ulteriori misure di sostegno previste dal decreto sostegni e dalla vigente legislazione, con la precisazione che il contributo sopra previsto per i maestri di sci non è cumulabile con l’incentivo previsto a favore dei lavoratori stagionali del turismo e dello sport previsto dall’articolo 10 del Decreto Sostegni (si rinvia sul punto a nostro successivo post).

Il meccanismo stabilito per la ripartizione e la erogazione delle risorse previste del Fondo sembra essere assai tortuoso e necessita di maggior chiarezza per la definizione del corretto ambito applicativo. 

Facciamo infine notare che l’istituzione di uno specifico fondo a sostegno della montagna, pur essendo rivolto al sostegno degli operatori economici del settore invernale e sciistico estremamente colpiti dalle restrizioni connesse alla pandemia sanitaria da Covid19, prevede il riparto delle risorse economiche in proporzione ai dati storici delle presenze dell’anno 2019 e del fatturato del triennio 2017-2019, non tenendo in considerazione i dati dell’anno 2020, ne’ del primo trimestre dell’anno 2021. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto.

Uncategorised Posted on Wed, March 24, 2021 17:14:39

POST 88/2021

In data 22 marzo 2021 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Sostegni”: Decreto-legge n. 41 del 2021 (di seguito “Decreto”).
Il provvedimento, all’articolo 1, prevede un contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19».Il Decreto è entrato in vigore in data 23 marzo 2021.

In allegato un approfondimento sul tema.



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