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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Detrazione irpef del 50 per cento dell’iva pagata per l’acquisto di abitazione ceduta dall’impresa costruttrice.

NEWS Posted on Wed, April 20, 2016 14:22:08

POST 103

La legge di Stabilità 2016 prevede che “ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda,
fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo
corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione
all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici
delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento
dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote
costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi
d’imposta successivi”.

L’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che:

1) ai fini della detrazione ed in
applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA
avvenga nel periodo di imposta 2016;

2) l’iva versata in acconto
nell’anno 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile perché la
norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare “entro il 31
dicembre 2016
”;

3) la detrazione è riconosciuta
indipendentemente dalla data di fine lavori dell’immobile, e pertanto anche
trascorsi i cinque anni dal termine, purché naturalmente l’impresa manifesti
espressamente l’opzione per l’assoggettamento ad iva della cessione;

4) è possibile fruire dell’agevolazione anche nel
caso in cui l’impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in
locazione l’unità abitativa.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso



Leasing abitativo e l’agevolazione prima casa.

NEWS Posted on Wed, April 20, 2016 14:20:47

POST 102

L’Agenzia delle Entrate
ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del “leasing
abitativo
”:

– per
l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1,5% non è necessario
che l’immobile acquistato tramite leasing abitativo venga destinato ad abitazione
principale da parte dell’utilizzatore;

– le
dichiarazioni riguardanti il rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso
all’agevolazione possono essere rese dall’utilizzatore sia intervenendo direttamente
nell’atto di acquisto da parte del leasing, sia nel contratto di locazione
finanziaria stipulato con la società di leasing. Nel secondo caso è necessario
che il contratto di locazione finanziaria venga prodotto per la registrazione
unitamente all’atto di trasferimento dell’immobile.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso