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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il “preliminare di preliminare”: validità.

NEWS Posted on Sun, April 17, 2016 16:48:21

POST 100

Nella prassi delle compravendite immobiliari spesso la parte acquirente, ai fini di “bloccare” l’affare, stipula con il venditore un contratto con cui le parti si obbligano a sottoscrivere, in un secondo momento, un contratto preliminare di compravendita.

Sulla validità di tale fattispecie contrattuale (cd. Contratto preliminare di preliminare) si è espressa più volte la suprema Corte la quale:

a) con un primo orientamento, oggi superato, aveva affermato la nullità del contratto preliminare di preliminare per mancanza di causa in concreto del contratto in quanto “non avrebbe senso promettere ora di promettere di vendere in seguito qualcosa” (cfr. Cass. Civ. sent. N. 8038/2009);

b) con una recente pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. S.U. 4628/2015) ha ribaltato il precedente orientamento affermando, in linea di principio, la validità di tale fattispecie contrattuale, a condizione che: (i) emerga l’interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto, basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali del contratto preliminare di preliminare e del successivo contratto preliminare (es. delineazione solamente degli elementi principali dell’affare nel contratto preliminare di preliminare e precisazione di tali elementi nel successivo contratto preliminare) e (ii) sia identificabile una più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal contratto preliminare di preliminare.

Il contratto preliminare di preliminare è dunque ritenuto pienamente ammissibile purchè il suo contenuto differisca da quello dello stipulando contratto preliminare.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



La “Farmacia dei servizi”: tra presente e futuro.

NEWS Posted on Sun, April 17, 2016 09:54:10

POST 99

La Farmacia è un ambiente complesso e articolato in cui la somministrazione del farmaco rappresenta ormai solo una delle molte attività che la caratterizzano. Il farmacista dà consiglio, consulenza, partecipa all’assistenza domiciliare, ai programmi di educazione sanitaria, alla realizzazione di campagne di prevenzione, effettua analisi, prenota visite ed esami, consegna referti, mette a disposizione e coordina infermieri, fisioterapisti e tanto altro.

L’erogazione di servizi in Farmacia è prevista e regolamentata da alcune disposizioni normative e in particolare dalla Legge n.69/2009, dal D.Lgs n.153/2009 e successivi Decreti Ministeriali. I servizi che possono essere svolti in Farmacia sono classificabili in:

1) prestazioni di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo:

Il D.Lgs. n.153/2009, art.1, comma 2, lett. e), prevede l’effettuazione, presso le Farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello […] di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con Decreto Ministeriale e con l’esclusione delle attività di prescrizione, diagnosi, prelievo di sangue o plasma con siringhe o dispositivi equivalenti. In particolare l’art.2 del DM n.57 del 16 dicembre 2010 indica:

– test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;

– test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;

– test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;

– test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine;

– test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

2) servizi di secondo livello:

L’art.1, comma 2, lett. d), del D.Lgs n.153/2009 prevede l’erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici. In particolare l’art.3 del DM n.57 del 16 dicembre 2010 fa riferimento all’utilizzo di:

– dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;

– dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto – spirometria;

– dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell’ossigeno;

– dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;

– dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;

3) messa a disposizione di operatori socio-sanitari:

L’art.1, comma 2, lett. a), punto 4 del D.Lgs. 153/2009 prevede la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la Farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con Decreto Ministeriale.

L’art. 3 del DM n.90 del 16 dicembre 2010, con riferimento alle prestazioni professionali rese dagli Infermieri, indica:

– dispositivi corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche

– supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo

– effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo

– attività concernenti l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato

– iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie

– su prescrizione medica ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale

L’art. 4 del DM n.90 del 16 dicembre 2010, con riferimento alle prestazioni professionali rese dai Fisioterapisti, indica:

– definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;

– attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;

– verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

L’erogazione del servizio di “messa a disposizione di operatori socio-sanitari” richiede tre precisazioni.

a) la Farmacia può erogare tale servizio sia direttamente che indirettamente: Direttamente nel momento in cui è la stessa Farmacia a svolgere e fatturare la prestazione al cliente/paziente, avvalendosi della collaborazione del professionista. In questo caso il professionista fatturerà la propria prestazione alla Farmacia. Indirettamente qualora è il professionista a svolgere e fatturare la prestazione al cliente/paziente. In questo caso la Farmacia fatturerà al professionista la messa a disposizioni di locali e dispositivi.

b) la tipologia di professionisti coinvolgibili: Accanto a fisioterapisti e infermieri, esplicitamente richiamati dalla norma, possono sicuramente rientrare anche lo psicologo, il logopedista, il dietologo, il nutrizionista e altri professionisti attinenti alla sfera sanitaria purché non siano medici prescrittori.

c) i locali in cui svolgere i servizi: La norma fa riferimento ai locali della Farmacia o al domicilio. Si ritiene pertanto che non possano essere, allo stato attuale, svolti in locali diversi da questi, sebbene a disposizione della Farmacia.

In conclusione, la “Farmacia dei servizi” è senz’altro la “Farmacia del presente” e lo è diventata malgrado il costo di questi servizi, contrariamente alle aspettative generate dalla norma, sia rimasto sostanzialmente a carico del farmacista e malgrado permangano tutt’oggi incertezze sulla corretta certificazione fiscale delle prestazioni rese.

Ma la “Farmacia dei servizi” è soprattutto “la Farmacia del futuro”. Sempre più importante è infatti il ruolo che la Farmacia dovrà svolgere non solo nella somministrazione dei farmaci, ma anche nello svolgimento e nel coordinamento di un crescente numero di prestazioni sanitarie.

L’invecchiamento progressivo della popolazione, l’aumento delle cronicità, delle disabilità, della spesa sanitaria pubblica, della cultura della prevenzione e del controllo sono solo alcuni dei molteplici aspetti che spingono verso una crescente centralità del farmacista sul territorio.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre