POST 58

Con la recente Circolare n. 37 del 22 dicembre 2015 l’Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi sull’applicazione del meccanismo del reverse charge, di cui all’art.17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72, applicato alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici. La Circolare succede alla n.14 del 27 marzo 2015 e si sostanzia in una serie di chiarimenti in risposta a specifici quesiti formulati dalle associazioni di categoria. La Circolare conclude con la c.d. clausola di salvaguardia facendo salvi eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima della sua emanazione.

1. Nell’ipotesi di interventi edilizi di frazionamento e accorpamento (ora considerati lavori di manutenzione straordinaria) ricompresi in un contratto unico di appalto che prevede anche prestazioni soggette a reverse charge non è necessaria la scomposizione dell’operazione e la stessa soggiace alle regole ordinarie di applicazione dell’IVA.
2. Per la demolizione e realizzazione di una nuova costruzione, anche con medesimo contratto di appalto, si applica l’IVA ordinaria e non il reverse charge.
3. Si evidenzia l’ulteriore importante chiarimento utile alla distinzione tra fornitura con posa in opera (no reverse charge) e la prestazione di servizi (sì reverse charge). L’Agenzia richiama l’orientamento della giurisprudenza interna e comunitaria, e la prassi adottata dalla stessa fino ad oggi.
Senza trascurare il valore del bene fornito rispetto all’opera prestata, il criterio fondamentale da seguire risulta la volontà contrattuale delle parti.
Pertanto:
la posa in opera è una cessione di bene accompagnata dall’esecuzione di servizi destinati a consentirne la fruizione senza modificarne la natura;
la prestazione di servizi è l’operazione che determina un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati.
4. Alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto parcheggi interrati e parcheggi collocati sul lastrico solare dell’edificio costituenti parte integrante dello stesso si applica il reverse charge.
5. Le prestazioni di derattizzazione, spurgo fosse biologiche e rimozione neve non rientrano tra le prestazioni di servizi soggette a reverse charge in quanto il loro codice Ateco di riferimento non risulta tra le prestazioni di servizi di pulizia richiamate dalla Circolare 14/E/2015.
6. L’installazione di impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio è soggetta a reverse charge qualora l’impianto sia funzionale o servente all’edificio stesso (ad esempio impianto di videosorveglianza, impianto citofono, impianto di climatizzazione, impianto idraulico).
7. Le prestazioni di manutenzione e riparazione impianti, ancorché non esplicitamente indicate nel codice Ateco di riferimento della divisione 43, risultano assoggettabili al meccanismo del reverse charge quando funzionali ad un edificio.
8. L’installazione di impianti fotovoltaici “integrati”, “semi integrati” o “a terra” è soggetta a reverse charge, ad eccezione degli impianti accatastati autonomamente come D/1 e D/10, i quali seguono la normativa ordinaria.
9. Le attività di installazione e manutenzione di estintori e porte tagliafuoco che fanno parte di un impianto complesso (ex DM 20 dicembre 2012) installato su un intero edificio sono soggette a reverse charge.
10. La sostituzione delle componenti di un impianto funzionale ad un edificio è soggetta a reverse charge quando la volontà contrattuale delle parti sia rivolta alla riparazione ed ammodernamento dello stesso anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o divenute obsolete e non alla mera fornitura di beni.
11. Di notevole importanza è la risposta in commento che prevede le modalità ordinarie di applicazione dell’IVA nel caso di installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale piuttosto che al funzionamento autonomo dell’edificio stesso.
12. Le prestazioni rese da soggetti terzi rispetto al fornitore dei beni oggetto della prestazione sono soggette a reverse charge se i propri codici Ateco rientrano in quelli previsti dalla Circolare 14/E/2015.
13. Alla disciplina in commento non è applicabile l’IVA agevolabile relativa ai beni significativi.
14. I diritti fissi di chiamata e gli interventi di manutenzione con canone di
abbonamento, indipendentemente dal materiale intervento di manutenzione, sono soggetti a reverse charge.
15. L’attività di allacciamento e di attivazione addebitata dalle società di erogazione del gas, dell’energia elettrica e dell’acqua non è soggetta a reverse charge in quanto costituisce parte integrante e indispensabile del servizio fornito e non è riconducibile all’attività di installazione di impianti.
16. Il meccanismo del reverse charge, per sua natura, non può essere applicato alle operazioni non imponibili (servizi di pulizia o di installazione di impianti effettuati in porti o aeroporti).

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso