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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Convegno “BAIL-IN e gli strani casi bancari di cronaca recente”

NEWS Posted on Sun, May 01, 2016 10:45:46

POST 106

I Professionisti ed i Collaboratori dello Studio Epica ringraziano tutti i Partecipanti all’evento di ieri 30 aprile 2016 su “BAIL-IN e gli strani casi bancari di cronaca recente. Quali azioni possibili per i risparmiatori?”. Un particolare ringraziamento allo Studio Legale Elli Falsoni a Giotto Sim ed a STEP e UCID che hanno patrocinato l’evento.

Studio Epica



La certificazione dei servizi resi dalla Farmacia: lo scontrino o la fattura. Aspetti ideologici e fiscali.

NEWS Posted on Mon, April 25, 2016 21:57:34

POST 105

Nel confronto ideologico, prima ancora che
politico, tra coloro che vedono la Farmacia come un semplice esercizio
commerciale, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in termini di una
maggiore liberalizzazione del mercato, e quanti invece ne ravvisano soprattutto
le peculiarità professionali e quindi la necessità di una precipua regolamentazione,
si inserisce prepotentemente la “Farmacia dei servizi”, come prevista e normata
dal DLgs n. 153/2009, in attuazione della delega di cui all’articolo 11, della
Legge n. 69/2009.

La possibilità infatti per la Farmacia di
erogare prestazioni sanitarie ai cittadini ne fa un esercizio più complesso e
professionalizzato di un semplice negozio: un presidio sanitario sul
territorio.

Tuttavia la piena realizzazione di questa idea di
Farmacia
, richiede il superamento di alcune difficoltà operative. Una di
queste è la corretta certificazione fiscale delle prestazioni rese in Farmacia.

Se da un lato è infatti fuor di dubbio che lo
scontrino fiscale sia, almeno per ora, molto più agevole da emettere rispetto
alla fattura, dall’altro non si può prescindere dal dettato normativo e dagli
indirizzi dell’Agenzia delle Entrate.

In linea generale la normativa vigente prevede per
le prestazioni di servizi l’emissione della fattura.

Tuttavia, “per le prestazioni di servizi rese
nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o
nell’abitazione dei clienti”, l’art. 22 c.1 punto 4, DPR 633/72 ammette
l’emissione dello scontrino fiscale, non però per i servizi “esenti Iva” erogati
dalla Farmacia, in quanto non rientrano tra quelli per cui opera la deroga
prevista dall’art. 22, c.1, punto 6, DPR 633/1972.

I Servizi “esenti Iva” seguono così la regola
generale e le relative fatture devono riportare la dicitura “DPR 633/1972 art. 10
n. 18 – operazione esente Iva”.

Ne discende che la rendicontazione della
prestazione di servizio erogata dalla Farmacia debba avvenire, mediante fattura
qualora sia “esente Iva”, mentre se “imponibile Iva” possa avvenire attraverso
scontrino fiscale (si veda la Tabella 1 allegata).

Un ostacolo alla diffusione dello scontrino
fiscale per i servizi resi dalla Farmacia è rappresentato dalla incertezza
circa la detraibilità per il cliente della relativa spesa in sede di
dichiarazione dei redditi.

Il Testo unico delle imposte sui redditi (DPR
n.917/1986) all’art. 15, stabilisce che “ai fini della detrazione la spesa
sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura,
qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”,
ma nulla dice con riferimento alle prestazioni di servizi.

In modo più chiaro le Istruzioni ministeriali
per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e Unico persone
fisiche, prevedono che “è possibile fruire della detrazione del 19 per cento
per le (…) spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad
esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)
purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la
spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato
dalla marcatura CE”.

Lo “scontrino parlante”, come previsto dal DPR
696/1996, art.3, può quindi essere ritenuto documento idoneo a certificare la
spesa ai fini della detrazione fiscale.

Il mancato coordinamento tra le disposizioni
dell’art.15 e le Istruzioni ministeriali lascia qualche preoccupazione circa
un’eventuale interpretazione restrittiva da parte dell’Amministrazione
finanziaria.

Mentre da più parti si continua ad invocare un
definitivo chiarimento normativo o quantomeno una ufficiale presa di posizione
da parte della Agenzia delle Entrate, recentemente ha fatto molto discutere la risposta
fornita dalla Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna all’interpello
presentato sul punto da un farmacista di Modena.

Infatti secondo la DRE la fattura è sempre
obbligatoria in quanto “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione
ivi rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie
soggette a vigilanza, in considerazione del carattere di professionalità che
richiedono nella loro esecuzione, non possano essere comprese nelle ipotesi di
esonero previste dal numero 4) del citato articolo 22”.

L’Amministrazione finanziaria sostiene che in Farmacia
vi siano contemporaneamente:

– una attività
“ad alta professionalità” in cui, non essendo considerato libero l’accesso da
parte del pubblico, le prestazioni sanitarie devono essere certificate
esclusivamente da fattura;

– una attività
“a bassa professionalità”, relativa alla dispensazione del farmaco e di tutti i
prodotti parafarmaceutici, aperta liberamente al pubblico e per la quale è
ammissibile anche lo scontrino fiscale.

Si ritiene tuttavia, al pari di altri più
autorevoli autori (Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2016, M. Tarabusi, G. Trombetta), non
condivisibile la posizione della Agenzia delle Entrate.

Le attività rese in Farmacia sono “solo ad alta
professionalità” e i locali sono “solo aperti al pubblico”.

In conclusione è evidente come malgrado tutta la
buona volontà della Farmacia e i notevoli investimenti finora svolti in
personale, competenze e infrastrutture, la diffusione dei servizi possa essere
rallentata o addirittura frenata da norme e approcci così miopi da apparire
lungimiranti rispetto ad un preciso disegno.

Giovanni
Loi
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre



Bonus mobili e spese di recupero del patrimonio edilizio.

NEWS Posted on Thu, April 21, 2016 18:24:17

POST 104

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono
considerarsi agevolate le spese per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici sostenute entro il 31 dicembre 2016 anche se correlate ad
interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti in precedenti periodi
d’imposta, purchè le relative spese siano successive al 26 giugno 2012.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso



Detrazione irpef del 50 per cento dell’iva pagata per l’acquisto di abitazione ceduta dall’impresa costruttrice.

NEWS Posted on Wed, April 20, 2016 14:22:08

POST 103

La legge di Stabilità 2016 prevede che “ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda,
fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo
corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione
all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici
delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento
dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote
costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi
d’imposta successivi”.

L’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che:

1) ai fini della detrazione ed in
applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA
avvenga nel periodo di imposta 2016;

2) l’iva versata in acconto
nell’anno 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile perché la
norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare “entro il 31
dicembre 2016
”;

3) la detrazione è riconosciuta
indipendentemente dalla data di fine lavori dell’immobile, e pertanto anche
trascorsi i cinque anni dal termine, purché naturalmente l’impresa manifesti
espressamente l’opzione per l’assoggettamento ad iva della cessione;

4) è possibile fruire dell’agevolazione anche nel
caso in cui l’impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in
locazione l’unità abitativa.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso



Leasing abitativo e l’agevolazione prima casa.

NEWS Posted on Wed, April 20, 2016 14:20:47

POST 102

L’Agenzia delle Entrate
ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del “leasing
abitativo
”:

– per
l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1,5% non è necessario
che l’immobile acquistato tramite leasing abitativo venga destinato ad abitazione
principale da parte dell’utilizzatore;

– le
dichiarazioni riguardanti il rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso
all’agevolazione possono essere rese dall’utilizzatore sia intervenendo direttamente
nell’atto di acquisto da parte del leasing, sia nel contratto di locazione
finanziaria stipulato con la società di leasing. Nel secondo caso è necessario
che il contratto di locazione finanziaria venga prodotto per la registrazione
unitamente all’atto di trasferimento dell’immobile.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso



Quale aliquota Iva è applicabile nei Servizi resi dalla Farmacia.

NEWS Posted on Mon, April 18, 2016 08:35:56

POST 101

La prestazione di servizi in Farmacia è
fiscalmente rilevante ai fini iva. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione
n. 128 del 20 dicembre 2011 ha chiarito che, ai sensi dell’art. 10, comma 18
del DPR 633/1972, sono da considerarsi esenti dall’applicazione dell’iva le
prestazioni sanitarie finalizzate alla salute della persona effettuate da
professionisti sanitari. Pertanto i servizi consistenti nella messa a
disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri, fisioterapisti, ma anche
psicologi, dietologi, nutrizionisti, podologi, ecc., effettuati direttamente o
attraverso l’intermediazione della Farmacia nei confronti dei propri
clienti/pazienti, sono esenti iva.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta
all’interpello prot. n. 909-18234/2012 ha inoltre riconosciuto la sussistenza
dei requisiti per l’esenzione delle prestazioni di analisi di prima istanza
(rientranti nell’autocontrollo) e delle prestazioni di supporto all’utilizzo di
dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello (qualora tali servizi
si sostanzino in prestazioni di misurazione della pressione arteriosa, capacità
polmonare, saturazione ossigeno, ecc.). Ai
fini dell’esenzione dall’Iva, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:

a) la prestazione debba essere oggettivamente
riconducibile nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione della persona.
Sono
pertanto soggette ad Iva ordinaria le prestazioni che non rientrano in questo
ambito quali, a titolo d’esempio, noleggi, prenotazioni esami, ritiro referti,
foratura orecchie e servizi di estetista;

b) non
rientra nell’esenzione qualsiasi tipologia di prestazione farmaceutica, bensì
solo quelle a contenuto terapeutico per le quali è prevalente la prestazione di fare rispetto alla sola cessione di
medicinali
(diversamente le stesse sono soggette ad IVA).

Nella
tabella allegata si riassume, a titolo esemplificativo, il trattamento ai fini
Iva delle principali prestazioni erogate dalla Farmacia.

L’effettuazione di operazioni esenti comporta,
ai sensi dell’art.19, comma 5, DPR n.633/1972, una parziale indetraibilità
dell’Iva pagata sugli acquisti. In particolare l’art.19-bis, DPR n.633/1972
prevede che la percentuale di detraibilità, anche definita “pro-rata”, debba
essere calcolata in via generale sulla base del rapporto (arrotondato all’unità
superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque
decimi) tra il totale delle operazioni imponibili e il totale di tutte le
operazioni (imponibili ed esenti) effettuate nell’anno.

All’aumentare del volume d’affari realizzato
dalla Farmacia mediante operazioni esenti aumenta pertanto proporzionalmente la
quota di parziale indetraibilità dell’Iva sugli acquisti. Se ad esempio le
operazioni esenti superano lo 0,5% del fatturato complessivo della Farmacia,
l’1% dell’iva complessivamente pagata nell’anno sugli acquisti diventa
indetraibile.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio
Epica – Mestre



Il “preliminare di preliminare”: validità.

NEWS Posted on Sun, April 17, 2016 16:48:21

POST 100

Nella prassi delle compravendite immobiliari spesso la parte acquirente, ai fini di “bloccare” l’affare, stipula con il venditore un contratto con cui le parti si obbligano a sottoscrivere, in un secondo momento, un contratto preliminare di compravendita.

Sulla validità di tale fattispecie contrattuale (cd. Contratto preliminare di preliminare) si è espressa più volte la suprema Corte la quale:

a) con un primo orientamento, oggi superato, aveva affermato la nullità del contratto preliminare di preliminare per mancanza di causa in concreto del contratto in quanto “non avrebbe senso promettere ora di promettere di vendere in seguito qualcosa” (cfr. Cass. Civ. sent. N. 8038/2009);

b) con una recente pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. S.U. 4628/2015) ha ribaltato il precedente orientamento affermando, in linea di principio, la validità di tale fattispecie contrattuale, a condizione che: (i) emerga l’interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto, basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali del contratto preliminare di preliminare e del successivo contratto preliminare (es. delineazione solamente degli elementi principali dell’affare nel contratto preliminare di preliminare e precisazione di tali elementi nel successivo contratto preliminare) e (ii) sia identificabile una più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal contratto preliminare di preliminare.

Il contratto preliminare di preliminare è dunque ritenuto pienamente ammissibile purchè il suo contenuto differisca da quello dello stipulando contratto preliminare.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



La “Farmacia dei servizi”: tra presente e futuro.

NEWS Posted on Sun, April 17, 2016 09:54:10

POST 99

La Farmacia è un ambiente complesso e articolato in cui la somministrazione del farmaco rappresenta ormai solo una delle molte attività che la caratterizzano. Il farmacista dà consiglio, consulenza, partecipa all’assistenza domiciliare, ai programmi di educazione sanitaria, alla realizzazione di campagne di prevenzione, effettua analisi, prenota visite ed esami, consegna referti, mette a disposizione e coordina infermieri, fisioterapisti e tanto altro.

L’erogazione di servizi in Farmacia è prevista e regolamentata da alcune disposizioni normative e in particolare dalla Legge n.69/2009, dal D.Lgs n.153/2009 e successivi Decreti Ministeriali. I servizi che possono essere svolti in Farmacia sono classificabili in:

1) prestazioni di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo:

Il D.Lgs. n.153/2009, art.1, comma 2, lett. e), prevede l’effettuazione, presso le Farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello […] di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con Decreto Ministeriale e con l’esclusione delle attività di prescrizione, diagnosi, prelievo di sangue o plasma con siringhe o dispositivi equivalenti. In particolare l’art.2 del DM n.57 del 16 dicembre 2010 indica:

– test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;

– test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;

– test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;

– test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine;

– test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

2) servizi di secondo livello:

L’art.1, comma 2, lett. d), del D.Lgs n.153/2009 prevede l’erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici. In particolare l’art.3 del DM n.57 del 16 dicembre 2010 fa riferimento all’utilizzo di:

– dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;

– dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto – spirometria;

– dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell’ossigeno;

– dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;

– dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;

3) messa a disposizione di operatori socio-sanitari:

L’art.1, comma 2, lett. a), punto 4 del D.Lgs. 153/2009 prevede la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la Farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con Decreto Ministeriale.

L’art. 3 del DM n.90 del 16 dicembre 2010, con riferimento alle prestazioni professionali rese dagli Infermieri, indica:

– dispositivi corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche

– supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo

– effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo

– attività concernenti l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato

– iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie

– su prescrizione medica ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale

L’art. 4 del DM n.90 del 16 dicembre 2010, con riferimento alle prestazioni professionali rese dai Fisioterapisti, indica:

– definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;

– attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;

– verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

L’erogazione del servizio di “messa a disposizione di operatori socio-sanitari” richiede tre precisazioni.

a) la Farmacia può erogare tale servizio sia direttamente che indirettamente: Direttamente nel momento in cui è la stessa Farmacia a svolgere e fatturare la prestazione al cliente/paziente, avvalendosi della collaborazione del professionista. In questo caso il professionista fatturerà la propria prestazione alla Farmacia. Indirettamente qualora è il professionista a svolgere e fatturare la prestazione al cliente/paziente. In questo caso la Farmacia fatturerà al professionista la messa a disposizioni di locali e dispositivi.

b) la tipologia di professionisti coinvolgibili: Accanto a fisioterapisti e infermieri, esplicitamente richiamati dalla norma, possono sicuramente rientrare anche lo psicologo, il logopedista, il dietologo, il nutrizionista e altri professionisti attinenti alla sfera sanitaria purché non siano medici prescrittori.

c) i locali in cui svolgere i servizi: La norma fa riferimento ai locali della Farmacia o al domicilio. Si ritiene pertanto che non possano essere, allo stato attuale, svolti in locali diversi da questi, sebbene a disposizione della Farmacia.

In conclusione, la “Farmacia dei servizi” è senz’altro la “Farmacia del presente” e lo è diventata malgrado il costo di questi servizi, contrariamente alle aspettative generate dalla norma, sia rimasto sostanzialmente a carico del farmacista e malgrado permangano tutt’oggi incertezze sulla corretta certificazione fiscale delle prestazioni rese.

Ma la “Farmacia dei servizi” è soprattutto “la Farmacia del futuro”. Sempre più importante è infatti il ruolo che la Farmacia dovrà svolgere non solo nella somministrazione dei farmaci, ma anche nello svolgimento e nel coordinamento di un crescente numero di prestazioni sanitarie.

L’invecchiamento progressivo della popolazione, l’aumento delle cronicità, delle disabilità, della spesa sanitaria pubblica, della cultura della prevenzione e del controllo sono solo alcuni dei molteplici aspetti che spingono verso una crescente centralità del farmacista sul territorio.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre



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