POST 91
Con la circolare n. 6/E del 30
marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo in modo puntuale
alcuni aspetti legati alle operazioni di acquisizione con indebitamento seguite da fusione societaria (LBO/MLBO).
Nello
specifico l’AE, ripercorrendo le varie tipologie di operazioni LBO/MLBO, ha
chiarito che, qualora non vi siano costruzioni artificiose, il ricorso
all’indebitamento da parte di una società veicolo (NewCo) funzionale
all’acquisizione di una impresa o di una partecipazione che consenta il
controllo della cd. società target
non presenta profili di elusività (fino ad oggi oggetto di contestazioni da
parte di alcuni uffici) in quanto “la
struttura scelta, rispondendo a finalità extra-fiscali, riconosciute dal Codice
Civile [art. 501-bis ndr.] e, spesso,
imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere considerata
finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali”.
Sulla base
di tali considerazioni viene quindi riconosciuta, in capo alla società
acquirente, società veicolo, ovvero alla società cd. target, nei casi di MLBO
(acquisizione con indebitamento seguita da fusione):
–
la
deducibilità degli interessi passivi relativi al finanziamento contratto per
l’acquisizione (secondo i limiti previsti dall’art. 96 del Tuir);
–
la
possibilità di richiedere, in virtù di tali nuove considerazioni, la
disapplicazione della norma antielusiva contenuta nell’art. 172 c. 7 del Tuir (limitazione
del riporto delle perdite fiscali).
In ultimo l’Agenzia ha chiarito anche il regime delle fees
addebitate dai fondi di private equity, l’applicazione di ritenute in uscita su
dividendi e interessi e la tassazione dei capital gains sulla cessione delle
società acquisite.
Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso