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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Ricerca e cultura: piano da 3,5 miliardi approvato dal CIPE.

NEWS Posted on Tue, May 03, 2016 10:57:09

POST 107

Il 1 maggio 2016,
si è svolta a Palazzo Chigi la riunione Comitato interministeriale per la
Programmazione economica (Cipe).

Il Cipe ha approvato il piano di
finanziamenti per la cultura e la ricerca; si tratta, nello specifico, di 1
miliardo di risorse per la cultura e 2,5 miliardi per la ricerca. Particolare attenzione è stata destinata al
rilancio del Meridione, di seguito riassunte le principali misure a
favore delle imprese:

Le risorse e
le misure approvate.

Il Comitato ha approvato il Programma
nazionale per la Ricerca per il periodo 2015-2020. Il programma prevede
investimenti complessivi nel primo triennio 2015-2017 pari a 2.428,60 milioni
di euro, di cui 1,9 miliardi di euro a carico del bilancio del MIUR e del PON
ricerca 500 milioni di euro a carico Fondo sviluppo e coesione (FSC)
2014-2020″.

“E’ prevista una proiezione complessiva
in via programmatica dell’impiego di risorse finanziarie fino al 2020, per un
ammontare di 4,16 miliardi di euro totali. Ad esse concorrono ulteriori
risorse: il programma operativo regionale (POR) e l’iniziativa UE denominata
“Horizon 2020”, tali per cui la portata finanziaria complessiva del Programma
ammonterà complessivamente a 13,56 miliardi di euro nei sei anni dal 2015 al
2020. Il PNR è basato su sei grandi pilastri come: Internazionalizzazione; Capitale umano; Programma nazionale
infrastrutture; Cooperazione pubblico privato e ricerca industriale; Efficacia
e qualità della spesa; Programma per il Mezzogiorno
“.

Imprese e
crescita economica.

Il Cipe ha inoltre approvato diverse misure
finalizzate al sostegno alle imprese e alla crescita per un totale di circa 290
milioni di euro. In particolare, a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione (Fsc) 2014-2020, il Cipe: ha assegnato 40 milioni di
euro per il rifinanziamento dello strumento agevolativo “Autoimpiego”
nelle regioni del Sud, che prevede contributi a favore di piccole iniziative
imprenditoriali; ha assegnato, nell’ambito dell’Accordo di programma per il
rilancio competitivo dell’area costiera livornese dell’8 maggio 2015, 50
milioni di euro all’Autorità portuale di Livorno, per il finanziamento di quota
parte del costo degli interventi relativi alla “Realizzazione della
darsena Europa”.

Il Cipe ha inoltre assegnato 200 milioni di euro, al ministero delle Politiche
agricole e forestali a valere sulla quota del 30% delle risorse non utilizzate
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca
(Fri). L’assegnazione è finalizzata al finanziamento agevolato dei contratti di
filiera e di distretto.

Il Cipe ha altresì approvato alcune modifiche della Delibera n. 65/2015 che, in
relazione all’avvio del Piano strategico per la Banda ultra larga, ha
programmaticamente destinato, a valere sul Fsc 2014-2020, 3,5 miliardi di euro,
di cui 2,2 miliardi assegnati a interventi di immediata attivazione ai sensi
dell’articolo 1, comma 703, lettera d) della legge di stabilità per il 2015. Le
modifiche proposte hanno la finalità di rendere coerente il dispositivo della
delibera con le esigenze di carattere attuativo rilevate dal competente
Comitato per la Banda ultra larga (CoBul) e con gli esiti dell’interlocuzione
in sede comunitaria per la notifica degli aiuti di Stato.

Dr. Edoardo Segu’
Villani & Partner



Convegno “BAIL-IN e gli strani casi bancari di cronaca recente”

NEWS Posted on Sun, May 01, 2016 10:45:46

POST 106

I Professionisti ed i Collaboratori dello Studio Epica ringraziano tutti i Partecipanti all’evento di ieri 30 aprile 2016 su “BAIL-IN e gli strani casi bancari di cronaca recente. Quali azioni possibili per i risparmiatori?”. Un particolare ringraziamento allo Studio Legale Elli Falsoni a Giotto Sim ed a STEP e UCID che hanno patrocinato l’evento.

