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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Approvato il modello per l’esonero dal “Canone RAI” in bolletta.

NEWS Posted on Sun, April 03, 2016 14:06:34

POST 90

Come noto la
Legge di stabilità 2016 ha apportato importanti novità circa le modalità di
assoggettamento e relativo versamento del cd. “Canone RAI”.

È stato
infatti previsto che il predetto canone debba essere corrisposto, per il 2016, nella
misura di 100 euro e, soprattutto, in forza della presunzione secondo cui un
soggetto è possessore di un apparecchio radiotelevisivo nel caso in cui lo
stesso sia intestatario di una utenza per la fornitura di energia elettrica nel
luogo in cui ha la sua residenza anagrafica.

L’addebito,
come ormai noto, “entrerà” direttamente nella bolletta dell’utenza elettrica
per cui vale la presunzione.

Detta presunzione tuttavia, secondo previsione normativa, può essere
superata da parte del contribuente interessato attraverso il rilascio, da parte
dello stesso, di un’autodichiarazione, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui
mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del
medesimo testo unico.

Le modalità di presentazione di tale autodichiarazione sono state rese
note dall’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione del modello di dichiarazione
sostitutiva, e relative istruzioni, approvato con provvedimento n. 45059 del 24
marzo 2016.

Attraverso la compilazione di questo modello, chi è titolare di
una utenza elettrica per uso residenziale domestico, può dichiarare:

a)
la non
detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della
famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è
titolare di utenza di fornitura di energia elettrica (Quadro A del modello);

b)
la non
detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna
delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura
di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello
per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione
dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento (Quadro A del modello);

c)
che il
canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere
addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto
il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro
componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il
codice fiscale (Quadro B del
modello);

d)
il venir
meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a),
b) e c) resa in data antecedente (Quadro A
e/o B del modello).

Il modello è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle
entrate (www.agenziaentrate.gov.it),
del Ministero dell’economia e delle finanze (www.finanze.gov.it) e della RAI (www.canone.RAI.it).

Lo stesso può essere presentato:


direttamente
dal contribuente (o dall’erede) mediante una specifica applicazione web
disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le
credenziali Fisconline o Entratel;


tramite un
intermediario abilitato.

La modalità di presentazione cartacea è consentita solo se
non è possibile la trasmissione online.

In via transitoria solo per il 2016, affinché la dichiarazione
sostitutiva relativa alle lettere a) e b) (Quadro A del modello) abbia effetto per l’intero canone 2016, il modello
cartaceo va:


spedito in
plico raccomandato senza busta entro il 30 aprile 2016, se si utilizza la
modalità cartacea;


inviato
entro il 10 maggio 2016 se si utilizza il canale telematico.

Le dichiarazioni presentate tra l’11 maggio 2016 ed il 30 giugno
2016 avranno effetto per il solo canone semestrale relativo al periodo luglio –
dicembre 2016.

A partire dal 2017 perché la dichiarazione abbia effetto dal 1^
gennaio di un dato anno la stessa dovrà essere presentata a partire dal 1^
luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

Ad esempio per il 2017 la dichiarazione, affinché abbia effetto a
partire dal 1^ gennaio 2017, dovrà essere presentata a partire dal 1^ luglio
2016 ed entro il 31 gennaio 2017.

Per chi avesse attivato una nuova utenza di fornitura di energia
elettrica residenziale, senza essere titolare di altra utenza nell’anno di
attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro
la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere
effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al
31 dicembre del medesimo anno.

Si ricorda che la dichiarazione di non detenzione ha validità
annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non
detenzione di alcun apparecchio TV, entro i termini in precedenza indicati.

La dichiarazione sostitutiva indicata alla lettera c) (Quadro B del modello) ha effetto per l’intero
canone dovuto per l’anno di presentazione.

Infine, la “Dichiarazione di
variazione dei presupposti
” di cui alla lettera d) (Quadro A e B
del modello) ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Finanziamenti a fondo perduto di formazione per le aziende venete.

NEWS Posted on Fri, April 01, 2016 05:12:50

POST 89

Il Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale propone dei finanziamenti a fondo perduto per le aziende con sede legale e/o operativa nella Regione Veneto che intendono presentare progetti finalizzati all’innovazione e allo sviluppo per la riqualificazione del personale.

Il provvedimento regionale di attuazione di tali finanziamenti, la D.G.R. n.38/2016, ha come obiettivo di sostenere le imprese venete all’avvio di processi di innovazione, riorganizzazione e qualificazione delle competenze a sostegno della competitività.

Tematiche:
– Innovazione di prodotto;
– Innovazione di processo;
– Lean;
– Green e blue economy;
– Strategie di marketing;
– Nuovi strumenti e media per la promozione e la vendita;
– Nuovi mercati e internazionalizzazione.

Destinatari:
– lavoratori occupati;
– risorse assunte con contratto di apprendistato, purché la formazione svolta non sostituisca quella obbligatoria per legge;
– titolari d’impresa;
– liberi professionisti, lavoratori autonomi.

Nei progetti rientrano acquisto di software, ricerche di mercato e ciò che è strumentale alla realizzazione dei progetti.

La presentazione dei progetti viene effettuata con i seguenti parametri:
– minimo 3 aziende partecipanti, la numerosità dipende dal tipo progetto formativo;
– minimo 3 partecipanti per azienda;
– le aziende svolgono singolarmente le proprie azioni formative;
– preferibile una minima partecipazione economica da parte dell’azienda (18 ore).

Periodi di presentazione dei prossimi progetti:

1 aprile – 31 maggio –> avvio attività entro 31 luglio

1 giugno – 31 luglio –> avvio attività entro 31 ottobre


Dott. Maurizio Moffa – Dott.ssa Silvia Redelotti



Utilizzo del modello “F24” anche per il versamento delle imposte sulle successioni

NEWS Posted on Wed, March 30, 2016 11:44:19

POST 88

A partire dal
1° aprile 2016
, l’imposta sulle successioni, l’imposta ipotecaria, l’imposta
catastale, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo, l’imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili e i tributi speciali, nonché i
relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in relazione alla
presentazione della dichiarazione di successione, sono versati mediante il
modello “F24”.

L’Agenzia delle Entrate con
il provvedimento n. 40892 del 17 marzo 2016 definisce le modalità e i termini
per l’attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8
novembre 2011, il quale aveva esteso il sistema di versamento unificato anche ai
tributi sopra citati.

La risoluzione
n. 16/E del 25 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate istituisce i codici
tributo da utilizzare per i versamenti dei predetti tributi, impartendo anche
le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

Per consentire
l’adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di
pagamento, sino al 31 dicembre 2016 è possibile utilizzare il modello F23, in
alternativa al modello F24. A partire dal 1° gennaio 2017 invece, i suddetti
versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello “F24”.

I versamenti richiesti a seguito di
atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate sono effettuati
esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli
atti stessi.

Dott. Stefano Rodighiero
Studio Epica – Treviso



Prorogato il termine per l’invio della documentazione relativa al “Patent Box”.

NEWS Posted on Tue, March 29, 2016 11:29:07


POST 87

Al fine di assicurare ai contribuenti il tempo adeguato per la predisposizione della documentazione a supporto delle istanze presentate tra il 1° dicembre 2015 e il 31 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 2016/43572 emanato lo scorso 23 marzo 2016, ha disposto l’allungamento da 120 a 150 giorni del periodo per completare la documentazione a supporto del procedimento sulla determinazione del reddito agevolato per i beni immateriali (cd. “ruling sul patent box”).

Si ricorda che la predetta documentazione, che potrà essere quindi presentata entro 150 giorni dalla istanza “prenotativa”, consiste in quattro blocchi di elementi: indicazione analitica degli intangibili, descrizione dei vincoli di complementarietà tra diversi beni, illustrazione delle attività di ricerca ed infine dettaglio dei metodi di calcolo scelti e ragioni della loro individuazione.

L’Agenzia infine ha annunciato che verrà emanato un successivo provvedimento che introdurrà modalità di comunicazione per via telematica al fine di semplificare le modalità di comunicazione tra contribuenti e amministrazione nell’ambito della procedura di accordo preventivo connessa al Patent Box.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Comunicazione black list rinviata al 20.09.2016.

NEWS Posted on Tue, March 29, 2016 10:46:05


POST 86

Con provvedimento del 25 marzo 2016 l’Agenzia delle entrate ha annunciato il differimento al 20 settembre 2016 del termine per l’invio della comunicazione delle operazioni cc.dd. black list.

Le scadenze per lo Spesometro, oltre alla comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo, rimangono invece confermate:

  • 10 aprile 2016 (che slitta al giorno 11 in quanto il 10 è domenica) per i contribuenti mensili;
  • 20 aprile 2016 per i contribuenti trimestrali.

Il rinvio risolve i recenti dubbi di natura tecnica che erano sorti in relazione alle modalità di comunicazione delle suddette operazioni, ma facendone emergere di nuovi per i contribuenti che hanno già inviato il modello polivalente con riferimento anche alla comunicazione black list. Tuttavia, sembra ragionevole il non dover inviare nuovamente i dati per la sola parte black list, già acquisita dall’Amministrazione finanziaria.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Al via gli “accordi preventivi con il fisco” per le imprese con attività internazionale.

NEWS Posted on Sun, March 27, 2016 11:30:57

POST 85

L’art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto l’art. 31-ter “Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale” nel decreto sull’Accertamento (Dpr 600 del 1973).

In sostanza la norma stabilisce, a favore delle imprese con attività internazionale, la facoltà di accedere ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi con l’Agenzia delle Entrate con riferimento a:

– il regime dei prezzi di trasferimento (transfer price),

– la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza,

– l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione,

– la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione;

– l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.

Con la medesima norma il Direttore dell’Agenzia delle entrate è stato delegato a emanare apposito provvedimento per stabilire le modalità ed i termini della procedura.

Il provvedimento, che rende operativa l’applicazione della normativa, è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 21 marzo 2016.

Si tratta di una novità molto importante per le imprese che operano a livello internazionale che potranno definire in contraddittorio con il fisco e preventivamente una serie di questioni tributarie che sono state fin d’ora in più occasioni fonte di contestazioni e controversie.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso



Brevi note sulla Circolare dell’Agenzia sul credito d’imposta per la ricerca e sviluppo.

NEWS Posted on Thu, March 17, 2016 17:43:11

POST 84

In data 16 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato la circolare n. 5/E con la quale ha fornito importanti indicazioni operative utili alla determinazione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3, D.L. n. 145/2013 come modificato dalla legge di Stabilità 2015, successivamente introdotte dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, con il D.M. 27 maggio 2015 (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2015).

Facciamo un passo indietro: l’art. 3, D.L. n. 145/2013 riconosce, per i periodi d’imposta successivi al 2014 e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, a tutte le imprese inquadrate nello stesso D.L. e che affrontino investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito di imposta pari al 25% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015; la misura del credito è stata in seguito elevata al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca esterni con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative.

La circolare N.5/E specifica che le attività di ricerca e sviluppo non devono necessariamente essere svolte in ambito scientifico e tecnologico ma anche in altri ambiti quali storico o sociologico, atteso che, in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.

In considerazione a quanto già indicato nelle disposizioni precedenti, le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito sono riconducibili a quattro macro-categorie:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un valore minimo di euro 2.000;

c) contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

In riferimento alle categorie sopra elencate, riassumiamo di seguito le principali puntualizzazioni dell’Agenzia dell’Entrate in aggiunta a quanto già noto.

La circolare specifica che sono senz’altro ammessi i costi sostenuti in relazione ad un eventuale contratto di lavoro dipendente stipulato con l’amministratore che svolga attività di ricerca e sviluppo, laddove tale rapporto sia validamente costituibile ai sensi della vigente disciplina sul lavoro.
Si specifica inoltre che siano agevolabili anche i compensi corrisposti all’amministratore, non dipendente dell’impresa, che svolge attività di ricerca e sviluppo se adeguatamente comprovata e se la stessa non è limitata alla gestione dell’attività di ricerca e sviluppo.

La circolare sottolinea che rientrano tra i costi agevolabili anche quelli sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione.

Sempre in merito alle spese relative alla ricerca “extra-muros”, è stato puntualizzato che sono escluse quelle relative alle commesse affidate alle società del medesimo gruppo.

Secondo la formulazione attuale della norma, in ogni caso, non risultano agevolabili ai sensi della lettera a) del comma 6 dell’articolo 3, le spese per il personale “tecnico”, ovverosia per il personale non in possesso dei titoli richiesti dalla norma che viene impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Tuttavia, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla lettera d) del comma 6 ai fini dell’ammissibilità delle spese per “competenze tecniche”, si ritiene che i costi per il “personale non qualificato” siano da considerare eleggibili ai sensi della citata lettera d).

DETERMINAZIONE DEL CREDITO

La norma prevede espressamente l’effettuazione di un ammontare minimo di investimenti al fine di poter accedere al credito di imposta, pari a 30.000 euro; a tal fine la circolare evidenzia che la condizione relativa alla soglia minima di investimento è posta esclusivamente con riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende effettivamente accedere all’agevolazione. Non è quindi necessario effettuare investimenti di importo pari almeno a 30.000 euro in tutti i periodi di imposta potenzialmente agevolati essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo di imposta in relazione al quale l’impresa ha intenzione di beneficiare dell’agevolazione.

Quanto alla tipologia di investimenti da prendere in considerazione per il calcolo della media di raffronto, il comma 1 dell’articolo 3 fa riferimento agli investimenti in attività ricerca e sviluppo effettuati in eccedenza rispetto alla “media dei medesimi investimenti” realizzati nei tre periodi di imposta precedenti, senza ulteriori specificazioni, fermo restando la condizione di incremento.

La circolare si sofferma inoltre sul presentare una serie di casistiche utili all’operatore nella definizione del metodo di calcolo.

AGEVOLAZIONI CUMULABILI CON IL PATENT BOX

Un chiarimento importante contenuto nella circolare attiene la cumulabilità delle agevolazioni in commento con quelle previste dall’art. 1, commi da 37 a 45, legge n. 190/2014 in relazione alla parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. patent box).

Si rileva che le due misure (credito d’imposta R&S e Patent Box) rappresentano strumenti sinergici volti ad incentivare e ad agevolare l’attività di ricerca e sviluppo nelle diverse fasi di svolgimento delle stessa: il primo mediante l’attribuzione di un credito di imposta per l’attività di ricerca svolta, il secondo mediante la detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali ottenuti dall’attività di ricerca, a condizione che l’impresa continui a svolgere attività di ricerca e sviluppo ai fini del mantenimento, dello sviluppo e dell’accrescimento degli stessi.

Da tale considerazione discende che i costi rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo devono intendersi integralmente rilevanti anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di patent box.

Dr. Edoardo Segu’
Villani & Partner – Pavia – Treviso
Partner Studio Epica




Investire in ricerca e sviluppo conviene.

NEWS Posted on Thu, March 17, 2016 17:32:45

POST 83

Pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate con istruzioni, chiarimenti e linee guida su come applicare il “nuovo” credito d’imposta per ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità. Tra le novità illustrate dalla Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, spazio alla cumulabilità del credito d’imposta con altri bonus, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall’articolo 18 del dl 91/2014. Oltre alla cumulabilità ad ampio raggio, piena sinergia e complementarietà anche con il Patent box: i costi ammissibili al credito di imposta rilevano per l’intero ammontare anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da Patent box.

Dr. Edoardo Segu’
Villani & Partner – Pavia – Treviso
Partner Studio Epica



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