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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Online i documenti tecnici di Inail e Iss per la fase 2 nei settori della ristorazione e della balneazione.

Uncategorised Posted on Tue, May 12, 2020 16:39:32

POST 115/2020

L’INAIL ha pubblicato oggi sul suo sito web due nuove pubblicazioni, approvate dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza nella seduta del 10 maggio, che puntano a fornire al decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus nei settori della ristorazione e delle attività ricreative di balneazione.

Nel sito si specifica tra l’altro quanto segue.

“Nel settore della ristorazione, che in Italia conta circa 1,2 milioni di addetti, ad assumere un aspetto di grande complessità è la questione del distanziamento sociale. Durante il servizio, infatti, non è evidentemente possibile l’uso di mascherine da parte dei clienti. Lo stazionamento protratto, inoltre, in caso di soggetti infetti da Sars-CoV-2 può contaminare superfici come stoviglie e posate. Un altro aspetto di rilievo è il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati, anche in relazione ai servizi igienici, che spesso sono privi di possibilità di aerazione naturale. Il Documento Inail-Iss raccomanda, tra l’altro, di rimodulare la disposizione dei tavoli e dei posti a sedere, definendo un limite massimo di capienza predeterminato che preveda uno spazio di norma non inferiore a quattro metri quadrati per ciascun cliente, fatta salva la possibilità di adottare altre misure organizzative, come per esempio le barriere divisorieLa prenotazione obbligatoria viene indicata come ulteriore strumento di prevenzione, utile anche per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.”

“Nel Documento relativo al settore della balneazione, viene indicata una strategia di gestione del rischio che tenga conto di vari aspetti, che riguardano il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione, gli stabilimenti e le spiagge libere. Determinare l’area utilizzabile dai bagnanti richiede inoltre valutazioni specifiche, perché le aree costiere sono molto differenti tra loro. Si ritiene quindi opportuna l’adozione da parte delle autorità locali di piani che permettano di prevenire l’affollamento delle spiagge, anche tramite l’utilizzo di tecnologie innovative. Per consentire un accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, viene suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. Si raccomanda, inoltre, di favorire l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web. Vanno inoltre differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara. Per garantire il corretto distanziamento sociale in spiaggia, la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo. È opportuno anche privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata. È da evitare, inoltre, la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo e, per lo stesso motivo, deve essere inibito l’utilizzo di piscine eventualmente presenti all’interno dello stabilimento.”

Per i documenti citati, vedi link:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-documenti-tecnici-ristorazione-balneazione-covid-19.html



Il Coronavirus e il prezzo delle mascherine nella Fase 2: tutto male ciò che finisce male.

Uncategorised Posted on Tue, May 12, 2020 10:10:58

POST 114/2020

Fin da subito siamo stati molto critici rispetto all’Ordinanza n. 11 del 26 aprile scorso, che fissa il prezzo massimo di vendita al pubblico delle mascherine chirurgiche in € 0,50, oltre all’iva di Legge, ritenendola un atto di irriconoscenza nei confronti di quei molti Farmacisti che in questi mesi di grande emergenza, difronte all’imbarazzante mancanza nel mercato di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale si sono adoperati in ogni modo per sopperire alle richieste non solo della propria clientela, ma anche e soprattutto di molti operatori sanitari. 

Infatti, in attesa che venisse fatta chiarezza, l’impressione era che le Farmacie in questa vicenda stessero subendo “oltre ad un grave danno, un’ancor più inaccettabile beffa” (post 85, 27 aprile 2020).

Critici siamo stati (post 93, 2 maggio 2020) anche rispetto alle parole usate dal Commissario straordinario a margine della sigla del relativo Protocollo d‘intesa con cui ha precisato che a partire dal 4 maggio “gli italiani troveranno mascherine chirurgiche a 0.50 euro al netto di Iva in 50mila punti vendita, uno ogni 1.200 abitanti. Da metà del mese diventeranno 100mila, uno ogni 600 abitanti.” 

Abbiamo infatti avuto subito l’impressione che le Farmacie, utilissime nell’emergenza, ora erano destinate a diventare “solo uno dei tanti canali di distribuzione. Sicuramente il più competente e adeguato. Ma nient’altro”.

A poco più di due settimane, la realtà è che le Farmacie hanno in magazzino mascherine acquistate a prezzi ben superiori al prezzo imposto di vendita. Spesso, senza la documentazione necessaria per ottenere il promesso complicato “ristoro”. I clienti che esigono -stanti i proclami del Governo- di acquistarle a 0,50 euro (oltre all’iva di Legge). E gli attesi approvvigionamenti, promessi da Arcuri, al prezzo d’acquisto calmierato di 0,40 euro, che tardano ad arrivare. Anzi, non arrivano proprio!

In questa situazione, a dir poco insostenibile, il Commissario straordinario in un’intervista rilasciata a Repubblica, è andato al contrattacco, affermando: “La colpa non è mia ma di distributori e farmacisti. (…) Le farmacie non hanno le mascherine perché due società di distribuzione hanno dichiarato il falso non avendo nei magazzini i 12 milioni di mascherine che sostenevano di avere. L’unica mia colpa è di non aver voluto sanare mascherine prive di autorizzazioni che i responsabili della distribuzione avrebbero voluto mettere in commercio. (…) L’unica evidente verità è che non essendo in grado di approvvigionarsi delle mascherine, adesso provano a scaricare le loro responsabilità sul Commissario. Oppure, peggio ancora, aumentando il prezzo. (…) sempre più negozi della grande distribuzione vendono le mascherine a 0,50 centesimi, più Iva. (…) Il prezzo massimo è stato fissato nell’esclusivo interesse dei cittadini. Anche perché chi oggi afferma di non avere mascherine e di aver bisogno delle forniture del Commissario, fino a qualche settimana le aveva e le faceva pagare ben di più ai cittadini”.

Parole assolutamente inaccettabili. Offensive. Forse, come dice Confindustria, dettate da cattivi consiglieri. 

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Venezia Mestre



Patent Box: i contenuti principali dell’agevolazione alla luce della procedura di autoliquidazione introdotta dal dl 34/2019.

Uncategorised Posted on Tue, May 12, 2020 06:20:23

POST 113/2020  

Come noto l’articolo 1 co. 37 – 45 della Legge 190/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario, per i titolari di redditi di impresa, un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzazione diretta o dalla concessione in uso (utilizzo indiretto) di alcune tipologie di beni immateriali, noto anche come “Patent Box”.

Da ultimo il DL 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ha introdotto delle nuove modalità per esercitare l’opzione a tale regime agevolativo oltre ad una “penalty protection” in caso di errori nel calcolo dell’agevolazione. 

Ambito Soggettivo

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i titolari di reddito di impresa a patto che chi esercita l’opzione:

  • abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali;
  • svolga attività di ricerca e sviluppo.

Beni immateriali agevolabili

Possono essere oggetto dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di:

  • software coperto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli;
  • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Know How);
  • due o più dei suddetti beni materiali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Attività di ricerca e sviluppo

Le imprese devono svolgere attività di R&S, finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni immateriali agevolabili. Tra le attività di ricerca e sviluppo qualificate “rientrano”:

  • la ricerca fondamentale;
  • la ricerca applicata;
  • il design;
  • l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
  • le ricerche di mercato e la protezione dei diritti.

Determinazione dell’agevolazione

L’agevolazione consiste nell’esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili. Pertanto, occorre operare una variazione in diminuzione nel modello redditi e nella dichiarazione IRAP.

Può beneficiare del regime agevolato di tassazione soltanto la quota parte di reddito determinata, mediante un procedimento indiretto, sulla base del rapporto (cd. Nexus Ratio) tra spese sostenute per il mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene immateriale (costi qualificati) e la totalità delle spese sostenute dal contribuente per produrre tale bene (costi complessivi) .

Ai fini del calcolo dell’agevolazione occorre quindi:

  • determinare il reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali;
  • determinare il rapporto, “Nexus Ratio”, tra i costi afferenti l’attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti;
  • individuare la quota di reddito agevolabile, determinata applicando al reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale il “Nexus Ratio”;
  • applicare infine a tale quota di reddito la percentuale di detassazione riconosciuta del 50%.

Determinazione del reddito agevolabile

Il regime opzionale di tassazione agevolata riguarda:

  • i redditi derivanti dall’utilizzo diretto dei beni immateriali;
  • i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei suddetti beni immateriali, c.d. “utilizzo indiretto”;

Nel caso di concessione in uso a terzi dei beni immateriali, utilizzo indiretto dei beni immateriali, il reddito agevolabile è costituito:

  • dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali (royalties);
  • al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi, di competenza del periodo d’imposta.

La determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali richiedeva obbligatoriamente la preventiva attivazione di una procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate (Circ. AE 11/2016). 

L’articolo 4 del DL 34/2019 ha introdotto la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente il reddito agevolabile.

L’istanza di Ruling all’agenzia delle entrate

Ai sensi dei commi 39 e 40 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 rientrano nell’ambito applicativo dell’accordo preventivo di ruling con l’Agenzia delle Entrate:

  • la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito di impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali;
  • la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo indiretto dei beni immateriali realizzato nell’ambito di operazioni infragruppo;
  • la determinazione di plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili.

Prima delle modifiche apportate dal Dl 34/2019 la procedura di ruling era obbligatoria solo nel primo caso, ovvero nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali oggetto di agevolazione, negli altri due casi era invece facoltativa.

La determinazione diretta del reddito agevolabile in alternativa al ruling

Come detto dal 2019, l’articolo 4 del DL 34/2019 prevede la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445.

L’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile:

  • va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale di riferisce l’agevolazione “Patent Box”;
  • ha durata annuale;
  • è irrevocabile e rinnovabile.

I soggetti che esercitano tale opzione ripartiscono la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata e nei due successivi.

L’opzione è applicabile anche nel caso in cui alla data del 1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019) fosse già in corso la procedura di ruling. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura di ruling la volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura stessa.

L’esimente sanzionatoria (Penalty Protection)

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del DL 34/2019 in caso di rettifica del reddito agevolato, determinato direttamente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applica la sanzione per infedele dichiarazione qualora, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione Finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all’ammontare dei componenti positivi di reddito – compresi quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati – che con riguardo ai criteri e all’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. 

Rimane ferma la possibilità di accedere alle esimenti sanzionatorie sopra esposte mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8, del D.P.R.322/1998), nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione. 

Tale facoltà è, tuttavia, concessa qualora la predetta dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime di “Patent Box”.

Ultime istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

In ultimo l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, in consultazione pubblica fino allo scorso 17 febbraio 2020, uno schema di circolare contenente chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione del “Patent box” a seguito delle novità previste dall’art. 4 del DL n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”) in merito all’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile. 

La versione definitiva della circolare risulterà quindi utile per determinare le modalità di funzionamento che disciplineranno l’opzione in autoliquidazione ed i relativi oneri documentali.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine