POST 105

Nel confronto ideologico, prima ancora che
politico, tra coloro che vedono la Farmacia come un semplice esercizio
commerciale, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in termini di una
maggiore liberalizzazione del mercato, e quanti invece ne ravvisano soprattutto
le peculiarità professionali e quindi la necessità di una precipua regolamentazione,
si inserisce prepotentemente la “Farmacia dei servizi”, come prevista e normata
dal DLgs n. 153/2009, in attuazione della delega di cui all’articolo 11, della
Legge n. 69/2009.

La possibilità infatti per la Farmacia di
erogare prestazioni sanitarie ai cittadini ne fa un esercizio più complesso e
professionalizzato di un semplice negozio: un presidio sanitario sul
territorio.

Tuttavia la piena realizzazione di questa idea di
Farmacia
, richiede il superamento di alcune difficoltà operative. Una di
queste è la corretta certificazione fiscale delle prestazioni rese in Farmacia.

Se da un lato è infatti fuor di dubbio che lo
scontrino fiscale sia, almeno per ora, molto più agevole da emettere rispetto
alla fattura, dall’altro non si può prescindere dal dettato normativo e dagli
indirizzi dell’Agenzia delle Entrate.

In linea generale la normativa vigente prevede per
le prestazioni di servizi l’emissione della fattura.

Tuttavia, “per le prestazioni di servizi rese
nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o
nell’abitazione dei clienti”, l’art. 22 c.1 punto 4, DPR 633/72 ammette
l’emissione dello scontrino fiscale, non però per i servizi “esenti Iva” erogati
dalla Farmacia, in quanto non rientrano tra quelli per cui opera la deroga
prevista dall’art. 22, c.1, punto 6, DPR 633/1972.

I Servizi “esenti Iva” seguono così la regola
generale e le relative fatture devono riportare la dicitura “DPR 633/1972 art. 10
n. 18 – operazione esente Iva”.

Ne discende che la rendicontazione della
prestazione di servizio erogata dalla Farmacia debba avvenire, mediante fattura
qualora sia “esente Iva”, mentre se “imponibile Iva” possa avvenire attraverso
scontrino fiscale (si veda la Tabella 1 allegata).

Un ostacolo alla diffusione dello scontrino
fiscale per i servizi resi dalla Farmacia è rappresentato dalla incertezza
circa la detraibilità per il cliente della relativa spesa in sede di
dichiarazione dei redditi.

Il Testo unico delle imposte sui redditi (DPR
n.917/1986) all’art. 15, stabilisce che “ai fini della detrazione la spesa
sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura,
qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”,
ma nulla dice con riferimento alle prestazioni di servizi.

In modo più chiaro le Istruzioni ministeriali
per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e Unico persone
fisiche, prevedono che “è possibile fruire della detrazione del 19 per cento
per le (…) spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad
esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)
purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la
spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato
dalla marcatura CE”.

Lo “scontrino parlante”, come previsto dal DPR
696/1996, art.3, può quindi essere ritenuto documento idoneo a certificare la
spesa ai fini della detrazione fiscale.

Il mancato coordinamento tra le disposizioni
dell’art.15 e le Istruzioni ministeriali lascia qualche preoccupazione circa
un’eventuale interpretazione restrittiva da parte dell’Amministrazione
finanziaria.

Mentre da più parti si continua ad invocare un
definitivo chiarimento normativo o quantomeno una ufficiale presa di posizione
da parte della Agenzia delle Entrate, recentemente ha fatto molto discutere la risposta
fornita dalla Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna all’interpello
presentato sul punto da un farmacista di Modena.

Infatti secondo la DRE la fattura è sempre
obbligatoria in quanto “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione
ivi rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie
soggette a vigilanza, in considerazione del carattere di professionalità che
richiedono nella loro esecuzione, non possano essere comprese nelle ipotesi di
esonero previste dal numero 4) del citato articolo 22”.

L’Amministrazione finanziaria sostiene che in Farmacia
vi siano contemporaneamente:

– una attività
“ad alta professionalità” in cui, non essendo considerato libero l’accesso da
parte del pubblico, le prestazioni sanitarie devono essere certificate
esclusivamente da fattura;

– una attività
“a bassa professionalità”, relativa alla dispensazione del farmaco e di tutti i
prodotti parafarmaceutici, aperta liberamente al pubblico e per la quale è
ammissibile anche lo scontrino fiscale.

Si ritiene tuttavia, al pari di altri più
autorevoli autori (Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2016, M. Tarabusi, G. Trombetta), non
condivisibile la posizione della Agenzia delle Entrate.

Le attività rese in Farmacia sono “solo ad alta
professionalità” e i locali sono “solo aperti al pubblico”.

In conclusione è evidente come malgrado tutta la
buona volontà della Farmacia e i notevoli investimenti finora svolti in
personale, competenze e infrastrutture, la diffusione dei servizi possa essere
rallentata o addirittura frenata da norme e approcci così miopi da apparire
lungimiranti rispetto ad un preciso disegno.

Giovanni
Loi
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre