POST 106/2020

La Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 ha modificato l’articolo 67 del DL 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, prevedendo al comma 4 che, con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione, siano applicabili esclusivamente i commi 1 e 3 dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015 e non anche il comma 2.

Si ricorda infatti che la prima versione dell’articolo 67 prevedeva l’applicazione tout court dell’articolo 12 d.lgs 159/2015 il quale al proprio comma 2 prevede che i termini di prescrizione e decadenza degli atti che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui avviene la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari siano prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Tale previsione avrebbe quindi comportato che, ad esempio, gli accertamenti su imposte dirette ed IVA in scadenza entro il 31 dicembre 2020, relativi al periodo di imposta 2015, venissero prorogati al 31 dicembre 2022.

Il novellato articolo 67 prevede ora che possano applicarsi solamente le previsioni di cui ai commi 1 e 3 del citato articolo 12 rimanendo così esclusa la previsione di proroga dei due anni contenuta nel comma 2.

Con particolare riferimento invece all’esplicito richiamo al comma 1 dell’articolo 12 ci si interroga ora sulla portata dello stesso poiché questo prevede che la sospensione relativa ai termini di versamento comporti una corrispondente sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.

Sul punto sono quindi attesi ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine