POST 117/2020

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto Interministeriale (vedi allegato) che amplia la categoria dei soggetti beneficiari dell’indennità di 600 Euro per il mese di marzo.

Le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da CO- VID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e a cui è riservata l’indennità regolata dal DM 30 aprile 2020 per il mese di marzo 2020 sono:

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

– lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020; per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

– incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.