POST 109
L’articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990 prevede che gli
obblighi di monitoraggio non sussistono per i depositi e i conti
correnti costituiti all’estero, il cui valore massimo complessivo raggiunto nel
corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro.
Tale ultima soglia si applica a decorrere dal 1
gennaio 2015 e sostituisce il previgente tetto di 10.000 euro.
In particolare, ai fini del calcolo della suddetta
soglia si deve considerare il picco massimo raggiunto complessivamente da
tutti i depositi e conti correnti posseduti all’estero dal contribuente,
nulla rilevando pertanto né il saldo dei conti al termine dell’anno, né la
giacenza media annua.
Si evidenzia inoltre che la giacenza media annua deve
essere comunque rilevata in quanto rappresenta il parametro di riferimento per
il pagamento dell’IVAFE. Infatti, quest’ultima è dovuta in misura fissa pari a
34,20 euro solo se il valore medio di giacenza complessivo di tutti i conti correnti
e depositi detenuti presso il medesimo intermediario sia superiore a 5.000 euro.
A questo punto occorre precisare che la soglia di
15.000 euro, valida ai fini del monitoraggio, viene sostituita con la più bassa
soglia di 5.000 euro per liquidare l’IVAFE, qualora la giacenza media annua sia
maggiore di tale ultima soglia.
Ad esempio, ci potrebbe essere il caso di un conto
che non abbia mai superato la soglia dei 15.000 euro durante il periodo
d’imposta, ma presenta una giacenza media annua pari a 5.500 euro. In tal caso,
l’RW dovrà essere comunque compilato per il pagamento dell’IVAFE. La non
indicazione di tale conto non determina l’irrogazione delle sanzioni afferenti
al monitoraggio, bensì sarà dovuta l’IVAFE con i relativi interessi e sanzioni.
Dr. Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso