Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Dl Sostegni: definizione agevolata per gli avvisi bonari.

Uncategorised Posted on Sat, March 27, 2021 11:40:53

POST 97/2021 

L’articolo 5 del Decreto Sostegni prevede una nuova definizione agevolata che riguarda le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (ex art. 36 bis dpr 600/1973 e 54bis del dpr 633/1972) per il periodo 2017 e 2018, relativamente alle comunicazioni di irregolarità elaborate, ma non ancora inviate per via della sospensione, dall’Agenzia delle Entrate.

Possono accedere all’agevolazione tutti i titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del Decreto (quindi al 23 marzo 2021), che hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari del 2019, secondo quanto risultante dalla dichiarazione IVA.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA si dovrà invece considerare l’ammontare dei compensi o ricavi risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Sarà dunque la stessa Agenzia delle Entrate, a fronte delle risultanze dei dichiarativi presentati, ad individuare i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari ovvero di compensi o ricavi. La stessa infatti invierà a questi soggetti, via PEC o raccomandata, una proposta di definizione agevolata indicando l’importo ridotto da versare.

Ricevuta la comunicazione per poter perfezionare la definizione sarà necessario procedere al versamento delle imposte, degli interessi e dei contributi, escluse le sanzioni e somme aggiuntive. Le modalità di pagamento sono quelle ordinarie, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato pagamento la definizione non produce effetti e tornano applicabili le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Per l’attuazione completa delle misure previste si resta comunque in attesa di un successivo provvedimento che dovrà essere emanato dall’Agenzia delle Entrate.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Sostegni: annullate le cartelle fino al 2010 inferiori a 5 mila euro.

Uncategorised Posted on Sat, March 27, 2021 11:36:51

POST 96/2021

L’articolo 4 comma 4 del Dl Sostegni ripropone, con alcune differenze, l’azzeramento delle cartelle già contenuta nella disposizione dell’articolo 4 del DL 119/2018 che aveva previsto l’annullamento delle cd “mini cartelle”.

Rispetto al 2018 viene ora previsto che saranno oggetto di annullamento automatico i carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 ed il 2010 il cui debito residuo alla data di entrata in vigore del DL (quindi al 23 marzo 2021) non superi i 5 mila euro.

Per il calcolo dei 5 mila euro bisognerà considerare il singolo carico e non la cartella complessiva. Nel conteggio inoltre non entrano interessi di mora e aggio.

Pertanto una cartella che contenga, ad esempio, multe stradali per 3 mila euro, importi da liquidazione della dichiarazione dei redditi (IRPEF, sanzioni e interessi) per 5 mila euro e tassa rifiuti per 4 mila euro potrebbe potenzialmente essere annullata.

La misura agevolativa è rivolta a tutti i soggetti, persone fisiche e non, purché il contribuente interessato abbia percepito nel 2019 un reddito imponibile non superiore a 30 mila euro.

L’azzeramento dei carichi vale anche per quelli inseriti nella Rottamazione Ter e nel Saldo e Stralcio.

La norma prevede inoltre che le disposizioni attuative del processo di annullamento saranno rese note con un apposito decreto del MEF che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di conversione in Legge del Decreto. Restano tuttavia acquisite le somme già versate.

Sino ad allora sono sospese, di conseguenza, tutte le attività di recupero da parte dell’Agente della Riscossione relative ai debiti non superiori a 5 mila euro, a prescindere dalla posizione reddituale del debitore. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione.

Non rientrano comunque all’interno della sanatoria:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie UE (ad esempio i dazi);
  • l’iva all’importazione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Sostegni: proroga per la dichiarazione precompilata.

Uncategorised Posted on Sat, March 27, 2021 11:33:20

POST 95/2021

L’Articolo 5 commi da 19 a 22 stabilisce alcune proroghe nei termini ordinari per certificazioni uniche, spese e dichiarazione precompilata.

Vengono infatti spostate dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021 le scadenze relativa a:

  • invio da parte dei sostituti di imposta delle Certificazioni Uniche;
  • la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
  • il termine entro cui i sostituti di imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati;
  • il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate relative alle spese sostenute dai contribuenti nel 2020, delle spese sanitarie rimborsate e degli altri dati riguardanti deduzioni e detrazioni.

In considerazioni delle proroghe sopra riportate viene quindi spostato al 10 maggio 2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine