POST 54

Con l’approvazione definitiva
della Legge di stabilità 2016 è stata confermata la possibilità di ridurre a 5 anni (anziché i 10 previsti
in precedenza) il periodo di ammortamento dei maggiori valori attribuiti ad
avviamento e marchi nell’ambito di operazioni straordinarie poste in essere a
partire dal 2016
(per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare) ed affrancati fiscalmente con il cosiddetto “regime derogatorio”,
mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%.

Si ricorda che i maggiori valori
assoggettati a tale regime si considerano riconosciuti fiscalmente nel periodo d’imposta
in cui viene versata l’imposta sostitutiva, mentre con riferimento agli
ammortamenti, la deducibilità dei maggiori valori è ammessa solo a partire del
periodo d’imposta successivo.

In sintesi: per le operazioni straordinarie perfezionate a partire
dal 2016 sarà possibile affrancare fiscalmente i maggiori valori di avviamento
e marchi, versando l’imposta sostitutiva del 16% entro il 16 giugno 2017. I valori
affrancati saranno riconosciuti fiscalmente a partire dal 2017, mentre dal 2018
potranno essere dedotti gli ammortamenti sui maggiori valori in misura pari ad
un quinto.

Per ulteriori approfondimenti si
rinvia al Post 15.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna