POST 102
L’Agenzia delle Entrate
ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del “leasing
abitativo”:
– per
l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1,5% non è necessario
che l’immobile acquistato tramite leasing abitativo venga destinato ad abitazione
principale da parte dell’utilizzatore;
– le
dichiarazioni riguardanti il rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso
all’agevolazione possono essere rese dall’utilizzatore sia intervenendo direttamente
nell’atto di acquisto da parte del leasing, sia nel contratto di locazione
finanziaria stipulato con la società di leasing. Nel secondo caso è necessario
che il contratto di locazione finanziaria venga prodotto per la registrazione
unitamente all’atto di trasferimento dell’immobile.
Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso