POST 96

L’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti con la recente norma di comportamento n. 194 ha analizzato la disciplina fiscale e civilistica applicabile ai finanziamenti erogati dal socio alla società.

Preliminarmente l’AIDC ha rilevato che la finalità dell’articolo 46 del TUIR (il quale prevede una presunzione di dazione a mutuo delle somme erogate dal socio alla società ove della scritture contabili non risulti un diverso titolo) non è di stabilire la fruttuosità o infruttuosità del versamento del socio ma solamente di qualificare la natura di tali somme (debito ovvero voce di patrimonio netto per la società ricevente).

Da tale assunto l’AIDC deriva pertanto che, per stabilire se il mutuo concesso dal socio abbia natura onerosa o meno, debba farsi unicamente riferimento alla disciplina civilistica e precisamente all’articolo 1815 del codice civile, il quale, stabilisce che, salvo diversa pattuizione, il mutuatario deve corrispondere gli interessi del mutuo, presumendo così l’onerosità dello stesso. La prova della diversa volontà delle parti richiamata dall’articolo 1815 c.c. può tuttavia essere fornita, anche ai fini fiscali, con qualunque mezzo di prova contraria tra cui l’AIDC individua i seguenti documenti: scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica, atto pubblico, scrittura priva in qualunque forma, delibera assembleare o dell’organo amministrativo, copia ordini di bonifico con causale “finanziamento infruttifero soci”, informativa di bilancio.

L’AIDC ritiene pertanto che, solamente a seguito dell’accertamento dell’onerosità del mutuo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1815 del codice civile, trovano applicazione, salvo prova scritta contraria, le ulteriori prescrizioni poste dagli articoli 45 e 89 del TUIR in materia di percezione, competenza e misura degli interessi del finanziamento.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso