POST 109/2020

Con la Circolare 11/E del 06 maggio 2020 l’AE è ritornata sulla questione della sospensione dei versamenti tributari e contributivi affrontando la problematica di come determinare la riduzione del fatturato nel caso di fusione per incorporazione.

L’art. 18 del DL n. 23/2020 (Decreto Liquidità) riconosce agli operatori economici maggiormente danneggiati dall’emergenza COVID-19 la possibilità di rinviare al mese di giugno 2020 alcuni versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

Il beneficio è fruibile solo laddove si sia registrata una rilevante flessione del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di marzo ed aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del periodo di imposta precedente.

In particolare è previsto che la sospensione sia riconosciuta ai contribuenti che, nei predetti mesi, abbiano subito una flessione del fatturato:

  • di almeno il 33%, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni;
  • di almeno il 50% per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ricavi o compensi superiori ai 50 milioni.

Nel caso di fusione per incorporazione, data l’estinzione delle società incorporate, secondo l’Agenzia delle Entrate il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2020.

Lorenzo Gassa

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Vicenza