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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Bollo auto Regione Veneto: proroga versamento al 30 giugno 2020.

Uncategorised Posted on Wed, May 06, 2020 19:42:33

POST 107/2020

La Regione Veneto, al fine di favorire i contribuenti in un periodo di difficoltà dovuta all’emergenza sanitaria, ha previsto che il versamento della tassa automobilistica con scadenza ricadente nel periodo compreso tra l’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 possa essere effettuato entro il prossimo 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi (Legge Regionale n. 12 del 28.04.2020 entrata in vigore lo scorso 30 aprile 2020).

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cancellata la proroga di due anni per gli accertamenti in scadenza nel 2020.

Uncategorised Posted on Wed, May 06, 2020 12:24:19

POST 106/2020

La Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 ha modificato l’articolo 67 del DL 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, prevedendo al comma 4 che, con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione, siano applicabili esclusivamente i commi 1 e 3 dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015 e non anche il comma 2.

Si ricorda infatti che la prima versione dell’articolo 67 prevedeva l’applicazione tout court dell’articolo 12 d.lgs 159/2015 il quale al proprio comma 2 prevede che i termini di prescrizione e decadenza degli atti che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui avviene la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari siano prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Tale previsione avrebbe quindi comportato che, ad esempio, gli accertamenti su imposte dirette ed IVA in scadenza entro il 31 dicembre 2020, relativi al periodo di imposta 2015, venissero prorogati al 31 dicembre 2022.

Il novellato articolo 67 prevede ora che possano applicarsi solamente le previsioni di cui ai commi 1 e 3 del citato articolo 12 rimanendo così esclusa la previsione di proroga dei due anni contenuta nel comma 2.

Con particolare riferimento invece all’esplicito richiamo al comma 1 dell’articolo 12 ci si interroga ora sulla portata dello stesso poiché questo prevede che la sospensione relativa ai termini di versamento comporti una corrispondente sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.

Sul punto sono quindi attesi ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Invitalia: pubblicati alcuni chiarimenti sul Bando per il rimborso delle spese per i DPI.

Uncategorised Posted on Wed, May 06, 2020 06:35:00

POST 105/2020

Invitalia ha pubblicato sul proprio sito alcuni chiarimenti sul Bando per il rimborso delle spese per i DPI. Di seguito i chiarimenti.

Si rinvia comunque a

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/faq

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Chi può accedere al rimborso?

Possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendemente dalla forma giuridica in cui sono costituite, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, purché, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese, risultando “attive”;
  2. abbiano sede principale o secondaria in Italia;
  3. non si trovino in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

2. Quali sono i settori ammessi?

Il Bando non prevede limitazioni settoriali, fermo restando il possesso da parte dei soggetti beneficiari dei requisiti soggettivi previsti dallo stesso Bando (vedi precedente FAQ 1).

3. Sono ammessi i liberi professionisti?

No, i liberi professionisti non rientrano nell’ambito dei soggetti ammessi a richiedere il rimborso.La norma di riferimento, rappresentata dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto cura Italia), stabilisce che il contributo per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale è erogato “allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus”.

4. Sono ammesse le imprese estere?

Rientrano tra i soggetti ammissibili le imprese estere che hanno una sede secondaria in Italia e, pertanto, sono iscritte al Registro delle imprese; tali imprese possono richiedere il rimborso per i costi sostenuti in riferimento alla predetta sede e ai relativi addetti cui sono destinati i DPI.

5. Possono accedere al rimborso i soggetti che risultano iscritti in Camera di Commercio unicamente al REA?

No. Per accedere al rimborso per l’acquisito di DPI il soggetto richiedente deve svolgere, in via esclusiva o principale, l’esercizio di un’attività di impresa e conseguentemente, risultare iscritto nella sezione ordinaria o nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti che risultano iscritti in Camera di Commercio unicamente al Repertorio Economico Amministrativo – REA (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non classificabili come imprese.

SPESE AMMISSIBILI

1. Quali sono le spese ammissibili al rimborso?

Sono ammissibili a rimborso le spese riferite all’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previste dalla vigente normativa.

2. Quali sono i DPI ammessi al rimborso?

I DPI ammessi al rimborso sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie di cui all’elenco del punto 7.1 del bando, ovvero:

  1. i. mascherine filtranti, chirugiche, FFP1,FFP2 E FFP3;
  2. guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  3. dispositivi per protezione oculare;
  4. indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  5. calzari e/o sovrascarpe;
  6. cuffie e/o copricapi;
  7. dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  8. detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

3. Quando devono essere sostenute le spese oggetto del rimborso?

Ai fini dell’ammissibilità le spese devono far riferimento a fatture emesse dal fornitore tra la data del 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. 

Le fatture oggetto di rimborso devono, inoltre, risultare pagate, alla data di trasmissione della domanda di rimborso. Il pagamento deve essere effettuato attraverso conti correnti intestati all’impresa,con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l’immediata riconduciblità alla relativa fattura.

4. Sono ammissibili al rimborso le spese pagate mediante carta di credito o paypal?

Si, a condizione che il pagamento sia univocamente riconducibile a conti correnti intestati all’impresa beneficiaria.

5. Qual è l’importo mimino della richiesta di rimborso?

E’ possibile richiedere il rimborso per un importo di spese sostenute non inferiore, complessivamanate, a 500 euro. Tale importo, che può fare riferimento anche a più fatture, deve essere riferito all’imponibile della/e fattura/e relativo all’acquisto di DPI. 

Si evidenzia, ad ogni modo, che non sono ammissibili gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.

6. Sono ammissibili fatture di acconto?

Le fatture di acconto possono essereoggetto di rimborso purchè emesse successivamente al 17 marzo 2020 e a condizione che l’impresa richiedente, in fase di domanda di rimborso, presenti, contestualmente, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.

Si ricorda che tutte le fatture oggetto della richiesta di rimborso devono risultare integralmente pagate alla data di invio della domanda di rimborso.

RIMBORSO CONCEDIBILE

1. A quanto ammonta il rimborso concedibile?

Il rimborso massimo concedibile per impresa beneficiaria è pari al 100 percento delle spese ammissibili sostenute dall’impresa, nel limite massimo di euro 500,00 per ogni addetto dell’impresa e, comunque,fino a concorrenza dell’importo massimo pari a euro 150.000,00. I rimborsi sono, in ogni caso, concessi entro il limite delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento.

2. Qual è il dato riferito agli addetti che l’impresa deve considerare?

L’impresa richiedente è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto dei DPI.Il predetto numero deve essere, comunque, inferiore o uguale al numero di addetti, full time o part time, occupati nell’impresa al momento della presentazione della domanda di rimborso.Per addetti si intendono i “lavoratori indipendenti” (gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti; i soci delle società di persone o di capitali a condizione che effettivamente partecipino all’attività lavorativa nella società) e i “lavoratori dipendenti” (le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. In tale casistica rientrano i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, gli apprendisti).

3. Il rimborso concesso a valere sul’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è cumulabile con altre agevolazioni?

No, le spese sostenute dall’impresa per l’acquisto di DPI indicate nella domanda di rimborso non possono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunarazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1.Quali sono i termini per la presentazione della domanda di rimborso?

L’iter per la trasmissione della domanda di rimborso prevede 3 FASI:

  1. FASE 1 – prenotazione del rimborso: procedura disponibile dal 11 maggio al 18 maggio 2020,dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedìal venerdì);
  2. FASE 2 – pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso: entro tre giorni dal termine finale per la prenotazione del rimborso, è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate in base all’ordine cronologico di invio della richiesta; il medesimo elenco individuerà, tenuto conto delle risorse disponibili, le imprese ammesse a presentare la domanda di rimborso, con le modalità previste nella Fase 3; 
  3. FASE 3 – compilazione e istruttoria della domanda di rimborso: procedura riservata alle sole prenotazioni collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domandadi rimborso, disponibile a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio ed fino alle ore 17.00 dell’11 giugno.

2. Quali sono i link per l’accesso alle procedure informatiche previste per le tre fasi?

Le procedure informatiche per la FASE 1 e per la FASE 3 saranno rese disponibili nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura” nella sezione Emergenza COVID-19 del sito web dell’Agenzia.

Le istruzioni operative per la presentazione della prenotazione (FASE 1) sono pubblicate nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura” nella sezione Emergenza COVID-19 del sito web dell’Agenzia, almeno cinque giorni prima della data di apertura dello sportello informatico.

3. Quali sono le informazioni utili per procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso?

Ai fini della prenotazione del rimborso (FASE 1), l’impresa dovrà inserire:

  • codice fiscale dell’impresa proponente;
  • codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche; 
  • importo da rimborsare.

4. Tutti i soggetti proponenti che hanno correttamente ultimato la prenotazione del rimborso possono accedere alla trasmissione della domanda di rimborso?

No. Sulla base dell’elenco cronologico delle prenotazioni di rimborso di cui alla FASE 2, potranno procedere alla compilazione delle domande di rimborso le sole imprese collocate in posizione utile. 

Sono collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso un numero di prenotazioni che, complessivamente, prevedono l’erogazione di un contributo per un importo pari alle risorse finanziarie disponibili, maggiorato del 20 percento, al fine di tenere conto di possibili eventuali variazioni degli importi richiesti o di rinunce che dovessero registrarsi nell’ambito della FASE 3.

5. in che modo è possibile accedere alla procedura informatica per la trasmissione delle domande di rimborso?

Le imprese collocate in posizione utile per la trasmissione delle domande di rimborso (FASE 3), potranno accedere alla procedura informatica attraverso indenitifcazione e autenticazione mediante Carta nazionale dei servizi (CNS) in possesso del legale rappresentante/titolare dell’impresa porponente, come risultante dal Registro delle imprese.

Inoltre, ai fini ai fini della gestione del procedimento connesso alla trasmissione della domanda di rimborso, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia nonché della firma digitale.

6. Le domande di rimborso verranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di trasmissione registrato in FASE3?

No. Le domande di rimborso che pervengono all’Agenzia sono ammesse a rimborso, previa verifica della completezza e regolarità della domanda, sulla base della posizione assunta nell’elenco formato nel corso della FASE 2, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento.

7. Quando è pubblicato il provvedimento di concessione?

L’Agenzia, entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso, riportante gli obblighi in capo alle imprese ammesse ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza dell’Agenzia, nonché le cause di revoca dei benefici.

La pubblicazione sul sito dell’Agenzia del suddetto provvedimento costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell’esito connesso alle richieste di rimborso. Nel predetto provvedimento, è riportato, altresì, l’elenco delle domande di rimborso per cui sono necessari approfondimenti istruttori, nonché di quelle non finanziabili per insufficienza delle risorse finanziare.

In esito alla conclusione dei predetti approfondimenti, l’Agenzia procede ad adottare ulteriori provvedimenti di ammissione al rimborso nei confronti delle imprese le cui domande sono state oggetto di approfondimenti conclusi positivamente ovvero a trasmette una apposita comunicazione di diniego nel caso di esito negativo degli approfondimenti.

EROGAZIONE DEL RIMBORSO

1.Quali sono le tempistiche per l’erogazione del rimborso?

Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, l’Agenzia procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso.

Ai fini del buon esito dell’accredito, si raccomanda alle imprese di indicare correttamente l’IBAN riferito al conto corrente prescelto per l’erogazione del rimborso. 

CONTROLLI

1. In quale momento vengono effettuati i controlli sulle domande di accesso al rimborso?

L’Agenzia, successivamente all’erogazione del rimborso, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali, al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Bando, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all’ammissione e all’erogazione del rimborso o indicati nel provvedimento di ammissione al rimborso.

Nel caso di esito negativo dei controlli, l’Agenzia procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del rimborso.

2. Con quali modalità vengono effettuati i controlli sulle domande di accesso al rimborso?

L’Agenzia può effettuare accertamenti d’ufficio,anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese durante il procedimento disciplinato dal presente Bando, adottando, in caso di dichiarazioni non conformi a quanto rilevato dai citati archivi, i provvedimenti previsti dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.