POST 89/2021

Il Decreto Sostegni, adottato dal Governo con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 ed ora all’attenzione del parlamento per la sua conversione in legge, all’articolo 2, prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 700milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. 

Il Fondo prevede quindi l’erogazione di contributi a sostegno degli operatori del turismo invernale ed è destinato a dare specifici ristori alle stazioni sciistiche e alle attività di impresa ad esse correlate.

Le risorse previste dal fondo saranno ripartite tra le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei comuni classificati dall’Istat nelle categorie turistiche E (Comuni con vocazione montana) e H (Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica), secondo quanto verrà previsto da apposito decreto del Ministro del turismo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, ovvero sia entro il prossimo 21 aprile 2021. 

Per la classificazione turistica dei comuni si rinvia al link Classificazione dei Comuni in base alla densità turistica (Fonte: istat.it)  https://www.istat.it/it/archivio/247191 .

Entro i successivi 30 giorni dall’emanazione del suddetto decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno destinare le risorse a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico secondo questo criterio: 

1. almeno il 70 per cento dovrà essere assegnato ai Comuni appartenenti alle categorie Istat E e H, in base ai titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nell’anno 2019; 

2. la restante quota dovrà essere destinata a tutti i comuni dello stesso comprensorio sciistico e distribuita a favore:

a) dei soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi al pubblico in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019; 

b) dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all’Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l’attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i predetti maestri di sci risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. 

Il contributo ricevuto non costituisce reddito imponibile in quanto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rileva sui rapporti dell’indebitamento ne’ ai fini irap. 

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto in erogazione diretta, o in alternativa, con scelta irrevocabile del contribuente e per la sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24. 

Per espressa disposizione normativa, restano ferme le ulteriori misure di sostegno previste dal decreto sostegni e dalla vigente legislazione, con la precisazione che il contributo sopra previsto per i maestri di sci non è cumulabile con l’incentivo previsto a favore dei lavoratori stagionali del turismo e dello sport previsto dall’articolo 10 del Decreto Sostegni (si rinvia sul punto a nostro successivo post).

Il meccanismo stabilito per la ripartizione e la erogazione delle risorse previste del Fondo sembra essere assai tortuoso e necessita di maggior chiarezza per la definizione del corretto ambito applicativo. 

Facciamo infine notare che l’istituzione di uno specifico fondo a sostegno della montagna, pur essendo rivolto al sostegno degli operatori economici del settore invernale e sciistico estremamente colpiti dalle restrizioni connesse alla pandemia sanitaria da Covid19, prevede il riparto delle risorse economiche in proporzione ai dati storici delle presenze dell’anno 2019 e del fatturato del triennio 2017-2019, non tenendo in considerazione i dati dell’anno 2020, ne’ del primo trimestre dell’anno 2021. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso