POST 84/2021

Con la risposta all’interpello 135 pubblicata lo scorso 2 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso delle Holding svizzere e l’applicazione, o meglio la non applicazione della ritenuta alla fonte da parte della controllata italiana in sede di distribuzione di dividendi.

L’articolo 9 dell’Accordo firmato tra la comunità europea e la confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 prevede espressamente la non applicazione della ritenuta sui dividendi in uscita qualora:

a) la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e

b) una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l’altra ha la residenza fiscale in Svizzera, e

c) nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo, e

d) entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società, senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali.

Con riferimento al punto d) nel caso di società elvetiche qualificate come “Holding Company” queste sono state recentemente (con decorrenza 1°gennaio 2020) oggetto di modifiche normative in ambito fiscale che hanno di fatto abrogato il regime applicabile alle società holding svizzere, le quali erano assoggettate esclusivamente alle imposte federali con l’applicazione di una imposta cantonale dello 0,075%. Si ricorda a tale riguardo che detti regimi di esenzione erano stati ampiamente criticati dalla Commissione Europea la quale aveva affermato che detti regimi, che concedono alle imprese particolari vantaggi fiscali per i redditi prodotti fuori dal territorio elvetico, devono considerarsi aiuti di stato e come tali incompatibili con il buon funzionamento dell’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

Essendo venute meno queste condizioni agevolative, in quanto a partire dal 1° gennaio 2020 i redditi delle società holding svizzere vengono assoggettati a tutti e tre i livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale), l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta all’interpello in questione ha ritenuto applicabile l’esenzione da ritenuta in uscita prevista dall’Articolo 9 dell’Accordo ai dividendi distribuiti dalla società figlia Italiana alla società mamma Holding Svizzera.     

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine