POST 110/2020

Il Fondo di Garanzia per le PMI ha pubblicato sul suo sito una serie di FAQ che danno risposta ad una serie di dubbi sorti nell’applicazione pratica delle misure a sostegno della finanza di imprese e professionisti previste dal Decreto Liquidità.

A seguire una sintesi dei principali chiarimenti.

1. INTERVENTO DEL FONDO AI SENSI DELLA LETTERA M), COMMA 1, ART.13 DEL DL LIQUIDITA’ (FINANZIAMENTI FINO A € 25 MILA CON GARANZIA DEL FONDO AL 100%): 

Sono sono ammissibili tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni anche se non iscritte ad albi o ordini o associazioni

E’ possibile presentare anche più di una richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, l’importante è che l’ammontare complessivo delle operazioni finanziarie per le quali viene richiesta la suddetta garanzia non superi il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale e comunque entro il limite massimo di 25.000 euro.

È possibile presentare anche richieste senza piano di ammortamento oppure finanziamenti bullet. In entrambi i casi, la durata non può essere inferiore a 24 mesi atteso che il rimborso del capitale non può avvenire prima di tale termine.

È sempre necessaria una descrizione sintetica della finalità per cui si richiede il finanziamento.

Al fine del calcolo del 25% dei ricavi non è possibile prendere in considerazione la dichiarazione IVA annuale: bisogna quindi utilizzare il modello Redditi e non il modello Iva

2. INTERVENTO DEL FONDO AI SENSI DEL PUNTO 3.2 DEL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI:

Per le MIDCAP (impresa diversa da una PMI che presenta un numero di dipendenti fino a 499) nel calcolo dimensionale dovrà essere considerato esclusivamente il numero dei dipendenti della singola impresa e non si dovrà tenere conto di eventuali imprese collegate e/o associate. Inoltre, non si può applicare il concetto di ULA nel caso di MIDCAP: Il numero dei dipendenti dell’impresa beneficiaria è rilevato alla data di sottoscrizione della modulistica del Fondo (cd Allegato 4).

L’innalzamento al 90% è previsto per qualsiasi operazione finanziaria, indipendentemente dalla forma tecnica – fatta eccezione per rinegoziazione e consolidamento – che rispetta i requisiti previsti. I rinnovi dei fidi a breve termine sono ammissibili qualora sia prevista una nuova delibera e una nuova messa a disposizione.

Qualora non fosse ancora depositato il bilancio 2019 si può fare riferimento al dato de bilancio approvato ma non ancora depositato. Qualora anche quest’ultimo non fosse disponibile, si può fare riferimento ad un prospetto contabile messo a disposizione dall’impresa.

Per il rilevamento del fatturato, in luogo della dichiarazione dei redditi 2020 (non ancora trasmessa), si potrà far riferimento alla stessa purché ci sia almeno l’impegno alla trasmissione da parte del professionista a cui è stato fornito l’incarico ovvero ad un prospetto messo a disposizione dell’impresa.

Ai sensi della lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità, sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Per “importo del debito accordato in essere” si intende l’importo del debito residuo

Qualora, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l’importo utilizzato sia inferiore all’accordato, l’importo da consolidare può essere sia l’intero importo accordato che una sua parte e l’importo dell’operazione deve essere tale da determinare, post erogazione, un importo totale accordato superiore per almeno il 10 per cento all’importo totale accordato ante erogazione. 

Qualora, invece, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l’importo utilizzato sia superiore all’accordato, è necessario erogare credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo utilizzato

Inoltre:

a) qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti non già garantiti dal Fondo, la stessa è ammissibile all’intervento del Fondo qualora preveda l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento;

b) qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti già garantiti dal Fondo ovvero sia effettuata da un soggetto finanziatore diverso, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l’operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata previsti dal predetto Quadro e preveda l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento. 

In allegato tutte le FAQ: