POST 57
La Legge di Stabilità 2016 (di seguito Legge) apporta modifiche di
rilievo alla deducibilità dei costi per
operazioni intercorse con paesi black list.
Le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (in sostanza dal 2016 per le
imprese con esercizio coincidente con l’anno solare).
La Legge interviene sull’articolo 110 del TUIR ed abroga l’attuale
disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni
intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato. Di
conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità
dei costi contenute nei restanti commi dell’articolo 110 del TUIR (inerenza e
competenza).
Si ricorda che la normativa sulla deducibilità dei “costi black
list” aveva già subito rilevanti modifiche nel per effetto del recente “Decreto
crescita e internazionalizzazione” (D.Lgs 147 del 2015).
In estrema sintesi (per le imprese con esercizio coincidente con
l’anno solare):
– fino al 2014, la deducibilità dei costi e componenti
negativi black list di principio non è ammessa salvo che l’impresa residente
fornisca la prova che l’impressa estera localizzata in un paese a fiscalità
privilegiata svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva (cd. prima esimente) ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico (cd. seconda esimente); in entrambi i casi
inoltre il contribuente deve dimostrare che le operazioni hanno avuto concreta
esecuzione; inoltre le spese ed i componenti negativi black list devono essere
separatamente indicati in dichiarazione dei redditi;
– per il 2015, la deducibilità dei costi black list, per le
operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, è ammessa nel limite del valore
normale (senza dimostrazione di esimenti); rimane l’obbligo di separata
indicazione nella dichiarazione dei redditi; tuttavia la limitazione di
deducibilità viene meno se l’impresa residente in Italia fornisce la prova (esimente) che le operazioni, oltre ad
aver avuto concreta esecuzione, rispondono ad un effettivo interesse economico;
– per il 2016, la deducibilità è ammessa con le regole generali e
viene abrogato l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi
dei predetti componenti negativi di reddito.
Si passa quindi da una presunzione di indeducibilità “superabile”
con una delle due esimenti (fino al 2014) ad una deducibilità nel limite del
valore normale “superabile” con una esimente (2015) alla deducibilità piena secondo
i criteri generale di inerenza e competenza (2016).
Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio
Epica – Treviso