Studio Epica



La certificazione dei servizi resi dalla Farmacia: lo scontrino o la fattura. Aspetti ideologici e fiscali.

NEWS Posted on Mon, April 25, 2016 21:57:34

POST 105

Nel confronto ideologico, prima ancora che
politico, tra coloro che vedono la Farmacia come un semplice esercizio
commerciale, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in termini di una
maggiore liberalizzazione del mercato, e quanti invece ne ravvisano soprattutto
le peculiarità professionali e quindi la necessità di una precipua regolamentazione,
si inserisce prepotentemente la “Farmacia dei servizi”, come prevista e normata
dal DLgs n. 153/2009, in attuazione della delega di cui all’articolo 11, della
Legge n. 69/2009.

La possibilità infatti per la Farmacia di
erogare prestazioni sanitarie ai cittadini ne fa un esercizio più complesso e
professionalizzato di un semplice negozio: un presidio sanitario sul
territorio.

Tuttavia la piena realizzazione di questa idea di
Farmacia
, richiede il superamento di alcune difficoltà operative. Una di
queste è la corretta certificazione fiscale delle prestazioni rese in Farmacia.

Se da un lato è infatti fuor di dubbio che lo
scontrino fiscale sia, almeno per ora, molto più agevole da emettere rispetto
alla fattura, dall’altro non si può prescindere dal dettato normativo e dagli
indirizzi dell’Agenzia delle Entrate.

In linea generale la normativa vigente prevede per
le prestazioni di servizi l’emissione della fattura.

Tuttavia, “per le prestazioni di servizi rese
nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o
nell’abitazione dei clienti”, l’art. 22 c.1 punto 4, DPR 633/72 ammette
l’emissione dello scontrino fiscale, non però per i servizi “esenti Iva” erogati
dalla Farmacia, in quanto non rientrano tra quelli per cui opera la deroga
prevista dall’art. 22, c.1, punto 6, DPR 633/1972.

I Servizi “esenti Iva” seguono così la regola
generale e le relative fatture devono riportare la dicitura “DPR 633/1972 art. 10
n. 18 – operazione esente Iva”.

Ne discende che la rendicontazione della
prestazione di servizio erogata dalla Farmacia debba avvenire, mediante fattura
qualora sia “esente Iva”, mentre se “imponibile Iva” possa avvenire attraverso
scontrino fiscale (si veda la Tabella 1 allegata).

Un ostacolo alla diffusione dello scontrino
fiscale per i servizi resi dalla Farmacia è rappresentato dalla incertezza
circa la detraibilità per il cliente della relativa spesa in sede di
dichiarazione dei redditi.

Il Testo unico delle imposte sui redditi (DPR
n.917/1986) all’art. 15, stabilisce che “ai fini della detrazione la spesa
sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura,
qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”,
ma nulla dice con riferimento alle prestazioni di servizi.

In modo più chiaro le Istruzioni ministeriali
per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e Unico persone
fisiche, prevedono che “è possibile fruire della detrazione del 19 per cento
per le (…) spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad
esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)
purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la
spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato
dalla marcatura CE”.

Lo “scontrino parlante”, come previsto dal DPR
696/1996, art.3, può quindi essere ritenuto documento idoneo a certificare la
spesa ai fini della detrazione fiscale.

Il mancato coordinamento tra le disposizioni
dell’art.15 e le Istruzioni ministeriali lascia qualche preoccupazione circa
un’eventuale interpretazione restrittiva da parte dell’Amministrazione
finanziaria.

Mentre da più parti si continua ad invocare un
definitivo chiarimento normativo o quantomeno una ufficiale presa di posizione
da parte della Agenzia delle Entrate, recentemente ha fatto molto discutere la risposta
fornita dalla Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna all’interpello
presentato sul punto da un farmacista di Modena.

