POST 108/2020

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 11/E del 6 maggio 2020 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta per il canone di locazione di negozi e botteghe pagato in relazione al mese di marzo 2020.

Ricordiamo in sintesi le caratteristiche del credito d’imposta: 

– è concesso esclusivamente per i contratti che hanno ad oggetto fabbricati classificati catastalmente come C/1; 

– spetta alle imprese che hanno dovuto sospendere la propria attività a seguito del D.P.C.M. 11.03.2020; 

– è pari al 60 per cento del canone di locazione pagato e relativo al mese di marzo 2020; 

– può essere utilizzato in compensazione a partire dal 25 marzo 2020, utilizzando il modello F24 e codice tributo 6419.

L’Agenzia ora fornisce due nuovi chiarimenti: 

1. Pertinenze: qualora il contratto di locazione preveda un canone unitario per la locazione del negozio (C/1) e della pertinenza (laboratorio di arti e mestieri classificati come C/3), il credito d’imposta spetta per l’intero canone in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché la pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività; 

2. Spese condominiali: le spese condominiali addebitate al conduttore possono rientrare nell’importo su cui calcolare il credito d’imposta nel caso in cui siano indicate nel contratto di locazione come voce unitaria con il canone di locazione.  

Si attendono quindi ancora chiarimenti ufficiali in merito alla corretta applicazione del credito d’imposta nel caso in cui il contratto preveda l’indicazione di un unico canone per la locazione di un C/1 e di altro immobile non pertinenziale.

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso