POST 101

La prestazione di servizi in Farmacia è
fiscalmente rilevante ai fini iva. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione
n. 128 del 20 dicembre 2011 ha chiarito che, ai sensi dell’art. 10, comma 18
del DPR 633/1972, sono da considerarsi esenti dall’applicazione dell’iva le
prestazioni sanitarie finalizzate alla salute della persona effettuate da
professionisti sanitari. Pertanto i servizi consistenti nella messa a
disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri, fisioterapisti, ma anche
psicologi, dietologi, nutrizionisti, podologi, ecc., effettuati direttamente o
attraverso l’intermediazione della Farmacia nei confronti dei propri
clienti/pazienti, sono esenti iva.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta
all’interpello prot. n. 909-18234/2012 ha inoltre riconosciuto la sussistenza
dei requisiti per l’esenzione delle prestazioni di analisi di prima istanza
(rientranti nell’autocontrollo) e delle prestazioni di supporto all’utilizzo di
dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello (qualora tali servizi
si sostanzino in prestazioni di misurazione della pressione arteriosa, capacità
polmonare, saturazione ossigeno, ecc.). Ai
fini dell’esenzione dall’Iva, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:

a) la prestazione debba essere oggettivamente
riconducibile nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione della persona.
Sono
pertanto soggette ad Iva ordinaria le prestazioni che non rientrano in questo
ambito quali, a titolo d’esempio, noleggi, prenotazioni esami, ritiro referti,
foratura orecchie e servizi di estetista;

b) non
rientra nell’esenzione qualsiasi tipologia di prestazione farmaceutica, bensì
solo quelle a contenuto terapeutico per le quali è prevalente la prestazione di fare rispetto alla sola cessione di
medicinali
(diversamente le stesse sono soggette ad IVA).

Nella
tabella allegata si riassume, a titolo esemplificativo, il trattamento ai fini
Iva delle principali prestazioni erogate dalla Farmacia.

L’effettuazione di operazioni esenti comporta,
ai sensi dell’art.19, comma 5, DPR n.633/1972, una parziale indetraibilità
dell’Iva pagata sugli acquisti. In particolare l’art.19-bis, DPR n.633/1972
prevede che la percentuale di detraibilità, anche definita “pro-rata”, debba
essere calcolata in via generale sulla base del rapporto (arrotondato all’unità
superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque
decimi) tra il totale delle operazioni imponibili e il totale di tutte le
operazioni (imponibili ed esenti) effettuate nell’anno.

All’aumentare del volume d’affari realizzato
dalla Farmacia mediante operazioni esenti aumenta pertanto proporzionalmente la
quota di parziale indetraibilità dell’Iva sugli acquisti. Se ad esempio le
operazioni esenti superano lo 0,5% del fatturato complessivo della Farmacia,
l’1% dell’iva complessivamente pagata nell’anno sugli acquisti diventa
indetraibile.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio
Epica – Mestre