Infatti secondo la DRE la fattura è sempre
obbligatoria in quanto “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione
ivi rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie
soggette a vigilanza, in considerazione del carattere di professionalità che
richiedono nella loro esecuzione, non possano essere comprese nelle ipotesi di
esonero previste dal numero 4) del citato articolo 22”.

L’Amministrazione finanziaria sostiene che in Farmacia
vi siano contemporaneamente:

– una attività
“ad alta professionalità” in cui, non essendo considerato libero l’accesso da
parte del pubblico, le prestazioni sanitarie devono essere certificate
esclusivamente da fattura;

– una attività
“a bassa professionalità”, relativa alla dispensazione del farmaco e di tutti i
prodotti parafarmaceutici, aperta liberamente al pubblico e per la quale è
ammissibile anche lo scontrino fiscale.

Si ritiene tuttavia, al pari di altri più
autorevoli autori (Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2016, M. Tarabusi, G. Trombetta), non
condivisibile la posizione della Agenzia delle Entrate.

Le attività rese in Farmacia sono “solo ad alta
professionalità” e i locali sono “solo aperti al pubblico”.

In conclusione è evidente come malgrado tutta la
buona volontà della Farmacia e i notevoli investimenti finora svolti in
personale, competenze e infrastrutture, la diffusione dei servizi possa essere
rallentata o addirittura frenata da norme e approcci così miopi da apparire
lungimiranti rispetto ad un preciso disegno.

Giovanni
Loi
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre



Bonus mobili e spese di recupero del patrimonio edilizio.

NEWS Posted on Thu, April 21, 2016 18:24:17

POST 104

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono
considerarsi agevolate le spese per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici sostenute entro il 31 dicembre 2016 anche se correlate ad
interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti in precedenti periodi
d’imposta, purchè le relative spese siano successive al 26 giugno 2012.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso



Detrazione irpef del 50 per cento dell’iva pagata per l’acquisto di abitazione ceduta dall’impresa costruttrice.

NEWS Posted on Wed, April 20, 2016 14:22:08

POST 103

La legge di Stabilità 2016 prevede che “ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda,
fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo
corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione
all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici
delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento
dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote
costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi
d’imposta successivi”.

L’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che:

1) ai fini della detrazione ed in
applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA
avvenga nel periodo di imposta 2016;

2) l’iva versata in acconto
nell’anno 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile perché la
norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare “entro il 31
dicembre 2016
”;

3) la detrazione è riconosciuta
indipendentemente dalla data di fine lavori dell’immobile, e pertanto anche
trascorsi i cinque anni dal termine, purché naturalmente l’impresa manifesti
espressamente l’opzione per l’assoggettamento ad iva della cessione;

4) è possibile fruire dell’agevolazione anche nel
caso in cui l’impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in
locazione l’unità abitativa.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso



Leasing abitativo e l’agevolazione prima casa.

NEWS Posted on Wed, April 20, 2016 14:20:47

POST 102

L’Agenzia delle Entrate
ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del “leasing
abitativo
”:

– per
l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1,5% non è necessario
che l’immobile acquistato tramite leasing abitativo venga destinato ad abitazione
principale da parte dell’utilizzatore;

– le
dichiarazioni riguardanti il rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso
all’agevolazione possono essere rese dall’utilizzatore sia intervenendo direttamente
nell’atto di acquisto da parte del leasing, sia nel contratto di locazione
finanziaria stipulato con la società di leasing. Nel secondo caso è necessario
che il contratto di locazione finanziaria venga prodotto per la registrazione
unitamente all’atto di trasferimento dell’immobile.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso



Quale aliquota Iva è applicabile nei Servizi resi dalla Farmacia.

NEWS Posted on Mon, April 18, 2016 08:35:56

POST 101

La prestazione di servizi in Farmacia è
fiscalmente rilevante ai fini iva. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione
n. 128 del 20 dicembre 2011 ha chiarito che, ai sensi dell’art. 10, comma 18
del DPR 633/1972, sono da considerarsi esenti dall’applicazione dell’iva le
prestazioni sanitarie finalizzate alla salute della persona effettuate da
professionisti sanitari. Pertanto i servizi consistenti nella messa a
disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri, fisioterapisti, ma anche
psicologi, dietologi, nutrizionisti, podologi, ecc., effettuati direttamente o
attraverso l’intermediazione della Farmacia nei confronti dei propri
clienti/pazienti, sono esenti iva.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta
all’interpello prot. n. 909-18234/2012 ha inoltre riconosciuto la sussistenza
dei requisiti per l’esenzione delle prestazioni di analisi di prima istanza
(rientranti nell’autocontrollo) e delle prestazioni di supporto all’utilizzo di
dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello (qualora tali servizi
si sostanzino in prestazioni di misurazione della pressione arteriosa, capacità
polmonare, saturazione ossigeno, ecc.). Ai
fini dell’esenzione dall’Iva, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:

a) la prestazione debba essere oggettivamente
riconducibile nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione della persona.
Sono
pertanto soggette ad Iva ordinaria le prestazioni che non rientrano in questo
ambito quali, a titolo d’esempio, noleggi, prenotazioni esami, ritiro referti,
foratura orecchie e servizi di estetista;

b) non
rientra nell’esenzione qualsiasi tipologia di prestazione farmaceutica, bensì
solo quelle a contenuto terapeutico per le quali è prevalente la prestazione di fare rispetto alla sola cessione di
medicinali
(diversamente le stesse sono soggette ad IVA).

Nella
tabella allegata si riassume, a titolo esemplificativo, il trattamento ai fini
Iva delle principali prestazioni erogate dalla Farmacia.

L’effettuazione di operazioni esenti comporta,
ai sensi dell’art.19, comma 5, DPR n.633/1972, una parziale indetraibilità
dell’Iva pagata sugli acquisti. In particolare l’art.19-bis, DPR n.633/1972
prevede che la percentuale di detraibilità, anche definita “pro-rata”, debba
essere calcolata in via generale sulla base del rapporto (arrotondato all’unità
superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque
decimi) tra il totale delle operazioni imponibili e il totale di tutte le
operazioni (imponibili ed esenti) effettuate nell’anno.

All’aumentare del volume d’affari realizzato
dalla Farmacia mediante operazioni esenti aumenta pertanto proporzionalmente la
quota di parziale indetraibilità dell’Iva sugli acquisti. Se ad esempio le
operazioni esenti superano lo 0,5% del fatturato complessivo della Farmacia,
l’1% dell’iva complessivamente pagata nell’anno sugli acquisti diventa
indetraibile.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio
Epica – Mestre



Il “preliminare di preliminare”: validità.

NEWS Posted on Sun, April 17, 2016 16:48:21

POST 100

Nella prassi delle compravendite immobiliari spesso la parte acquirente, ai fini di “bloccare” l’affare, stipula con il venditore un contratto con cui le parti si obbligano a sottoscrivere, in un secondo momento, un contratto preliminare di compravendita.

Sulla validità di tale fattispecie contrattuale (cd. Contratto preliminare di preliminare) si è espressa più volte la suprema Corte la quale:

a) con un primo orientamento, oggi superato, aveva affermato la nullità del contratto preliminare di preliminare per mancanza di causa in concreto del contratto in quanto “non avrebbe senso promettere ora di promettere di vendere in seguito qualcosa” (cfr. Cass. Civ. sent. N. 8038/2009);

b) con una recente pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. S.U. 4628/2015) ha ribaltato il precedente orientamento affermando, in linea di principio, la validità di tale fattispecie contrattuale, a condizione che: (i) emerga l’interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto, basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali del contratto preliminare di preliminare e del successivo contratto preliminare (es. delineazione solamente degli elementi principali dell’affare nel contratto preliminare di preliminare e precisazione di tali elementi nel successivo contratto preliminare) e (ii) sia identificabile una più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal contratto preliminare di preliminare.

Il contratto preliminare di preliminare è dunque ritenuto pienamente ammissibile purchè il suo contenuto differisca da quello dello stipulando contratto preliminare.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



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