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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Riciclaggio e reato presupposto: una recente pronuncia della Cassazione.

NEWS Posted on Sat, April 16, 2016 10:07:01

POST 98

Con la recente sentenza n. 13901/2016 la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi su alcuni importanti profili attinenti il rapporto tra reato di riciclaggio e reato presupposto.

Il delitto di riciclaggio, come noto, è disciplinato dall’articolo 648 bis del Codice penale il quale, ai fini della sussistenza del reato, (i) non ritiene necessario che l’illecita provenienza risulti accertata da una sentenza definitiva, potendo anche essere desunta sulla base di prove logiche, (ii) non richiede che l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono sia imputabile o punibile e (iii) non da rilevanza ad eventuali cause di estinzione del reato presupposto, quali la prescrizione.

Il caso esaminato dalla citata sentenza vedeva l’accusa di riciclaggio a carico di un erede che aveva fatto rientrare in Italia, con una intricata serie di operazioni, una importante somma che era stata trasferita in paesi a fiscalità privilegiata dal padre defunto nei confronti del quale, tuttavia, sino alla morte, non era stata intrapresa alcuna indagine giudiziaria o accertamento fiscale. L’accusa nei confronti dell’erede trovava fondamento sul fatto che non risultava che il padre fosse titolare di redditi diversi da quelli derivanti dalla società di famiglia, circostanza da cui il PM deduceva che le somme in questione non potevano che essere frutto di evasione fiscale ed esportate con mezzi fraudolenti.

La Corte, rilevando che nel caso in esame non era possibile escludere a priori che i fondi costituiti all’estero potessero essere di provenienza lecita, assolveva l’imputato dall’accusa di riciclaggio statuendo che, se è pur vero che per la configurabilità della fattispecie di riciclaggio non è necessaria l’individuazione, nei suoi esatti termini, del reato presupposto la stessa non è tuttavia configurabile quando si verte in una situazione nella quale addirittura non sia possibile stabilire se vi sia stato un delitto presupposto.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



Agevolazione prima casa anche per chi è già proprietario di altra abitazione: chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

NEWS Posted on Fri, April 15, 2016 09:48:46

POST 97

1.
Applicazione imposte ridotte “prima casa”

La legge di stabilità 2016 ha previsto che si può
avvalere dell’agevolazione prima casa anche il contribuente che sia già
proprietario di un’abitazione acquistata con la stessa agevolazione, a
condizione che la vecchia abitazione precedentemente acquistata sia alienata
entro un anno dal nuovo acquisto.

A seguito dei
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate possiamo evidenziare che la
nuova disciplina si applica agli atti di acquisto:

– soggetti all’imposta
proporzionale di registro (ai quali è pertanto applicabile l’imposta di
registro pari al 2 per cento nei casi “ordinari” oppure all’1,5% nel caso di
acquisto mediante leasing abitativo);

– soggetti ad iva (ai
quali è pertanto applicabile l’aliquota iva pari al 4%);

– a titolo gratuito,
derivanti quindi da donazione o da successione (ai quali è pertanto applicabile
la riduzione dell’imposta ipotecaria e catastale alla misura fissa pari a 200
euro).

Si ricorda che nell’atto
di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo
immobile in regime agevolato, dovrà risultare l’impegno a vendere entro l’anno
l’immobile preposseduto.

2. Credito imposta
acquisto prima casa

L’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che il credito di imposta spetta anche nel caso in cui l’acquisto
della nuova abitazione preceda la vendita dell’immobile già acquistato con
l’agevolazione prima casa (che deve in ogni caso essere alienato entro un anno
dal nuovo acquisto).

All’atto di acquisto
del nuovo immobile con le agevolazioni prima
casa il contribuente potrà quindi fruire del credito di imposta
per l’imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto, nel limite, in ogni caso,
dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposte in
occasione dell’acquisizione dell’immobile preposseduto.

3.
Decorrenza delle nuove disposizioni

Si ricorda infine che le nuove
disposizioni sono applicabili a tutti gli atti posti in essere a partire dal
1°gennaio 2016. Per gli atti conclusi prima di tale data, non può dunque essere
richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate rispetto a
quelle che sarebbero state dovute in applicazione delle nuove disposizioni né può
essere riconosciuto un credito d’imposta.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso



Disciplina dei finanziamenti soci infruttiferi: i chiarimenti dell’Associazione italiana dei Dottori Commercialisti.

NEWS Posted on Fri, April 15, 2016 09:42:19

POST 96

L’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti con la recente norma di comportamento n. 194 ha analizzato la disciplina fiscale e civilistica applicabile ai finanziamenti erogati dal socio alla società.

Preliminarmente l’AIDC ha rilevato che la finalità dell’articolo 46 del TUIR (il quale prevede una presunzione di dazione a mutuo delle somme erogate dal socio alla società ove della scritture contabili non risulti un diverso titolo) non è di stabilire la fruttuosità o infruttuosità del versamento del socio ma solamente di qualificare la natura di tali somme (debito ovvero voce di patrimonio netto per la società ricevente).

Da tale assunto l’AIDC deriva pertanto che, per stabilire se il mutuo concesso dal socio abbia natura onerosa o meno, debba farsi unicamente riferimento alla disciplina civilistica e precisamente all’articolo 1815 del codice civile, il quale, stabilisce che, salvo diversa pattuizione, il mutuatario deve corrispondere gli interessi del mutuo, presumendo così l’onerosità dello stesso. La prova della diversa volontà delle parti richiamata dall’articolo 1815 c.c. può tuttavia essere fornita, anche ai fini fiscali, con qualunque mezzo di prova contraria tra cui l’AIDC individua i seguenti documenti: scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica, atto pubblico, scrittura priva in qualunque forma, delibera assembleare o dell’organo amministrativo, copia ordini di bonifico con causale “finanziamento infruttifero soci”, informativa di bilancio.

L’AIDC ritiene pertanto che, solamente a seguito dell’accertamento dell’onerosità del mutuo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1815 del codice civile, trovano applicazione, salvo prova scritta contraria, le ulteriori prescrizioni poste dagli articoli 45 e 89 del TUIR in materia di percezione, competenza e misura degli interessi del finanziamento.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



Per l’imprenditore individuale opzione per estromissione agevolata a due vie.

NEWS Posted on Thu, April 14, 2016 09:43:08

POST 95

La Legge di Stabilità
2016 ha introdotto uno speciale regime agevolativo per tutti gli imprenditori
individuali che volessero, entro il prossimo 31 maggio, estromettere l’immobile
destinato all’esercizio dell’impresa per farlo rientrare nella loro sfera
privata purché lo stesso risulti posseduto
(non rientrano pertanto i beni in leasing non ancora riscattati) alla data del
31 ottobre 2015.

L’agevolazione
consiste in una estromissione del fabbricato strumentale da parte dell’imprenditore
individuale attraverso l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e
dell’IRAP pari all’8%
sulla differenza tra il valore di mercato o catastale e
il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile (si veda post n.55).

Relativamente
alle modalità con cui effettuare l’opzione per il regime agevolato si ricorda
che l’Agenzia delle Entrate ha da tempo dato rilevanza, ai fini del
perfezionamento della stessa, al comportamento concludente messo in atto dal
contribuente che nel caso di specie si realizza attraverso le seguenti
metodologie:

– annotazione, entro il 31 maggio 2016, dei dati dell’operazione
(valore dei beni estromessi ed imposta sostitutiva) nella contabilità e
successiva indicazione della stessa nell’apposito quadro nel modello Unico
relativo alla dichiarazione dei redditi 2016 da presentare entro il 30
settembre 2017 [si veda in tal senso la risoluzione AE n. 82/E/2009];

– versamento dell’intera imposta sostitutiva che deve essere versata
per il 60% entro il 30 novembre 2016 e per il restante 40% entro il 16 giugno
2017 [si veda in tal senso la risoluzione AE n. 228/E/2009].

Resta inteso
che la corretta indicazione in contabilità e successivamente in dichiarazione a
cui non fosse seguito il versamento dell’imposta non determinerà la perdita di
efficacia dell’opzione ma comporterà la necessaria iscrizione a ruolo della
stessa per mancato versamento.

Così come il
corretto versamento a cui non facesse seguito l’indicazione in dichiarazione non
inficerà l’efficacia dell’opzione, per via dell’oggettivo comportamento concludente,
ma dovrà essere comunque “sanato” attraverso la presentazione di una
dichiarazione integrativa.

Sotto il
profilo operativo si ricorda che l’immobile estromesso si considera detenuto dall’imprenditore
individuale fin dal 1^ gennaio 2016 e quindi se il fabbricato è stato locato
nel periodo successivo a tale data i documenti relativi agli eventuali canoni
di locazione corrisposti con IVA devono essere necessariamente oggetto di una
nota di variazione per rettificare l’imposta. L’estromissione andrà poi
segnalata, entro 20 giorni, all’ufficio del registro che provvederà a liquidare
la maggiore imposta di registro sul valore del contratto che passa dal 1% al
2%.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA –
Treviso



Patent box: l’efficacia dell’opzione nel caso di ruling obbligatorio.

NEWS Posted on Sun, April 10, 2016 08:46:02

POST 94

I titolari di reddito d’impresa che utilizzano direttamente il bene immateriale, oltre ad effettuare l’opzione per il patent box, devono obbligatoriamente attivare la procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria (ruling) al fine di definire in contraddittorio i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile (cd. “ruling obbligatorio”).

La norma inoltre prevede che quando il reddito agevolabile è determinato sulla base di un accordo con l’Agenzia delle entrate, l’opzione diviene efficace dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.

L’Agenzia con la recente Circolare 11/E ha quindi precisato che in caso di presentazione di ruling obbligatorio, l’opzione produce efficacia – e, quindi, il quinquennio agevolato inizia a decorrere – a partire dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.

Ad esempio, scrive l’Agenzia nella Circolare predetta, se il contribuente ha comunicato l’opzione nel corso dell’anno 2015 senza però presentare istanza di ruling obbligatorio entro il termine del 31 dicembre 2015, l’opzione non sortirà effetti in tale annualità. Nel caso in cui lo stesso contribuente presenti l’istanza di ruling nell’anno 2016, tale istanza determina l’efficacia dell’opzione e fa decorrere il quinquennio dall’anno 2016.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



L’ambito soggettivo di applicazione del Patent Box: i chiarimenti della Circolare 11/E.

NEWS Posted on Sat, April 09, 2016 21:41:36

POST 93

I beneficiari dell’agevolazione denominata Patent Box sono in linea di principio tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Il Patent Box si applica quindi a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi.

L’agevolazione è fruibile anche dalle stabili organizzazioni – a cui sono attribuibili i beni immateriali indicati all’articolo 6 del decreto Patent Box – nel territorio dello Stato di soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Sono invece escluse dal beneficio le società assoggettate alle procedure di fallimento, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Con riguardo a quest’ultima, l’Agenzia ritiene che il beneficio possa però spettare qualora la procedura sia finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica.

Non possono, invece, accedere al regime agevolativo – secondo l’Agenzia – quei soggetti, titolari di reddito d’impresa, che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfetario, tonnage tax, società agricole che esercitano l’opzione per determinare il reddito su base catastale, ecc.).

Per fruire dell’agevolazione, infine occorre che colui che esercita l’opzione :
1) abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e
2) svolga attività di ricerca e sviluppo.

In altri termini – secondo l’Agenzia – deve esserci un “nesso” tra le attività di ricerca e sviluppo, i beni immateriali ed il reddito agevolabile ad essi riferibile.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



L’agenzia ha pubblicato la Circolare sul Patent Box.

NEWS Posted on Fri, April 08, 2016 09:00:28

POST 92

Nella giornata di ieri, 7 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’attesa Circolare in tema di patent box. Il documento di prassi, che si compone di un centinaio di pagine, fornisce chiarimenti sulla disciplina agevolata dei beni immateriali. In allegato la Circolare.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Deducibili gli interessi passivi per le acquisizioni con indebitamento seguite da fusione (MLBO).

NEWS Posted on Wed, April 06, 2016 08:49:26

POST 91

Con la circolare n. 6/E del 30
marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo in modo puntuale
alcuni aspetti legati alle operazioni di acquisizione con indebitamento seguite da fusione societaria (LBO/MLBO).

Nello
specifico l’AE, ripercorrendo le varie tipologie di operazioni LBO/MLBO, ha
chiarito che, qualora non vi siano costruzioni artificiose, il ricorso
all’indebitamento da parte di una società veicolo (NewCo) funzionale
all’acquisizione di una impresa o di una partecipazione che consenta il
controllo della cd. società target
non presenta profili di elusività (fino ad oggi oggetto di contestazioni da
parte di alcuni uffici) in quanto “la
struttura scelta, rispondendo a finalità extra-fiscali, riconosciute dal Codice
Civile
[art. 501-bis ndr.] e, spesso,
imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere considerata
finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali”.

Sulla base
di tali considerazioni viene quindi riconosciuta, in capo alla società
acquirente, società veicolo, ovvero alla società cd. target, nei casi di MLBO
(acquisizione con indebitamento seguita da fusione):


la
deducibilità degli interessi passivi relativi al finanziamento contratto per
l’acquisizione (secondo i limiti previsti dall’art. 96 del Tuir);


la
possibilità di richiedere, in virtù di tali nuove considerazioni, la
disapplicazione della norma antielusiva contenuta nell’art. 172 c. 7 del Tuir (limitazione
del riporto delle perdite fiscali).

In ultimo l’Agenzia ha chiarito anche il regime delle fees
addebitate dai fondi di private equity, l’applicazione di ritenute in uscita su
dividendi e interessi e la tassazione dei capital gains sulla cessione delle
società acquisite.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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