POST 112/2020

Con la circolare n. 11 pubblicata lo scorso 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fare ulteriore chiarezza su alcune norme contenute nei DL “Cura Italia” e “Liquidità” attraverso risposte a quesiti specifici.

Tra le varie risposte fornite l’Agenzia si è espressa anche sul tema del procedimento di conciliazione a distanza, sulla notifica degli atti da parte degli uffici, sui termini per accertamento e l’adesione.

La conciliazione (Risposta al Quesito 2.9)

Con questa risposta l’Agenzia delle Entrate ha specificato che è consentito, nonché opportuno durante l’emergenza, concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza. Per fare ciò l’Agenzia delle Entrate richiama la procedura per la gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione che, secondo quanto anche già stabilito nella circolare 6/E del 23 marzo 2020, può essere adottata in qualsiasi altro procedimento che richieda la partecipazione ovvero l’intesa con il contribuente.

L’Accordo va quindi sottoscritto anche con firma digitale e potrà poi essere depositato tramite il Sistema informativo della giustizia tributaria.

Notifica degli atti (risposta al Quesito 5.8)

La circolare ribadisce come l’articolo 67 del DL “Cura Italia” preveda la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Le attività quindi saranno oggetto di prosecuzione esclusivamente in situazioni di assoluta urgenza e indifferibilità che andranno valutate caso per caso.

Rientrano tra le attività aventi carattere di indifferibilità e urgenza:

  • la constatazione del fatto costituente reato;
  • la richiesta di misure cautelari per il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Tuttavia viene precisato che nel caso di misure cautelari il termine di 120 giorni per la notifica dell’atto sia soggetto a sospensione fino al 31 maggio 2020. 

Termini per accertamento (Risposta al Quesito 5.9)

Con la risposta a questo quesito l’Agenzia delle Entrate commenta il novellato comma 4 dell’articolo 67 del DL “Cura Italia” a seguito della sua conversione in legge. Come noto lo stesso infatti non prevede più la proroga biennale per i termini degli accertamenti scadenti al 31 dicembre 2020 a seguito dell’esplicita esclusione del richiamo al comma 2 dell’articolo 12 del D.lgs. 159/2015 (si veda sul punto nostro post n. 106/2020). Pertanto, visto ora l’esplicito richiamo esclusivo al comma 1 e 3 dell’articolo 12 del D.lgs. 159/2015, l’Agenzia delle Entrate precisa che la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 31 dicembre 2020. Secondo tale interpretazione dunque subiranno uno spostamento in avanti di 84 giorni anche i termini di decadenza relativi ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018 oltreché per il 2015.

Adesione (Risposta al Quesito 5.10)

Quanto al computo dei vari termini da sommarsi al fine della conclusione della procedura di adesione l’Agenzia delle Entrate pare ammettere espressamente la possibilità di sommare ai 150 giorni previsti ordinariamente in caso di adesione (60 + 90) anche:

  • i 64 giorni derivanti dalla sospensione di cui al all’articolo 83 del Dl “Cura Italia”;
  • i 31 giorni previsti dalla sospensione feriale dei termini.

Secondo l’Agenzia delle Entrate infatti tale posizione risulta coerente con il trattamento dei 90 giorni alla stregua di un termine processuale in quanto lo stesso fa esplicito riferimento al “termine per l’impugnazione”. 

Rispetto al caso proposto nel quesito quindi l’Agenzia delle Entrate sostiene che un atto di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 potrà essere definito in adesione, tenuto conto di tutte le sospensioni, entro il 22 settembre 2020.

Tuttavia restano numerosi i dubbi circa l’eventuale inammissibilità del ricorso che potrebbe essere sollevata dai giudici in quanto nella sospensione da COVID-19 dei termini processuali non è fatta alcuna menzione dei termini di adesione, con oggettivi dubbi circa l’effettiva cumulabilità tra gli stessi anche ai fini dell’impugnazione dell’atto.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine