POST 51

La Legge di Stabilità 2016 stabilisce che, solo
in materia di Voluntary Disclosure, gli atti dell’Agenzia delle Entrate possono
essere notificati al contribuente, in deroga ad ogni altra disposizione di
legge, mediante posta elettronica certificata spedita all’indirizzo di posta
elettronica certificata del professionista che lo assiste nell’ambito della
procedura.

Il contribuente deve però manifestare la propria
volontà di ricevere gli atti della procedura all’indirizzo di posta elettronica
certificata del professionista che lo assiste.

La notifica s’intende comunque perfezionata
nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata
trasmette all’ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale
che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio
dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella
ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del
professionista trasmette all’ufficio.

Se la casella di posta elettronica del professionista
risulta satura, ovvero nei casi in cui l’indirizzo di posta elettronica del professionista
non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione
degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

Diego
Cavaliere
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso