POST 53

Uno degli emendamenti alla Legge
di Stabilità apporta rilevanti modifiche alla vigente disciplina dei termini
per l’accertamento delle imposte dirette (articolo 43 del DPR n. 600/1973) e dell’IVA
(articolo 57 del DPR 633/1972).

In primo luogo il legislatore ha
eliminato, sia relativamente alle imposte dirette sia relativamente all’IVA, la
norma che prevedeva il raddoppio dei termini per l’accertamento nel caso di una
violazione che comportasse l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari
previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

L’eliminazione del raddoppio dei
termini per le violazioni aventi rilevanza anche penale è stata tuttavia
compensata dall’estensione dei termini per l’accertamento dell’IVA e delle
imposte dirette e segnatamente:

a) è stato allungato di un anno il
termine ordinario di accertamento, dal 31 dicembre del quarto anno al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione;

b) è stato allungato di due anni,
dal 31 dicembre del quinto anno al 31 dicembre del settimo anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, il termine per
l’accertamento nei casi di omessa presentazione della dichiarazione e di
dichiarazione nulla (la previsione è stata estesa anche al caso della
dichiarazione IVA nulla).

Le norme novellate si applicano:

a) alle varie imposte/tributi per
cui esiste un rinvio ai fini dell’accertamento ai fini delle imposte sui
redditi (Irap, imposte addizionali, imposte sostitutive, etc).

b) agli avvisi relativi al
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi
successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).

Restano invece fermi i termini
speciali previsti da specifiche norme dell’ordinamento ed in particolare:

a) relativamente alle
disponibilità detenute in paradisi fiscali per i quali il contribuente ha
violato gli obblighi di dichiarazione, posto che l’articolo 12, comma 2° del DL
78/2009 prevede il raddoppio dei termini previsti ordinariamente, l’Agenzia
potrà procedere alla rettifica dei redditi entro il 31 dicembre del decimo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero entro il 31
dicembre del quattordicesimo in caso di omessa dichiarazione;

b) relativamente all’atto di
recupero dei crediti di imposta trova applicazione la previsione di cui
all’articolo 27 del DL 185/2008 che sancisce che l’accertamento deve essere
notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del
relativo utilizzo.

Un’ulteriore novità introdotta
alla Camera sul fronte controlli prevede che, in caso di violazioni penali
(anche comuni) da cui possa derivare un provento illecito, gli inquirenti dovranno
informare immediatamente l’Agenzia delle Entrate affinché proceda al relativo accertamento
tributario.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso