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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Reverse charge: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

NEWS Posted on Tue, January 05, 2016 18:21:21

POST 58

Con la recente Circolare n. 37 del 22 dicembre 2015 l’Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi sull’applicazione del meccanismo del reverse charge, di cui all’art.17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72, applicato alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici. La Circolare succede alla n.14 del 27 marzo 2015 e si sostanzia in una serie di chiarimenti in risposta a specifici quesiti formulati dalle associazioni di categoria. La Circolare conclude con la c.d. clausola di salvaguardia facendo salvi eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima della sua emanazione.

1. Nell’ipotesi di interventi edilizi di frazionamento e accorpamento (ora considerati lavori di manutenzione straordinaria) ricompresi in un contratto unico di appalto che prevede anche prestazioni soggette a reverse charge non è necessaria la scomposizione dell’operazione e la stessa soggiace alle regole ordinarie di applicazione dell’IVA.
2. Per la demolizione e realizzazione di una nuova costruzione, anche con medesimo contratto di appalto, si applica l’IVA ordinaria e non il reverse charge.
3. Si evidenzia l’ulteriore importante chiarimento utile alla distinzione tra fornitura con posa in opera (no reverse charge) e la prestazione di servizi (sì reverse charge). L’Agenzia richiama l’orientamento della giurisprudenza interna e comunitaria, e la prassi adottata dalla stessa fino ad oggi.
Senza trascurare il valore del bene fornito rispetto all’opera prestata, il criterio fondamentale da seguire risulta la volontà contrattuale delle parti.
Pertanto:
la posa in opera è una cessione di bene accompagnata dall’esecuzione di servizi destinati a consentirne la fruizione senza modificarne la natura;
la prestazione di servizi è l’operazione che determina un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati.
4. Alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto parcheggi interrati e parcheggi collocati sul lastrico solare dell’edificio costituenti parte integrante dello stesso si applica il reverse charge.
5. Le prestazioni di derattizzazione, spurgo fosse biologiche e rimozione neve non rientrano tra le prestazioni di servizi soggette a reverse charge in quanto il loro codice Ateco di riferimento non risulta tra le prestazioni di servizi di pulizia richiamate dalla Circolare 14/E/2015.
6. L’installazione di impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio è soggetta a reverse charge qualora l’impianto sia funzionale o servente all’edificio stesso (ad esempio impianto di videosorveglianza, impianto citofono, impianto di climatizzazione, impianto idraulico).
7. Le prestazioni di manutenzione e riparazione impianti, ancorché non esplicitamente indicate nel codice Ateco di riferimento della divisione 43, risultano assoggettabili al meccanismo del reverse charge quando funzionali ad un edificio.
8. L’installazione di impianti fotovoltaici “integrati”, “semi integrati” o “a terra” è soggetta a reverse charge, ad eccezione degli impianti accatastati autonomamente come D/1 e D/10, i quali seguono la normativa ordinaria.
9. Le attività di installazione e manutenzione di estintori e porte tagliafuoco che fanno parte di un impianto complesso (ex DM 20 dicembre 2012) installato su un intero edificio sono soggette a reverse charge.
10. La sostituzione delle componenti di un impianto funzionale ad un edificio è soggetta a reverse charge quando la volontà contrattuale delle parti sia rivolta alla riparazione ed ammodernamento dello stesso anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o divenute obsolete e non alla mera fornitura di beni.
11. Di notevole importanza è la risposta in commento che prevede le modalità ordinarie di applicazione dell’IVA nel caso di installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale piuttosto che al funzionamento autonomo dell’edificio stesso.
12. Le prestazioni rese da soggetti terzi rispetto al fornitore dei beni oggetto della prestazione sono soggette a reverse charge se i propri codici Ateco rientrano in quelli previsti dalla Circolare 14/E/2015.
13. Alla disciplina in commento non è applicabile l’IVA agevolabile relativa ai beni significativi.
14. I diritti fissi di chiamata e gli interventi di manutenzione con canone di
abbonamento, indipendentemente dal materiale intervento di manutenzione, sono soggetti a reverse charge.
15. L’attività di allacciamento e di attivazione addebitata dalle società di erogazione del gas, dell’energia elettrica e dell’acqua non è soggetta a reverse charge in quanto costituisce parte integrante e indispensabile del servizio fornito e non è riconducibile all’attività di installazione di impianti.
16. Il meccanismo del reverse charge, per sua natura, non può essere applicato alle operazioni non imponibili (servizi di pulizia o di installazione di impianti effettuati in porti o aeroporti).

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di stabilità 2016: novità sulla deducibilità dei “costi black list”.

NEWS Posted on Mon, January 04, 2016 19:12:59

POST 57

La Legge di Stabilità 2016 (di seguito Legge) apporta modifiche di
rilievo alla deducibilità dei costi per
operazioni intercorse con paesi black list.

Le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (in sostanza dal 2016 per le
imprese con esercizio coincidente con l’anno solare).

La Legge interviene sull’articolo 110 del TUIR ed abroga l’attuale
disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni
intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato. Di
conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità
dei costi contenute nei restanti commi dell’articolo 110 del TUIR (inerenza e
competenza).

Si ricorda che la normativa sulla deducibilità dei “costi black
list” aveva già subito rilevanti modifiche nel per effetto del recente “Decreto
crescita e internazionalizzazione” (D.Lgs 147 del 2015).

In estrema sintesi (per le imprese con esercizio coincidente con
l’anno solare):

fino al 2014, la deducibilità dei costi e componenti
negativi black list di principio non è ammessa salvo che l’impresa residente
fornisca la prova che l’impressa estera localizzata in un paese a fiscalità
privilegiata svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva (cd. prima esimente) ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico (cd. seconda esimente); in entrambi i casi
inoltre il contribuente deve dimostrare che le operazioni hanno avuto concreta
esecuzione; inoltre le spese ed i componenti negativi black list devono essere
separatamente indicati in dichiarazione dei redditi;

per il 2015, la deducibilità dei costi black list, per le
operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, è ammessa nel limite del valore
normale (senza dimostrazione di esimenti); rimane l’obbligo di separata
indicazione nella dichiarazione dei redditi; tuttavia la limitazione di
deducibilità viene meno se l’impresa residente in Italia fornisce la prova (esimente) che le operazioni, oltre ad
aver avuto concreta esecuzione, rispondono ad un effettivo interesse economico;

per il 2016, la deducibilità è ammessa con le regole generali e
viene abrogato l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi
dei predetti componenti negativi di reddito.

Si passa quindi da una presunzione di indeducibilità “superabile”
con una delle due esimenti (fino al 2014) ad una deducibilità nel limite del
valore normale “superabile” con una esimente (2015) alla deducibilità piena secondo
i criteri generale di inerenza e competenza (2016).

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio
Epica – Treviso



Legge stabilità 2016: super ammortamento confermato

NEWS Posted on Mon, January 04, 2016 09:49:41

POST 56

La legge di stabilità nella sua versione definitiva conferma in toto l’agevolazione fiscale per soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni del c.d. super ammortamento.

Rientrano nell’agevolazione gli acquisti/acquisizioni di beni strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Pertanto, restano invariati ambito soggettivo e oggettivo. Vedi post 6.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



L’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore.

NEWS Posted on Sun, January 03, 2016 10:07:39

POST 55

Con l’approvazione definitiva della Legge di stabilità 2016 è stata confermata la possibilità per l’imprenditore individuale, che alla data del 31 ottobre 2015 possiede immobili strumentali per natura o per destinazione (ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUIR), di optare entro il 31 maggio 2016 per l’esclusione degli stessi dal regime d’impresa (trasferendoli contestualmente alla sfera privata).

In sintesi, la norma consente all’imprenditore individuale (ma, lo ricordiamo, esiste una disposizione agevolativa anche per l’assegnazione/cessione ai soci di immobili strumentali per natura di proprietà di società di persone e di capitali) di trasferire alla sfera privata gli immobili strumentali per natura (e quindi oggettivamente strumentali, appartenenti alle categorie catastali B, C, D, E e A10) ovvero per destinazione (cioè destinati dall’imprenditore all’esercizio della sua attività anche se non appartengono alle sopraindicate categorie catastali); il tutto con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto (il pagamento deve avvenire entro il 30 novembre 2016 del 60% dell’ammontare dell’imposta e del rimanente 40% entro il 16 giugno 2017). Il rinvio alle norme in materia di assegnazione agevolata applicabile alle società, dovrebbe consentire, per determinare la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva, di utilizzare, in luogo del valore normale, il valore catastale degli immobili.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al post n. 27.

Riccardo Grespan
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Legge di stabilità 2016: confermata la possibilità di ammortizzare in 5 anni gli avviamenti e i marchi affrancati nell’ambito di operazioni straordinarie.

NEWS Posted on Tue, December 29, 2015 12:56:25

POST 54

Con l’approvazione definitiva
della Legge di stabilità 2016 è stata confermata la possibilità di ridurre a 5 anni (anziché i 10 previsti
in precedenza) il periodo di ammortamento dei maggiori valori attribuiti ad
avviamento e marchi nell’ambito di operazioni straordinarie poste in essere a
partire dal 2016
(per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare) ed affrancati fiscalmente con il cosiddetto “regime derogatorio”,
mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%.

Si ricorda che i maggiori valori
assoggettati a tale regime si considerano riconosciuti fiscalmente nel periodo d’imposta
in cui viene versata l’imposta sostitutiva, mentre con riferimento agli
ammortamenti, la deducibilità dei maggiori valori è ammessa solo a partire del
periodo d’imposta successivo.

In sintesi: per le operazioni straordinarie perfezionate a partire
dal 2016 sarà possibile affrancare fiscalmente i maggiori valori di avviamento
e marchi, versando l’imposta sostitutiva del 16% entro il 16 giugno 2017. I valori
affrancati saranno riconosciuti fiscalmente a partire dal 2017, mentre dal 2018
potranno essere dedotti gli ammortamenti sui maggiori valori in misura pari ad
un quinto.

Per ulteriori approfondimenti si
rinvia al Post 15.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna



Legge di Stabilità 2016: modifica dei termini di accertamento imposte sui redditi e IVA.

NEWS Posted on Tue, December 29, 2015 10:43:25

POST 53

Uno degli emendamenti alla Legge
di Stabilità apporta rilevanti modifiche alla vigente disciplina dei termini
per l’accertamento delle imposte dirette (articolo 43 del DPR n. 600/1973) e dell’IVA
(articolo 57 del DPR 633/1972).

In primo luogo il legislatore ha
eliminato, sia relativamente alle imposte dirette sia relativamente all’IVA, la
norma che prevedeva il raddoppio dei termini per l’accertamento nel caso di una
violazione che comportasse l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari
previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

L’eliminazione del raddoppio dei
termini per le violazioni aventi rilevanza anche penale è stata tuttavia
compensata dall’estensione dei termini per l’accertamento dell’IVA e delle
imposte dirette e segnatamente:

a) è stato allungato di un anno il
termine ordinario di accertamento, dal 31 dicembre del quarto anno al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione;

b) è stato allungato di due anni,
dal 31 dicembre del quinto anno al 31 dicembre del settimo anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, il termine per
l’accertamento nei casi di omessa presentazione della dichiarazione e di
dichiarazione nulla (la previsione è stata estesa anche al caso della
dichiarazione IVA nulla).

Le norme novellate si applicano:

a) alle varie imposte/tributi per
cui esiste un rinvio ai fini dell’accertamento ai fini delle imposte sui
redditi (Irap, imposte addizionali, imposte sostitutive, etc).

b) agli avvisi relativi al
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi
successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).

Restano invece fermi i termini
speciali previsti da specifiche norme dell’ordinamento ed in particolare:

a) relativamente alle
disponibilità detenute in paradisi fiscali per i quali il contribuente ha
violato gli obblighi di dichiarazione, posto che l’articolo 12, comma 2° del DL
78/2009 prevede il raddoppio dei termini previsti ordinariamente, l’Agenzia
potrà procedere alla rettifica dei redditi entro il 31 dicembre del decimo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero entro il 31
dicembre del quattordicesimo in caso di omessa dichiarazione;

b) relativamente all’atto di
recupero dei crediti di imposta trova applicazione la previsione di cui
all’articolo 27 del DL 185/2008 che sancisce che l’accertamento deve essere
notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del
relativo utilizzo.

Un’ulteriore novità introdotta
alla Camera sul fronte controlli prevede che, in caso di violazioni penali
(anche comuni) da cui possa derivare un provento illecito, gli inquirenti dovranno
informare immediatamente l’Agenzia delle Entrate affinché proceda al relativo accertamento
tributario.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



Legge di Stabilità 2016: rateazione debiti tributari.

NEWS Posted on Tue, December 29, 2015 10:40:44

POST 52

Con un emendamento alla Legge di
Stabilità il Legislatore ha introdotto la possibilità, per i contribuenti
decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di
accertamenti con adesione e con acquiescenza (ma per ragioni di ordine
sistematico dovrebbero rientrarvi tutti gli istituti contemplati dal D.Lgs.
218/97), di essere riammessi alla dilazione.

Il beneficio:

a) spetta ai contribuenti
decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015;

b) è limitato al solo versamento
delle imposte dirette (con esclusione quindi di IVA, imposta di registro,
imposta di successione, etc);

c) è condizionato alla ripresa,
entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

A seguito dell’adesione al nuovo
piano di dilazione l’Agenza delle Entrate:

a) ricalcola le rate dovute
tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati, anche a seguito di iscrizione a
ruolo, e provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo;

b) non può avviare nuove azioni
esecutive.

La norma stabilisce, tuttavia, la
non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all’ammontare dovuto a
seguito del predetto calcolo. Sembrerebbe quindi essere esclusa la possibilità
di chiedere il rimborso o di compensare quanto già pagato dal contribuente a
titolo di aggi di riscossione, di interessi da dilazione dei ruoli, di
interessi di mora e di sanzione in caso di mancato pagamento nei termini di una
delle rate del piano.

La decadenza dal “nuovo” piano di
dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di due rate, pure non
consecutive.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



Per la Voluntary Disclosure l’Agenzia può comunicare via pec con il professionista.

NEWS Posted on Mon, December 28, 2015 19:07:53

POST 51

La Legge di Stabilità 2016 stabilisce che, solo
in materia di Voluntary Disclosure, gli atti dell’Agenzia delle Entrate possono
essere notificati al contribuente, in deroga ad ogni altra disposizione di
legge, mediante posta elettronica certificata spedita all’indirizzo di posta
elettronica certificata del professionista che lo assiste nell’ambito della
procedura.

Il contribuente deve però manifestare la propria
volontà di ricevere gli atti della procedura all’indirizzo di posta elettronica
certificata del professionista che lo assiste.

La notifica s’intende comunque perfezionata
nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata
trasmette all’ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale
che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio
dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella
ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del
professionista trasmette all’ufficio.

Se la casella di posta elettronica del professionista
risulta satura, ovvero nei casi in cui l’indirizzo di posta elettronica del professionista
non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione
degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

Diego
Cavaliere
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso



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