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Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge “RILANCIO”).

Uncategorised Posted on Thu, May 14, 2020 06:55:32

POST 120/2020

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Testo definitivo del decreto non è ancora disponibile. Di seguito un estratto del comunicato stampa rilasciato al termine della riunione del Governo.

Sostegno alle imprese e all’economia

Il decreto introduce misure di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.

Tra le principali misure:

1. un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. 

L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

– 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;

– 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;

– 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

2. l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;

3. per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomoIl credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

4. l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;

5.  la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;

6. il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;

7. ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;

8. l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;

9. l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto precedente;

10. ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;

11. la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;

12. la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;

13. ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”;

14. la previsione che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

– ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;

– ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

– ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

– ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;

– ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;

– ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;

– è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;

– ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

– si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

– per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;

– per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;

– si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;

– si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

– la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste; 

– l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;

– lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;

– misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;

– si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;

– si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;

– si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;

– si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;

– l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

– l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;

– fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

– per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;

– nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;

– al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020;

– misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;

si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidità” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);

– al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all’art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.

Misure di incentivo e semplificazione fiscale

Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:

– cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;

– detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;

– credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario

– credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;

– compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;

– credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;

riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva;

– incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;

– versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;

– sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione;

– sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;

– sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;

– proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;

– proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento;

– rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;

– rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;

– rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;

modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.

Sostegno al turismo

– Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;



Parrucchieri ed estetisti, pubblicate le raccomandazioni di Inail e Iss per la ripresa delle attività dopo il lockdown.

Uncategorised Posted on Wed, May 13, 2020 20:39:58

POST 119/2020

Il Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile ha approvato il documento tecnico elaborato dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità che fornisce raccomandazioni sulle strategie di prevenzione da adottare per il contenimento del nuovo Coronavirus nei servizi dei parrucchieri e degli altri trattamenti estetici, in vista della ripresa delle attività dopo la fase di lockdown.

Si veda allegato:

 



Piano per la riapertura delle attività produttive della Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Wed, May 13, 2020 16:27:14

POST 118/2020

La Giunta regionale del Veneto ha definito il Piano per la riapertura delle attività produttive, finalizzato a sostenere le aziende nella gestione della cd. “Fase 2”.

I piano si compone di due elementi:

1. un “Manuale per la riapertura delle attività produttive” con indicazioni operative pratiche per riprendere o continuare le attività mettendo al centro la salute dei lavoratori;

2. un “Progetto pilota” finalizzato a testare il modello (sanitario, organizzativo, informativo) e a valutarne l’estensione e la sostenibilità su scala più ampia.

In allegato il Piano:


   



Ampliata la categoria di soggetti a cui spetta l’indennità di 600 Euro per il mese di marzo.

Uncategorised Posted on Wed, May 13, 2020 06:41:35

POST 117/2020

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto Interministeriale (vedi allegato) che amplia la categoria dei soggetti beneficiari dell’indennità di 600 Euro per il mese di marzo.

Le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da CO- VID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e a cui è riservata l’indennità regolata dal DM 30 aprile 2020 per il mese di marzo 2020 sono:

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

– lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020; per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

– incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.



Dal 1 giugno INARCASSA con F24.

Uncategorised Posted on Wed, May 13, 2020 06:27:16

POST 116/2020

Con la convenzione del 27 novembre 2019 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’INARCASSA, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa.

Ieri, con Risoluzione 22 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo e le specifiche tecniche per i suddetti versamenti a partire dal prossimo 1 giugno.

In allegato la risoluzione.



Online i documenti tecnici di Inail e Iss per la fase 2 nei settori della ristorazione e della balneazione.

Uncategorised Posted on Tue, May 12, 2020 16:39:32

POST 115/2020

L’INAIL ha pubblicato oggi sul suo sito web due nuove pubblicazioni, approvate dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza nella seduta del 10 maggio, che puntano a fornire al decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus nei settori della ristorazione e delle attività ricreative di balneazione.

Nel sito si specifica tra l’altro quanto segue.

“Nel settore della ristorazione, che in Italia conta circa 1,2 milioni di addetti, ad assumere un aspetto di grande complessità è la questione del distanziamento sociale. Durante il servizio, infatti, non è evidentemente possibile l’uso di mascherine da parte dei clienti. Lo stazionamento protratto, inoltre, in caso di soggetti infetti da Sars-CoV-2 può contaminare superfici come stoviglie e posate. Un altro aspetto di rilievo è il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati, anche in relazione ai servizi igienici, che spesso sono privi di possibilità di aerazione naturale. Il Documento Inail-Iss raccomanda, tra l’altro, di rimodulare la disposizione dei tavoli e dei posti a sedere, definendo un limite massimo di capienza predeterminato che preveda uno spazio di norma non inferiore a quattro metri quadrati per ciascun cliente, fatta salva la possibilità di adottare altre misure organizzative, come per esempio le barriere divisorieLa prenotazione obbligatoria viene indicata come ulteriore strumento di prevenzione, utile anche per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.”

“Nel Documento relativo al settore della balneazione, viene indicata una strategia di gestione del rischio che tenga conto di vari aspetti, che riguardano il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione, gli stabilimenti e le spiagge libere. Determinare l’area utilizzabile dai bagnanti richiede inoltre valutazioni specifiche, perché le aree costiere sono molto differenti tra loro. Si ritiene quindi opportuna l’adozione da parte delle autorità locali di piani che permettano di prevenire l’affollamento delle spiagge, anche tramite l’utilizzo di tecnologie innovative. Per consentire un accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, viene suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. Si raccomanda, inoltre, di favorire l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web. Vanno inoltre differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara. Per garantire il corretto distanziamento sociale in spiaggia, la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo. È opportuno anche privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata. È da evitare, inoltre, la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo e, per lo stesso motivo, deve essere inibito l’utilizzo di piscine eventualmente presenti all’interno dello stabilimento.”

Per i documenti citati, vedi link:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-documenti-tecnici-ristorazione-balneazione-covid-19.html



Il Coronavirus e il prezzo delle mascherine nella Fase 2: tutto male ciò che finisce male.

Uncategorised Posted on Tue, May 12, 2020 10:10:58

POST 114/2020

Fin da subito siamo stati molto critici rispetto all’Ordinanza n. 11 del 26 aprile scorso, che fissa il prezzo massimo di vendita al pubblico delle mascherine chirurgiche in € 0,50, oltre all’iva di Legge, ritenendola un atto di irriconoscenza nei confronti di quei molti Farmacisti che in questi mesi di grande emergenza, difronte all’imbarazzante mancanza nel mercato di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale si sono adoperati in ogni modo per sopperire alle richieste non solo della propria clientela, ma anche e soprattutto di molti operatori sanitari. 

Infatti, in attesa che venisse fatta chiarezza, l’impressione era che le Farmacie in questa vicenda stessero subendo “oltre ad un grave danno, un’ancor più inaccettabile beffa” (post 85, 27 aprile 2020).

Critici siamo stati (post 93, 2 maggio 2020) anche rispetto alle parole usate dal Commissario straordinario a margine della sigla del relativo Protocollo d‘intesa con cui ha precisato che a partire dal 4 maggio “gli italiani troveranno mascherine chirurgiche a 0.50 euro al netto di Iva in 50mila punti vendita, uno ogni 1.200 abitanti. Da metà del mese diventeranno 100mila, uno ogni 600 abitanti.” 

Abbiamo infatti avuto subito l’impressione che le Farmacie, utilissime nell’emergenza, ora erano destinate a diventare “solo uno dei tanti canali di distribuzione. Sicuramente il più competente e adeguato. Ma nient’altro”.

A poco più di due settimane, la realtà è che le Farmacie hanno in magazzino mascherine acquistate a prezzi ben superiori al prezzo imposto di vendita. Spesso, senza la documentazione necessaria per ottenere il promesso complicato “ristoro”. I clienti che esigono -stanti i proclami del Governo- di acquistarle a 0,50 euro (oltre all’iva di Legge). E gli attesi approvvigionamenti, promessi da Arcuri, al prezzo d’acquisto calmierato di 0,40 euro, che tardano ad arrivare. Anzi, non arrivano proprio!

In questa situazione, a dir poco insostenibile, il Commissario straordinario in un’intervista rilasciata a Repubblica, è andato al contrattacco, affermando: “La colpa non è mia ma di distributori e farmacisti. (…) Le farmacie non hanno le mascherine perché due società di distribuzione hanno dichiarato il falso non avendo nei magazzini i 12 milioni di mascherine che sostenevano di avere. L’unica mia colpa è di non aver voluto sanare mascherine prive di autorizzazioni che i responsabili della distribuzione avrebbero voluto mettere in commercio. (…) L’unica evidente verità è che non essendo in grado di approvvigionarsi delle mascherine, adesso provano a scaricare le loro responsabilità sul Commissario. Oppure, peggio ancora, aumentando il prezzo. (…) sempre più negozi della grande distribuzione vendono le mascherine a 0,50 centesimi, più Iva. (…) Il prezzo massimo è stato fissato nell’esclusivo interesse dei cittadini. Anche perché chi oggi afferma di non avere mascherine e di aver bisogno delle forniture del Commissario, fino a qualche settimana le aveva e le faceva pagare ben di più ai cittadini”.

Parole assolutamente inaccettabili. Offensive. Forse, come dice Confindustria, dettate da cattivi consiglieri. 

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Venezia Mestre



Patent Box: i contenuti principali dell’agevolazione alla luce della procedura di autoliquidazione introdotta dal dl 34/2019.

Uncategorised Posted on Tue, May 12, 2020 06:20:23

POST 113/2020  

Come noto l’articolo 1 co. 37 – 45 della Legge 190/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario, per i titolari di redditi di impresa, un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzazione diretta o dalla concessione in uso (utilizzo indiretto) di alcune tipologie di beni immateriali, noto anche come “Patent Box”.

Da ultimo il DL 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ha introdotto delle nuove modalità per esercitare l’opzione a tale regime agevolativo oltre ad una “penalty protection” in caso di errori nel calcolo dell’agevolazione. 

Ambito Soggettivo

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i titolari di reddito di impresa a patto che chi esercita l’opzione:

  • abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali;
  • svolga attività di ricerca e sviluppo.

Beni immateriali agevolabili

Possono essere oggetto dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di:

  • software coperto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli;
  • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Know How);
  • due o più dei suddetti beni materiali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Attività di ricerca e sviluppo

Le imprese devono svolgere attività di R&S, finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni immateriali agevolabili. Tra le attività di ricerca e sviluppo qualificate “rientrano”:

  • la ricerca fondamentale;
  • la ricerca applicata;
  • il design;
  • l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
  • le ricerche di mercato e la protezione dei diritti.

Determinazione dell’agevolazione

L’agevolazione consiste nell’esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili. Pertanto, occorre operare una variazione in diminuzione nel modello redditi e nella dichiarazione IRAP.

Può beneficiare del regime agevolato di tassazione soltanto la quota parte di reddito determinata, mediante un procedimento indiretto, sulla base del rapporto (cd. Nexus Ratio) tra spese sostenute per il mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene immateriale (costi qualificati) e la totalità delle spese sostenute dal contribuente per produrre tale bene (costi complessivi) .

Ai fini del calcolo dell’agevolazione occorre quindi:

  • determinare il reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali;
  • determinare il rapporto, “Nexus Ratio”, tra i costi afferenti l’attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti;
  • individuare la quota di reddito agevolabile, determinata applicando al reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale il “Nexus Ratio”;
  • applicare infine a tale quota di reddito la percentuale di detassazione riconosciuta del 50%.

Determinazione del reddito agevolabile

Il regime opzionale di tassazione agevolata riguarda:

  • i redditi derivanti dall’utilizzo diretto dei beni immateriali;
  • i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei suddetti beni immateriali, c.d. “utilizzo indiretto”;

Nel caso di concessione in uso a terzi dei beni immateriali, utilizzo indiretto dei beni immateriali, il reddito agevolabile è costituito:

  • dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali (royalties);
  • al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi, di competenza del periodo d’imposta.

La determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali richiedeva obbligatoriamente la preventiva attivazione di una procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate (Circ. AE 11/2016). 

L’articolo 4 del DL 34/2019 ha introdotto la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente il reddito agevolabile.

L’istanza di Ruling all’agenzia delle entrate

Ai sensi dei commi 39 e 40 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 rientrano nell’ambito applicativo dell’accordo preventivo di ruling con l’Agenzia delle Entrate:

  • la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito di impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali;
  • la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo indiretto dei beni immateriali realizzato nell’ambito di operazioni infragruppo;
  • la determinazione di plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili.

Prima delle modifiche apportate dal Dl 34/2019 la procedura di ruling era obbligatoria solo nel primo caso, ovvero nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali oggetto di agevolazione, negli altri due casi era invece facoltativa.

La determinazione diretta del reddito agevolabile in alternativa al ruling

Come detto dal 2019, l’articolo 4 del DL 34/2019 prevede la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445.

L’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile:

  • va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale di riferisce l’agevolazione “Patent Box”;
  • ha durata annuale;
  • è irrevocabile e rinnovabile.

I soggetti che esercitano tale opzione ripartiscono la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata e nei due successivi.

L’opzione è applicabile anche nel caso in cui alla data del 1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019) fosse già in corso la procedura di ruling. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura di ruling la volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura stessa.

L’esimente sanzionatoria (Penalty Protection)

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del DL 34/2019 in caso di rettifica del reddito agevolato, determinato direttamente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applica la sanzione per infedele dichiarazione qualora, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione Finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all’ammontare dei componenti positivi di reddito – compresi quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati – che con riguardo ai criteri e all’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. 

Rimane ferma la possibilità di accedere alle esimenti sanzionatorie sopra esposte mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8, del D.P.R.322/1998), nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione. 

Tale facoltà è, tuttavia, concessa qualora la predetta dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime di “Patent Box”.

Ultime istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

In ultimo l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, in consultazione pubblica fino allo scorso 17 febbraio 2020, uno schema di circolare contenente chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione del “Patent box” a seguito delle novità previste dall’art. 4 del DL n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”) in merito all’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile. 

La versione definitiva della circolare risulterà quindi utile per determinare le modalità di funzionamento che disciplineranno l’opzione in autoliquidazione ed i relativi oneri documentali.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



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