POST 113/2020
Come noto l’articolo 1 co. 37 – 45 della Legge 190/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario, per i titolari di redditi di impresa, un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzazione diretta o dalla concessione in uso (utilizzo indiretto) di alcune tipologie di beni immateriali, noto anche come “Patent Box”.
Da ultimo il DL 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ha introdotto delle nuove modalità per esercitare l’opzione a tale regime agevolativo oltre ad una “penalty protection” in caso di errori nel calcolo dell’agevolazione.
Ambito Soggettivo
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i titolari di reddito di impresa a patto che chi esercita l’opzione:
- abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali;
- svolga attività di ricerca e sviluppo.
Beni immateriali agevolabili
Possono essere oggetto dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di:
- software coperto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Know How);
- due o più dei suddetti beni materiali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
Attività di ricerca e sviluppo
Le imprese devono svolgere attività di R&S, finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni immateriali agevolabili. Tra le attività di ricerca e sviluppo qualificate “rientrano”:
- la ricerca fondamentale;
- la ricerca applicata;
- il design;
- l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
- le ricerche di mercato e la protezione dei diritti.
Determinazione dell’agevolazione
L’agevolazione consiste nell’esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili. Pertanto, occorre operare una variazione in diminuzione nel modello redditi e nella dichiarazione IRAP.
Può beneficiare del regime agevolato di tassazione soltanto la quota parte di reddito determinata, mediante un procedimento indiretto, sulla base del rapporto (cd. Nexus Ratio) tra spese sostenute per il mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene immateriale (costi qualificati) e la totalità delle spese sostenute dal contribuente per produrre tale bene (costi complessivi) .
Ai fini del calcolo dell’agevolazione occorre quindi:
- determinare il reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali;
- determinare il rapporto, “Nexus Ratio”, tra i costi afferenti l’attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti;
- individuare la quota di reddito agevolabile, determinata applicando al reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale il “Nexus Ratio”;
- applicare infine a tale quota di reddito la percentuale di detassazione riconosciuta del 50%.
Determinazione del reddito agevolabile
Il regime opzionale di tassazione agevolata riguarda:
- i redditi derivanti dall’utilizzo diretto dei beni immateriali;
- i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei suddetti beni immateriali, c.d. “utilizzo indiretto”;
Nel caso di concessione in uso a terzi dei beni immateriali, utilizzo indiretto dei beni immateriali, il reddito agevolabile è costituito:
- dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali (royalties);
- al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi, di competenza del periodo d’imposta.
La determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali richiedeva obbligatoriamente la preventiva attivazione di una procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate (Circ. AE 11/2016).
L’articolo 4 del DL 34/2019 ha introdotto la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente il reddito agevolabile.
L’istanza di Ruling all’agenzia delle entrate
Ai sensi dei commi 39 e 40 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 rientrano nell’ambito applicativo dell’accordo preventivo di ruling con l’Agenzia delle Entrate:
- la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito di impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali;
- la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo indiretto dei beni immateriali realizzato nell’ambito di operazioni infragruppo;
- la determinazione di plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili.
Prima delle modifiche apportate dal Dl 34/2019 la procedura di ruling era obbligatoria solo nel primo caso, ovvero nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali oggetto di agevolazione, negli altri due casi era invece facoltativa.
La determinazione diretta del reddito agevolabile in alternativa al ruling
Come detto dal 2019, l’articolo 4 del DL 34/2019 prevede la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445.
L’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile:
- va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale di riferisce l’agevolazione “Patent Box”;
- ha durata annuale;
- è irrevocabile e rinnovabile.
I soggetti che esercitano tale opzione ripartiscono la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata e nei due successivi.
L’opzione è applicabile anche nel caso in cui alla data del 1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019) fosse già in corso la procedura di ruling. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura di ruling la volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura stessa.
L’esimente sanzionatoria (Penalty Protection)
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del DL 34/2019 in caso di rettifica del reddito agevolato, determinato direttamente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applica la sanzione per infedele dichiarazione qualora, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione Finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all’ammontare dei componenti positivi di reddito – compresi quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati – che con riguardo ai criteri e all’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
Rimane ferma la possibilità di accedere alle esimenti sanzionatorie sopra esposte mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8, del D.P.R.322/1998), nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione.
Tale facoltà è, tuttavia, concessa qualora la predetta dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime di “Patent Box”.
Ultime istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
In ultimo l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, in consultazione pubblica fino allo scorso 17 febbraio 2020, uno schema di circolare contenente chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione del “Patent box” a seguito delle novità previste dall’art. 4 del DL n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”) in merito all’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile.
La versione definitiva della circolare risulterà quindi utile per determinare le modalità di funzionamento che disciplineranno l’opzione in autoliquidazione ed i relativi oneri documentali.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine