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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Conciliazione, notifica atti, accertamento e termini per adesione: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Mon, May 11, 2020 19:41:45

POST 112/2020

Con la circolare n. 11 pubblicata lo scorso 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fare ulteriore chiarezza su alcune norme contenute nei DL “Cura Italia” e “Liquidità” attraverso risposte a quesiti specifici.

Tra le varie risposte fornite l’Agenzia si è espressa anche sul tema del procedimento di conciliazione a distanza, sulla notifica degli atti da parte degli uffici, sui termini per accertamento e l’adesione.

La conciliazione (Risposta al Quesito 2.9)

Con questa risposta l’Agenzia delle Entrate ha specificato che è consentito, nonché opportuno durante l’emergenza, concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza. Per fare ciò l’Agenzia delle Entrate richiama la procedura per la gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione che, secondo quanto anche già stabilito nella circolare 6/E del 23 marzo 2020, può essere adottata in qualsiasi altro procedimento che richieda la partecipazione ovvero l’intesa con il contribuente.

L’Accordo va quindi sottoscritto anche con firma digitale e potrà poi essere depositato tramite il Sistema informativo della giustizia tributaria.

Notifica degli atti (risposta al Quesito 5.8)

La circolare ribadisce come l’articolo 67 del DL “Cura Italia” preveda la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Le attività quindi saranno oggetto di prosecuzione esclusivamente in situazioni di assoluta urgenza e indifferibilità che andranno valutate caso per caso.

Rientrano tra le attività aventi carattere di indifferibilità e urgenza:

  • la constatazione del fatto costituente reato;
  • la richiesta di misure cautelari per il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Tuttavia viene precisato che nel caso di misure cautelari il termine di 120 giorni per la notifica dell’atto sia soggetto a sospensione fino al 31 maggio 2020. 

Termini per accertamento (Risposta al Quesito 5.9)

Con la risposta a questo quesito l’Agenzia delle Entrate commenta il novellato comma 4 dell’articolo 67 del DL “Cura Italia” a seguito della sua conversione in legge. Come noto lo stesso infatti non prevede più la proroga biennale per i termini degli accertamenti scadenti al 31 dicembre 2020 a seguito dell’esplicita esclusione del richiamo al comma 2 dell’articolo 12 del D.lgs. 159/2015 (si veda sul punto nostro post n. 106/2020). Pertanto, visto ora l’esplicito richiamo esclusivo al comma 1 e 3 dell’articolo 12 del D.lgs. 159/2015, l’Agenzia delle Entrate precisa che la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 31 dicembre 2020. Secondo tale interpretazione dunque subiranno uno spostamento in avanti di 84 giorni anche i termini di decadenza relativi ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018 oltreché per il 2015.

Adesione (Risposta al Quesito 5.10)

Quanto al computo dei vari termini da sommarsi al fine della conclusione della procedura di adesione l’Agenzia delle Entrate pare ammettere espressamente la possibilità di sommare ai 150 giorni previsti ordinariamente in caso di adesione (60 + 90) anche:

  • i 64 giorni derivanti dalla sospensione di cui al all’articolo 83 del Dl “Cura Italia”;
  • i 31 giorni previsti dalla sospensione feriale dei termini.

Secondo l’Agenzia delle Entrate infatti tale posizione risulta coerente con il trattamento dei 90 giorni alla stregua di un termine processuale in quanto lo stesso fa esplicito riferimento al “termine per l’impugnazione”. 

Rispetto al caso proposto nel quesito quindi l’Agenzia delle Entrate sostiene che un atto di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 potrà essere definito in adesione, tenuto conto di tutte le sospensioni, entro il 22 settembre 2020.

Tuttavia restano numerosi i dubbi circa l’eventuale inammissibilità del ricorso che potrebbe essere sollevata dai giudici in quanto nella sospensione da COVID-19 dei termini processuali non è fatta alcuna menzione dei termini di adesione, con oggettivi dubbi circa l’effettiva cumulabilità tra gli stessi anche ai fini dell’impugnazione dell’atto.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Farmacie: l’indicazione nello scontrino per la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive.

Uncategorised Posted on Mon, May 11, 2020 15:46:06

POST 111/2020

L’Agenzia delle Entrate, con propria circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, ha precisato che le spese per l’acquisto di mascherine protettive rientrano tra le spese detraibili al 19% ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. c) del TUIR solo se aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal Ministero della Salute.

Per l’individuazione dei dispositivi conformi è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute al seguente link: 

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA

Vista l’enorme confusione creata sulle tipologie di mascherine, saranno comunque detraibili le mascherine assimilabili ai dispositivi medici.

Come previsto in linea generale per la detrazione delle spese per l’acquisto dei dispositivi medici, dalla certificazione fiscale (documento commerciale o fattura) deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione «dispositivo medico».

Le Farmacie e gli altri operatori commerciali potrebbero facilitare l’individuazione e la detrazione di tali spese per dispositivi medici da parte dei propri clienti riportando nel documento commerciale il codice “AD” (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) utilizzato ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

In tal caso, infatti, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Qualora non sia riportata la sigla AD nel documento commerciale, invece, l’Agenzia delle Entrate, nel più classico esempio di burocrazia italiana, ha previsto l’obbligo di conservazione di una serie di documenti che mette a dura prova anche il cittadino più caparbio.

Il contribuente, nell’ordine, dovrebbe conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti:

– per i dispositivi compresi nell’elenco: il possesso della marcatura CE;

– per i dispositivi non compresi nell’elenco: il possesso della marcatura CE e della conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).

Anche in questi ultimi casi la Farmacia e gli altri operatori commerciali potrebbero assumere l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura «prodotto con marcatura CE» e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune il numero della direttiva comunitaria di riferimento, evitando al cliente l’obbligo di conservare l’ulteriore documentazione citata.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia: chiarimenti.

Uncategorised Posted on Sun, May 10, 2020 18:46:32

POST 110/2020

Il Fondo di Garanzia per le PMI ha pubblicato sul suo sito una serie di FAQ che danno risposta ad una serie di dubbi sorti nell’applicazione pratica delle misure a sostegno della finanza di imprese e professionisti previste dal Decreto Liquidità.

A seguire una sintesi dei principali chiarimenti.

1. INTERVENTO DEL FONDO AI SENSI DELLA LETTERA M), COMMA 1, ART.13 DEL DL LIQUIDITA’ (FINANZIAMENTI FINO A € 25 MILA CON GARANZIA DEL FONDO AL 100%): 

Sono sono ammissibili tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni anche se non iscritte ad albi o ordini o associazioni

E’ possibile presentare anche più di una richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, l’importante è che l’ammontare complessivo delle operazioni finanziarie per le quali viene richiesta la suddetta garanzia non superi il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale e comunque entro il limite massimo di 25.000 euro.

È possibile presentare anche richieste senza piano di ammortamento oppure finanziamenti bullet. In entrambi i casi, la durata non può essere inferiore a 24 mesi atteso che il rimborso del capitale non può avvenire prima di tale termine.

È sempre necessaria una descrizione sintetica della finalità per cui si richiede il finanziamento.

Al fine del calcolo del 25% dei ricavi non è possibile prendere in considerazione la dichiarazione IVA annuale: bisogna quindi utilizzare il modello Redditi e non il modello Iva

2. INTERVENTO DEL FONDO AI SENSI DEL PUNTO 3.2 DEL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI:

Per le MIDCAP (impresa diversa da una PMI che presenta un numero di dipendenti fino a 499) nel calcolo dimensionale dovrà essere considerato esclusivamente il numero dei dipendenti della singola impresa e non si dovrà tenere conto di eventuali imprese collegate e/o associate. Inoltre, non si può applicare il concetto di ULA nel caso di MIDCAP: Il numero dei dipendenti dell’impresa beneficiaria è rilevato alla data di sottoscrizione della modulistica del Fondo (cd Allegato 4).

L’innalzamento al 90% è previsto per qualsiasi operazione finanziaria, indipendentemente dalla forma tecnica – fatta eccezione per rinegoziazione e consolidamento – che rispetta i requisiti previsti. I rinnovi dei fidi a breve termine sono ammissibili qualora sia prevista una nuova delibera e una nuova messa a disposizione.

Qualora non fosse ancora depositato il bilancio 2019 si può fare riferimento al dato de bilancio approvato ma non ancora depositato. Qualora anche quest’ultimo non fosse disponibile, si può fare riferimento ad un prospetto contabile messo a disposizione dall’impresa.

Per il rilevamento del fatturato, in luogo della dichiarazione dei redditi 2020 (non ancora trasmessa), si potrà far riferimento alla stessa purché ci sia almeno l’impegno alla trasmissione da parte del professionista a cui è stato fornito l’incarico ovvero ad un prospetto messo a disposizione dell’impresa.

Ai sensi della lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità, sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Per “importo del debito accordato in essere” si intende l’importo del debito residuo

Qualora, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l’importo utilizzato sia inferiore all’accordato, l’importo da consolidare può essere sia l’intero importo accordato che una sua parte e l’importo dell’operazione deve essere tale da determinare, post erogazione, un importo totale accordato superiore per almeno il 10 per cento all’importo totale accordato ante erogazione. 

Qualora, invece, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l’importo utilizzato sia superiore all’accordato, è necessario erogare credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo utilizzato

Inoltre:

a) qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti non già garantiti dal Fondo, la stessa è ammissibile all’intervento del Fondo qualora preveda l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento;

b) qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti già garantiti dal Fondo ovvero sia effettuata da un soggetto finanziatore diverso, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l’operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata previsti dal predetto Quadro e preveda l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento. 

In allegato tutte le FAQ:



Chiarimenti dell’Agenzia su sospensione dei versamenti tributari e contributivi: caso di fusione societaria.

Uncategorised Posted on Sat, May 09, 2020 18:11:41

POST 109/2020

Con la Circolare 11/E del 06 maggio 2020 l’AE è ritornata sulla questione della sospensione dei versamenti tributari e contributivi affrontando la problematica di come determinare la riduzione del fatturato nel caso di fusione per incorporazione.

L’art. 18 del DL n. 23/2020 (Decreto Liquidità) riconosce agli operatori economici maggiormente danneggiati dall’emergenza COVID-19 la possibilità di rinviare al mese di giugno 2020 alcuni versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

Il beneficio è fruibile solo laddove si sia registrata una rilevante flessione del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di marzo ed aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del periodo di imposta precedente.

In particolare è previsto che la sospensione sia riconosciuta ai contribuenti che, nei predetti mesi, abbiano subito una flessione del fatturato:

  • di almeno il 33%, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni;
  • di almeno il 50% per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ricavi o compensi superiori ai 50 milioni.

Nel caso di fusione per incorporazione, data l’estinzione delle società incorporate, secondo l’Agenzia delle Entrate il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2020.

Lorenzo Gassa

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Vicenza



Credito imposta locazioni botteghe e negozi: ulteriori chiarimenti per pertinenze e spese condominiali.

Uncategorised Posted on Fri, May 08, 2020 06:42:59

POST 108/2020

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 11/E del 6 maggio 2020 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta per il canone di locazione di negozi e botteghe pagato in relazione al mese di marzo 2020.

Ricordiamo in sintesi le caratteristiche del credito d’imposta: 

– è concesso esclusivamente per i contratti che hanno ad oggetto fabbricati classificati catastalmente come C/1; 

– spetta alle imprese che hanno dovuto sospendere la propria attività a seguito del D.P.C.M. 11.03.2020; 

– è pari al 60 per cento del canone di locazione pagato e relativo al mese di marzo 2020; 

– può essere utilizzato in compensazione a partire dal 25 marzo 2020, utilizzando il modello F24 e codice tributo 6419.

L’Agenzia ora fornisce due nuovi chiarimenti: 

1. Pertinenze: qualora il contratto di locazione preveda un canone unitario per la locazione del negozio (C/1) e della pertinenza (laboratorio di arti e mestieri classificati come C/3), il credito d’imposta spetta per l’intero canone in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché la pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività; 

2. Spese condominiali: le spese condominiali addebitate al conduttore possono rientrare nell’importo su cui calcolare il credito d’imposta nel caso in cui siano indicate nel contratto di locazione come voce unitaria con il canone di locazione.  

Si attendono quindi ancora chiarimenti ufficiali in merito alla corretta applicazione del credito d’imposta nel caso in cui il contratto preveda l’indicazione di un unico canone per la locazione di un C/1 e di altro immobile non pertinenziale.

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Bollo auto Regione Veneto: proroga versamento al 30 giugno 2020.

Uncategorised Posted on Wed, May 06, 2020 19:42:33

POST 107/2020

La Regione Veneto, al fine di favorire i contribuenti in un periodo di difficoltà dovuta all’emergenza sanitaria, ha previsto che il versamento della tassa automobilistica con scadenza ricadente nel periodo compreso tra l’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 possa essere effettuato entro il prossimo 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi (Legge Regionale n. 12 del 28.04.2020 entrata in vigore lo scorso 30 aprile 2020).

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cancellata la proroga di due anni per gli accertamenti in scadenza nel 2020.

Uncategorised Posted on Wed, May 06, 2020 12:24:19

POST 106/2020

La Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 ha modificato l’articolo 67 del DL 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, prevedendo al comma 4 che, con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione, siano applicabili esclusivamente i commi 1 e 3 dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015 e non anche il comma 2.

Si ricorda infatti che la prima versione dell’articolo 67 prevedeva l’applicazione tout court dell’articolo 12 d.lgs 159/2015 il quale al proprio comma 2 prevede che i termini di prescrizione e decadenza degli atti che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui avviene la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari siano prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Tale previsione avrebbe quindi comportato che, ad esempio, gli accertamenti su imposte dirette ed IVA in scadenza entro il 31 dicembre 2020, relativi al periodo di imposta 2015, venissero prorogati al 31 dicembre 2022.

Il novellato articolo 67 prevede ora che possano applicarsi solamente le previsioni di cui ai commi 1 e 3 del citato articolo 12 rimanendo così esclusa la previsione di proroga dei due anni contenuta nel comma 2.

Con particolare riferimento invece all’esplicito richiamo al comma 1 dell’articolo 12 ci si interroga ora sulla portata dello stesso poiché questo prevede che la sospensione relativa ai termini di versamento comporti una corrispondente sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.

Sul punto sono quindi attesi ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Invitalia: pubblicati alcuni chiarimenti sul Bando per il rimborso delle spese per i DPI.

Uncategorised Posted on Wed, May 06, 2020 06:35:00

POST 105/2020

Invitalia ha pubblicato sul proprio sito alcuni chiarimenti sul Bando per il rimborso delle spese per i DPI. Di seguito i chiarimenti.

Si rinvia comunque a

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/faq

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Chi può accedere al rimborso?

Possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendemente dalla forma giuridica in cui sono costituite, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, purché, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese, risultando “attive”;
  2. abbiano sede principale o secondaria in Italia;
  3. non si trovino in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

2. Quali sono i settori ammessi?

Il Bando non prevede limitazioni settoriali, fermo restando il possesso da parte dei soggetti beneficiari dei requisiti soggettivi previsti dallo stesso Bando (vedi precedente FAQ 1).

3. Sono ammessi i liberi professionisti?

No, i liberi professionisti non rientrano nell’ambito dei soggetti ammessi a richiedere il rimborso.La norma di riferimento, rappresentata dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto cura Italia), stabilisce che il contributo per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale è erogato “allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus”.

4. Sono ammesse le imprese estere?

Rientrano tra i soggetti ammissibili le imprese estere che hanno una sede secondaria in Italia e, pertanto, sono iscritte al Registro delle imprese; tali imprese possono richiedere il rimborso per i costi sostenuti in riferimento alla predetta sede e ai relativi addetti cui sono destinati i DPI.

5. Possono accedere al rimborso i soggetti che risultano iscritti in Camera di Commercio unicamente al REA?

No. Per accedere al rimborso per l’acquisito di DPI il soggetto richiedente deve svolgere, in via esclusiva o principale, l’esercizio di un’attività di impresa e conseguentemente, risultare iscritto nella sezione ordinaria o nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti che risultano iscritti in Camera di Commercio unicamente al Repertorio Economico Amministrativo – REA (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non classificabili come imprese.

SPESE AMMISSIBILI

1. Quali sono le spese ammissibili al rimborso?

Sono ammissibili a rimborso le spese riferite all’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previste dalla vigente normativa.

2. Quali sono i DPI ammessi al rimborso?

I DPI ammessi al rimborso sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie di cui all’elenco del punto 7.1 del bando, ovvero:

  1. i. mascherine filtranti, chirugiche, FFP1,FFP2 E FFP3;
  2. guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  3. dispositivi per protezione oculare;
  4. indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  5. calzari e/o sovrascarpe;
  6. cuffie e/o copricapi;
  7. dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  8. detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

3. Quando devono essere sostenute le spese oggetto del rimborso?

Ai fini dell’ammissibilità le spese devono far riferimento a fatture emesse dal fornitore tra la data del 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. 

Le fatture oggetto di rimborso devono, inoltre, risultare pagate, alla data di trasmissione della domanda di rimborso. Il pagamento deve essere effettuato attraverso conti correnti intestati all’impresa,con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l’immediata riconduciblità alla relativa fattura.

4. Sono ammissibili al rimborso le spese pagate mediante carta di credito o paypal?

Si, a condizione che il pagamento sia univocamente riconducibile a conti correnti intestati all’impresa beneficiaria.

5. Qual è l’importo mimino della richiesta di rimborso?

E’ possibile richiedere il rimborso per un importo di spese sostenute non inferiore, complessivamanate, a 500 euro. Tale importo, che può fare riferimento anche a più fatture, deve essere riferito all’imponibile della/e fattura/e relativo all’acquisto di DPI. 

Si evidenzia, ad ogni modo, che non sono ammissibili gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.

6. Sono ammissibili fatture di acconto?

Le fatture di acconto possono essereoggetto di rimborso purchè emesse successivamente al 17 marzo 2020 e a condizione che l’impresa richiedente, in fase di domanda di rimborso, presenti, contestualmente, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.

Si ricorda che tutte le fatture oggetto della richiesta di rimborso devono risultare integralmente pagate alla data di invio della domanda di rimborso.

RIMBORSO CONCEDIBILE

1. A quanto ammonta il rimborso concedibile?

Il rimborso massimo concedibile per impresa beneficiaria è pari al 100 percento delle spese ammissibili sostenute dall’impresa, nel limite massimo di euro 500,00 per ogni addetto dell’impresa e, comunque,fino a concorrenza dell’importo massimo pari a euro 150.000,00. I rimborsi sono, in ogni caso, concessi entro il limite delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento.

2. Qual è il dato riferito agli addetti che l’impresa deve considerare?

L’impresa richiedente è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto dei DPI.Il predetto numero deve essere, comunque, inferiore o uguale al numero di addetti, full time o part time, occupati nell’impresa al momento della presentazione della domanda di rimborso.Per addetti si intendono i “lavoratori indipendenti” (gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti; i soci delle società di persone o di capitali a condizione che effettivamente partecipino all’attività lavorativa nella società) e i “lavoratori dipendenti” (le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. In tale casistica rientrano i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, gli apprendisti).

3. Il rimborso concesso a valere sul’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è cumulabile con altre agevolazioni?

No, le spese sostenute dall’impresa per l’acquisto di DPI indicate nella domanda di rimborso non possono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunarazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1.Quali sono i termini per la presentazione della domanda di rimborso?

L’iter per la trasmissione della domanda di rimborso prevede 3 FASI:

  1. FASE 1 – prenotazione del rimborso: procedura disponibile dal 11 maggio al 18 maggio 2020,dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedìal venerdì);
  2. FASE 2 – pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso: entro tre giorni dal termine finale per la prenotazione del rimborso, è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate in base all’ordine cronologico di invio della richiesta; il medesimo elenco individuerà, tenuto conto delle risorse disponibili, le imprese ammesse a presentare la domanda di rimborso, con le modalità previste nella Fase 3; 
  3. FASE 3 – compilazione e istruttoria della domanda di rimborso: procedura riservata alle sole prenotazioni collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domandadi rimborso, disponibile a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio ed fino alle ore 17.00 dell’11 giugno.

2. Quali sono i link per l’accesso alle procedure informatiche previste per le tre fasi?

Le procedure informatiche per la FASE 1 e per la FASE 3 saranno rese disponibili nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura” nella sezione Emergenza COVID-19 del sito web dell’Agenzia.

Le istruzioni operative per la presentazione della prenotazione (FASE 1) sono pubblicate nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura” nella sezione Emergenza COVID-19 del sito web dell’Agenzia, almeno cinque giorni prima della data di apertura dello sportello informatico.

3. Quali sono le informazioni utili per procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso?

Ai fini della prenotazione del rimborso (FASE 1), l’impresa dovrà inserire:

  • codice fiscale dell’impresa proponente;
  • codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche; 
  • importo da rimborsare.

4. Tutti i soggetti proponenti che hanno correttamente ultimato la prenotazione del rimborso possono accedere alla trasmissione della domanda di rimborso?

No. Sulla base dell’elenco cronologico delle prenotazioni di rimborso di cui alla FASE 2, potranno procedere alla compilazione delle domande di rimborso le sole imprese collocate in posizione utile. 

Sono collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso un numero di prenotazioni che, complessivamente, prevedono l’erogazione di un contributo per un importo pari alle risorse finanziarie disponibili, maggiorato del 20 percento, al fine di tenere conto di possibili eventuali variazioni degli importi richiesti o di rinunce che dovessero registrarsi nell’ambito della FASE 3.

5. in che modo è possibile accedere alla procedura informatica per la trasmissione delle domande di rimborso?

Le imprese collocate in posizione utile per la trasmissione delle domande di rimborso (FASE 3), potranno accedere alla procedura informatica attraverso indenitifcazione e autenticazione mediante Carta nazionale dei servizi (CNS) in possesso del legale rappresentante/titolare dell’impresa porponente, come risultante dal Registro delle imprese.

Inoltre, ai fini ai fini della gestione del procedimento connesso alla trasmissione della domanda di rimborso, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia nonché della firma digitale.

6. Le domande di rimborso verranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di trasmissione registrato in FASE3?

No. Le domande di rimborso che pervengono all’Agenzia sono ammesse a rimborso, previa verifica della completezza e regolarità della domanda, sulla base della posizione assunta nell’elenco formato nel corso della FASE 2, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento.

7. Quando è pubblicato il provvedimento di concessione?

L’Agenzia, entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso, riportante gli obblighi in capo alle imprese ammesse ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza dell’Agenzia, nonché le cause di revoca dei benefici.

La pubblicazione sul sito dell’Agenzia del suddetto provvedimento costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell’esito connesso alle richieste di rimborso. Nel predetto provvedimento, è riportato, altresì, l’elenco delle domande di rimborso per cui sono necessari approfondimenti istruttori, nonché di quelle non finanziabili per insufficienza delle risorse finanziare.

In esito alla conclusione dei predetti approfondimenti, l’Agenzia procede ad adottare ulteriori provvedimenti di ammissione al rimborso nei confronti delle imprese le cui domande sono state oggetto di approfondimenti conclusi positivamente ovvero a trasmette una apposita comunicazione di diniego nel caso di esito negativo degli approfondimenti.

EROGAZIONE DEL RIMBORSO

1.Quali sono le tempistiche per l’erogazione del rimborso?

Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, l’Agenzia procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso.

Ai fini del buon esito dell’accredito, si raccomanda alle imprese di indicare correttamente l’IBAN riferito al conto corrente prescelto per l’erogazione del rimborso. 

CONTROLLI

1. In quale momento vengono effettuati i controlli sulle domande di accesso al rimborso?

L’Agenzia, successivamente all’erogazione del rimborso, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali, al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Bando, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all’ammissione e all’erogazione del rimborso o indicati nel provvedimento di ammissione al rimborso.

Nel caso di esito negativo dei controlli, l’Agenzia procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del rimborso.

2. Con quali modalità vengono effettuati i controlli sulle domande di accesso al rimborso?

L’Agenzia può effettuare accertamenti d’ufficio,anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese durante il procedimento disciplinato dal presente Bando, adottando, in caso di dichiarazioni non conformi a quanto rilevato dai citati archivi, i provvedimenti previsti dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.



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