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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di bilancio 2021: incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale.

Uncategorised Posted on Tue, January 05, 2021 21:31:31

POST 26/2021

Al fine di favorire le aggregazioni aziendali attraverso operazioni di fusione, scissione e conferimentoperfezionate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, la Legge di Bilancio 2021 all’articolo 1 commi da 233 a 243 interviene prevedendo la possibilità di trasformare in credito di imposta una quota di DTA (Deferred Tax Asset – crediti per imposte anticipate) per perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo di imposta antecedente al quale ha efficacia giuridica l’operazione di aggregazione.

Il credito spetta al soggetto risultante dall’operazione di fusione, al beneficiario ovvero al conferitario ed è stabilito in un ammontare massimo complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento

Non concorre alla base imponibile del reddito di impresa e dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109 comma 5 del Tuir. Il credito potrà poi essere:

  • utilizzato in compensazione (senza limiti di importo);
  • ceduto ai sensi degli articoli 43-bis e 43-ter del DPR 602/1973;
  • chiesto a rimborso.

La trasformazione delle DTA deve avvenire in due momenti diversi:

  • per un quarto alla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione;
  • per i restanti tre quarti al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione.

Inoltre per poter fruire dell’agevolazione viene previsto che i soggetti che partecipano all’operazione:

  • devono essere società operative da almeno due anni;
  • e alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti non devono appartenere allo stesso gruppo, ovvero essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero essere controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dall’articolo 2359 del CC.

Tuttavia, a parziale deroga di quanto sopra, il comma 238 prevede che qualora tra i soggetti coinvolti il rapporto di controllo ex art. 2359 cc si sia concretizzato, attraverso operazioni diverse da quelle in commento, tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 la possibilità di trasformare le DTA in crediti di imposta è comunque attuabile purché le operazioni di aggregazioni abbiano avuto efficacia giuridica entro un anno dalla data di acquisizione di detto controllo. 

Sono sempre escluse dall’agevolazione quelle società per le quali sia stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della normativa bancaria ovvero lo stato di insolvenza ai sensi del codice della crisi di impresa.

Affinché la trasformazione si concretizzi la stessa è condizionata al versamento di una commissione pari al 25% della attività per le imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento deve avvenire:

  • per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione;
  • per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione.

Detta commissione rileva come costo deducibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di bilancio 2021: credito di imposta per cuochi professionisti.

Uncategorised Posted on Tue, January 05, 2021 21:30:18

POST 25/2021

Con l’intento di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID- 19, i commi da 117 a 123 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevedono, per i cuochi professionisti, un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 per:

  • l’acquisto di beni strumentali ovvero macchinari di classe lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari; 
  • l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;

Per cuochi professionisti si intendono i soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0.

Il credito di imposta spetta nella misura massima di 6 mila euro (e comunque nel limite massimo di spesa complessivo per lo Stato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

Il credito può:

  • essere utilizzato esclusivamente in compensazione;
  • essere ceduto a terzi compresi gli istituti di credito.

Il credito di imposta non costituisce reddito ai fini delle imposte dirette e IRAP.

Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2021 (quindi entro il 2 marzo 2021), verranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in commento, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli. 

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di bilancio 2021: Proroga credito di imposta per spese consulenza quotazione PMI.

Uncategorised Posted on Tue, January 05, 2021 21:29:08

POST 24/2021

Il credito di imposta relativo alle spese di consulenza sostenute per porre in essere operazioni di quotazione delle PMI, previsto dall’articolo 1 della Legge 205/2017, viene prorogato al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l’agevolazione in commento riguarda le spese sostenute dalle PMI in relazione a consulenze ricevute per l’ammissione alla negoziazione di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50% delle spese e fino ad un massimo di 500 mila euro.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di bilancio 2021: novità per l’agevolazione dei “lavoratori impatriati” e studenti rientrati dall’estero.

Uncategorised Posted on Tue, January 05, 2021 21:24:12

POST 23/2020

Con un ulteriore nuova modifica alla normativa agevolativa per i cd. lavoratori “impatriati”, di cui all’articolo 16 del dlgs 147/2015, il comma 50 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevede la possibilità, per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020, di poter estendere il regime agevolativo di ulteriori cinque anni.

Nello specifico, con una integrazione apportata all’articolo 5 del Dl Crescita, si prevede che l’estensione in commento possa essere richiesta su opzione dai soggetti che:

  • hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020;
  • alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolativo ordinario previsto per i lavoratori impatriati.

Questi soggetti, che stando al dettato normativo devono essere stati iscritti all’AIRE o essere cittadini dell’Unione Europea, potranno quindi optare per l’estensione del beneficio. La richiesta però prevede anche il versamento di un importo pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; 
  • al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che dovrà essere emanato entro il prossimo 2 marzo 2021 (60 giorni dalla entrata in vigore della legge di Bilancio).

Infine, sempre in tema di agevolazioni per soggetti qualificati che rientrano dall’estero, il comma 1127 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevede che per i ricercatori e studenti rientrati in Italia attraverso l’agevolazione fiscale di cui alla Legge 238 del 2010 la norma contenuta nell’articolo 2 della predetta Legge debba essere interpretata nel senso che “le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi fiscali agli studenti rientrati in Italia dopo aver svolto continuativamente attività di studio all’estero”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di bilancio 2021: riduzione tassazione dividendi enti non commerciali.

Uncategorised Posted on Tue, January 05, 2021 21:22:55

POST 22/2021      

I commi da 44 a 47 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevedono che a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021 gli utili percepiti da enti non commerciali (ex articolo 73 comma 1 lett. c del Tuir) nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di enti non commerciali (ex articolo 73 comma 1 lett. d del Tuir) che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%. Sono esclusi gli utili derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (ex articolo 47bis Tuir). Per poter godere dell’agevolazione gli enti non commerciali in commento devono svolgere le predette attività di interesse generale nei seguenti ambiti:

  1. famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
  2. prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
  3. ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell’ambiente;
  4. arte, attività e beni culturali.

Ai commi 46 e 47 è inoltre previsto che:

  • la quota di imposta non dovuta sia accantonata a riserva indivisibile non distribuibile per tutta la durata dell’ente;
  • le fondazioni (Dlgs 153/1999) destinano l’imposta non dovuta al finanziamento alle predette attività di interesse generale accantonando le somme, fino all’erogazione, in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge).

Uncategorised Posted on Tue, January 05, 2021 16:32:41

POST 21/2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa notte un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo prevede:

  • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il testo inoltre prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. 

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.