POST 23/2020

Con un ulteriore nuova modifica alla normativa agevolativa per i cd. lavoratori “impatriati”, di cui all’articolo 16 del dlgs 147/2015, il comma 50 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevede la possibilità, per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020, di poter estendere il regime agevolativo di ulteriori cinque anni.

Nello specifico, con una integrazione apportata all’articolo 5 del Dl Crescita, si prevede che l’estensione in commento possa essere richiesta su opzione dai soggetti che:

  • hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020;
  • alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolativo ordinario previsto per i lavoratori impatriati.

Questi soggetti, che stando al dettato normativo devono essere stati iscritti all’AIRE o essere cittadini dell’Unione Europea, potranno quindi optare per l’estensione del beneficio. La richiesta però prevede anche il versamento di un importo pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; 
  • al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che dovrà essere emanato entro il prossimo 2 marzo 2021 (60 giorni dalla entrata in vigore della legge di Bilancio).

Infine, sempre in tema di agevolazioni per soggetti qualificati che rientrano dall’estero, il comma 1127 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevede che per i ricercatori e studenti rientrati in Italia attraverso l’agevolazione fiscale di cui alla Legge 238 del 2010 la norma contenuta nell’articolo 2 della predetta Legge debba essere interpretata nel senso che “le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi fiscali agli studenti rientrati in Italia dopo aver svolto continuativamente attività di studio all’estero”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine