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1.
Applicazione imposte ridotte “prima casa”

La legge di stabilità 2016 ha previsto che si può
avvalere dell’agevolazione prima casa anche il contribuente che sia già
proprietario di un’abitazione acquistata con la stessa agevolazione, a
condizione che la vecchia abitazione precedentemente acquistata sia alienata
entro un anno dal nuovo acquisto.

A seguito dei
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate possiamo evidenziare che la
nuova disciplina si applica agli atti di acquisto:

– soggetti all’imposta
proporzionale di registro (ai quali è pertanto applicabile l’imposta di
registro pari al 2 per cento nei casi “ordinari” oppure all’1,5% nel caso di
acquisto mediante leasing abitativo);

– soggetti ad iva (ai
quali è pertanto applicabile l’aliquota iva pari al 4%);

– a titolo gratuito,
derivanti quindi da donazione o da successione (ai quali è pertanto applicabile
la riduzione dell’imposta ipotecaria e catastale alla misura fissa pari a 200
euro).

Si ricorda che nell’atto
di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo
immobile in regime agevolato, dovrà risultare l’impegno a vendere entro l’anno
l’immobile preposseduto.

2. Credito imposta
acquisto prima casa

L’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che il credito di imposta spetta anche nel caso in cui l’acquisto
della nuova abitazione preceda la vendita dell’immobile già acquistato con
l’agevolazione prima casa (che deve in ogni caso essere alienato entro un anno
dal nuovo acquisto).

All’atto di acquisto
del nuovo immobile con le agevolazioni prima
casa il contribuente potrà quindi fruire del credito di imposta
per l’imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto, nel limite, in ogni caso,
dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposte in
occasione dell’acquisizione dell’immobile preposseduto.

3.
Decorrenza delle nuove disposizioni

Si ricorda infine che le nuove
disposizioni sono applicabili a tutti gli atti posti in essere a partire dal
1°gennaio 2016. Per gli atti conclusi prima di tale data, non può dunque essere
richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate rispetto a
quelle che sarebbero state dovute in applicazione delle nuove disposizioni né può
essere riconosciuto un credito d’imposta.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso