POST 94/2021

Come preannunciato nel comunicato del Mef pubblicato lo scorso 27 febbraio 2021 il Dl Sostegni interviene prevedendo nuove scadenze per i versamenti delle rate della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio.

L’articolo 4 del Decreto prevede infatti che:

– tutte le rate del 2020 riferite alla Rottamazione Ter e al Saldo e Stralcio dovranno essere versate in unica soluzione entro il prossimo 31 luglio 2021;

– le rate della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 dovranno essere pagate entro il prossimo 30 novembre 2021.

Per i pagamenti sopra richiamati la norma ammette il cd “lieve inadempimento” previsto dall’articolo 3 DL 119/2018 ovvero la possibilità di pagare con lieve ritardo e quindi massimo entro i cinque giorni dalla scadenza. Tale aspetto costituisce elemento di novità rispetto alle precedenti proroghe del pagamento che prevedevano una scadenza perentoria pena la immediata decadenza dai benefici dell’agevolazione.

Per quanto attiene invece le cartelle di pagamento, avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione sempre l’articolo 4 del Dl Sostegni estende il periodo di sospensione dei termini di versamento al 30 aprile 2021. Secondo la modifica apportata quindi all’articolo 68 comma 1 del Dl 18/2020 tutti i versamenti, derivanti da cartelle e avvisi, in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 30 aprile 2021 sono sospesi e dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 31 maggio 2021.

Durante la fase di sospensione inoltre è fatto divieto all’Agente della Riscossione di notificare nuove cartelle di pagamento nonché di avviare azioni esecutive, adottare misure cautelari (fermo veicoli e ipoteche) nonché effettuare pignoramenti presso terzi di stipendi e pensioni.

La proroga infine determina l’allungamento al 30 aprile 2021 dello stop alle verifiche da parte della PA di regolarità fiscale per i pagamenti superiori a 5 mila euro di cui all’articolo 48bis del DPR 602/1973.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine