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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Chiarimenti dell’Agenzia su sospensione dei versamenti tributari e contributivi: caso di fusione societaria.

Uncategorised Posted on Sat, May 09, 2020 18:11:41

POST 109/2020

Con la Circolare 11/E del 06 maggio 2020 l’AE è ritornata sulla questione della sospensione dei versamenti tributari e contributivi affrontando la problematica di come determinare la riduzione del fatturato nel caso di fusione per incorporazione.

L’art. 18 del DL n. 23/2020 (Decreto Liquidità) riconosce agli operatori economici maggiormente danneggiati dall’emergenza COVID-19 la possibilità di rinviare al mese di giugno 2020 alcuni versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

Il beneficio è fruibile solo laddove si sia registrata una rilevante flessione del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di marzo ed aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del periodo di imposta precedente.

In particolare è previsto che la sospensione sia riconosciuta ai contribuenti che, nei predetti mesi, abbiano subito una flessione del fatturato:

  • di almeno il 33%, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni;
  • di almeno il 50% per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ricavi o compensi superiori ai 50 milioni.

Nel caso di fusione per incorporazione, data l’estinzione delle società incorporate, secondo l’Agenzia delle Entrate il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2020.

Lorenzo Gassa

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Vicenza



Credito imposta locazioni botteghe e negozi: ulteriori chiarimenti per pertinenze e spese condominiali.

Uncategorised Posted on Fri, May 08, 2020 06:42:59

POST 108/2020

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 11/E del 6 maggio 2020 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta per il canone di locazione di negozi e botteghe pagato in relazione al mese di marzo 2020.

Ricordiamo in sintesi le caratteristiche del credito d’imposta: 

– è concesso esclusivamente per i contratti che hanno ad oggetto fabbricati classificati catastalmente come C/1; 

– spetta alle imprese che hanno dovuto sospendere la propria attività a seguito del D.P.C.M. 11.03.2020; 

– è pari al 60 per cento del canone di locazione pagato e relativo al mese di marzo 2020; 

– può essere utilizzato in compensazione a partire dal 25 marzo 2020, utilizzando il modello F24 e codice tributo 6419.

L’Agenzia ora fornisce due nuovi chiarimenti: 

1. Pertinenze: qualora il contratto di locazione preveda un canone unitario per la locazione del negozio (C/1) e della pertinenza (laboratorio di arti e mestieri classificati come C/3), il credito d’imposta spetta per l’intero canone in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché la pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività; 

2. Spese condominiali: le spese condominiali addebitate al conduttore possono rientrare nell’importo su cui calcolare il credito d’imposta nel caso in cui siano indicate nel contratto di locazione come voce unitaria con il canone di locazione.  

Si attendono quindi ancora chiarimenti ufficiali in merito alla corretta applicazione del credito d’imposta nel caso in cui il contratto preveda l’indicazione di un unico canone per la locazione di un C/1 e di altro immobile non pertinenziale.

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Bollo auto Regione Veneto: proroga versamento al 30 giugno 2020.

Uncategorised Posted on Wed, May 06, 2020 19:42:33

POST 107/2020

La Regione Veneto, al fine di favorire i contribuenti in un periodo di difficoltà dovuta all’emergenza sanitaria, ha previsto che il versamento della tassa automobilistica con scadenza ricadente nel periodo compreso tra l’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 possa essere effettuato entro il prossimo 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi (Legge Regionale n. 12 del 28.04.2020 entrata in vigore lo scorso 30 aprile 2020).

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cancellata la proroga di due anni per gli accertamenti in scadenza nel 2020.

Uncategorised Posted on Wed, May 06, 2020 12:24:19

POST 106/2020

La Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 ha modificato l’articolo 67 del DL 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, prevedendo al comma 4 che, con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione, siano applicabili esclusivamente i commi 1 e 3 dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015 e non anche il comma 2.

Si ricorda infatti che la prima versione dell’articolo 67 prevedeva l’applicazione tout court dell’articolo 12 d.lgs 159/2015 il quale al proprio comma 2 prevede che i termini di prescrizione e decadenza degli atti che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui avviene la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari siano prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Tale previsione avrebbe quindi comportato che, ad esempio, gli accertamenti su imposte dirette ed IVA in scadenza entro il 31 dicembre 2020, relativi al periodo di imposta 2015, venissero prorogati al 31 dicembre 2022.

Il novellato articolo 67 prevede ora che possano applicarsi solamente le previsioni di cui ai commi 1 e 3 del citato articolo 12 rimanendo così esclusa la previsione di proroga dei due anni contenuta nel comma 2.

Con particolare riferimento invece all’esplicito richiamo al comma 1 dell’articolo 12 ci si interroga ora sulla portata dello stesso poiché questo prevede che la sospensione relativa ai termini di versamento comporti una corrispondente sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.

Sul punto sono quindi attesi ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Invitalia: pubblicati alcuni chiarimenti sul Bando per il rimborso delle spese per i DPI.

Uncategorised Posted on Wed, May 06, 2020 06:35:00

POST 105/2020

Invitalia ha pubblicato sul proprio sito alcuni chiarimenti sul Bando per il rimborso delle spese per i DPI. Di seguito i chiarimenti.

Si rinvia comunque a

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/faq

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Chi può accedere al rimborso?

Possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendemente dalla forma giuridica in cui sono costituite, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, purché, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese, risultando “attive”;
  2. abbiano sede principale o secondaria in Italia;
  3. non si trovino in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

2. Quali sono i settori ammessi?

Il Bando non prevede limitazioni settoriali, fermo restando il possesso da parte dei soggetti beneficiari dei requisiti soggettivi previsti dallo stesso Bando (vedi precedente FAQ 1).

3. Sono ammessi i liberi professionisti?

No, i liberi professionisti non rientrano nell’ambito dei soggetti ammessi a richiedere il rimborso.La norma di riferimento, rappresentata dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto cura Italia), stabilisce che il contributo per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale è erogato “allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus”.

4. Sono ammesse le imprese estere?

Rientrano tra i soggetti ammissibili le imprese estere che hanno una sede secondaria in Italia e, pertanto, sono iscritte al Registro delle imprese; tali imprese possono richiedere il rimborso per i costi sostenuti in riferimento alla predetta sede e ai relativi addetti cui sono destinati i DPI.

5. Possono accedere al rimborso i soggetti che risultano iscritti in Camera di Commercio unicamente al REA?

No. Per accedere al rimborso per l’acquisito di DPI il soggetto richiedente deve svolgere, in via esclusiva o principale, l’esercizio di un’attività di impresa e conseguentemente, risultare iscritto nella sezione ordinaria o nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti che risultano iscritti in Camera di Commercio unicamente al Repertorio Economico Amministrativo – REA (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non classificabili come imprese.

SPESE AMMISSIBILI

1. Quali sono le spese ammissibili al rimborso?

Sono ammissibili a rimborso le spese riferite all’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previste dalla vigente normativa.

2. Quali sono i DPI ammessi al rimborso?

I DPI ammessi al rimborso sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie di cui all’elenco del punto 7.1 del bando, ovvero:

  1. i. mascherine filtranti, chirugiche, FFP1,FFP2 E FFP3;
  2. guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  3. dispositivi per protezione oculare;
  4. indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  5. calzari e/o sovrascarpe;
  6. cuffie e/o copricapi;
  7. dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  8. detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

3. Quando devono essere sostenute le spese oggetto del rimborso?

Ai fini dell’ammissibilità le spese devono far riferimento a fatture emesse dal fornitore tra la data del 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. 

Le fatture oggetto di rimborso devono, inoltre, risultare pagate, alla data di trasmissione della domanda di rimborso. Il pagamento deve essere effettuato attraverso conti correnti intestati all’impresa,con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l’immediata riconduciblità alla relativa fattura.

4. Sono ammissibili al rimborso le spese pagate mediante carta di credito o paypal?

Si, a condizione che il pagamento sia univocamente riconducibile a conti correnti intestati all’impresa beneficiaria.

5. Qual è l’importo mimino della richiesta di rimborso?

E’ possibile richiedere il rimborso per un importo di spese sostenute non inferiore, complessivamanate, a 500 euro. Tale importo, che può fare riferimento anche a più fatture, deve essere riferito all’imponibile della/e fattura/e relativo all’acquisto di DPI. 

Si evidenzia, ad ogni modo, che non sono ammissibili gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.

6. Sono ammissibili fatture di acconto?

Le fatture di acconto possono essereoggetto di rimborso purchè emesse successivamente al 17 marzo 2020 e a condizione che l’impresa richiedente, in fase di domanda di rimborso, presenti, contestualmente, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.

Si ricorda che tutte le fatture oggetto della richiesta di rimborso devono risultare integralmente pagate alla data di invio della domanda di rimborso.

RIMBORSO CONCEDIBILE

1. A quanto ammonta il rimborso concedibile?

Il rimborso massimo concedibile per impresa beneficiaria è pari al 100 percento delle spese ammissibili sostenute dall’impresa, nel limite massimo di euro 500,00 per ogni addetto dell’impresa e, comunque,fino a concorrenza dell’importo massimo pari a euro 150.000,00. I rimborsi sono, in ogni caso, concessi entro il limite delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento.

2. Qual è il dato riferito agli addetti che l’impresa deve considerare?

L’impresa richiedente è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto dei DPI.Il predetto numero deve essere, comunque, inferiore o uguale al numero di addetti, full time o part time, occupati nell’impresa al momento della presentazione della domanda di rimborso.Per addetti si intendono i “lavoratori indipendenti” (gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti; i soci delle società di persone o di capitali a condizione che effettivamente partecipino all’attività lavorativa nella società) e i “lavoratori dipendenti” (le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. In tale casistica rientrano i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, gli apprendisti).

3. Il rimborso concesso a valere sul’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è cumulabile con altre agevolazioni?

No, le spese sostenute dall’impresa per l’acquisto di DPI indicate nella domanda di rimborso non possono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunarazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1.Quali sono i termini per la presentazione della domanda di rimborso?

L’iter per la trasmissione della domanda di rimborso prevede 3 FASI:

  1. FASE 1 – prenotazione del rimborso: procedura disponibile dal 11 maggio al 18 maggio 2020,dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedìal venerdì);
  2. FASE 2 – pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso: entro tre giorni dal termine finale per la prenotazione del rimborso, è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate in base all’ordine cronologico di invio della richiesta; il medesimo elenco individuerà, tenuto conto delle risorse disponibili, le imprese ammesse a presentare la domanda di rimborso, con le modalità previste nella Fase 3; 
  3. FASE 3 – compilazione e istruttoria della domanda di rimborso: procedura riservata alle sole prenotazioni collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domandadi rimborso, disponibile a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio ed fino alle ore 17.00 dell’11 giugno.

2. Quali sono i link per l’accesso alle procedure informatiche previste per le tre fasi?

Le procedure informatiche per la FASE 1 e per la FASE 3 saranno rese disponibili nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura” nella sezione Emergenza COVID-19 del sito web dell’Agenzia.

Le istruzioni operative per la presentazione della prenotazione (FASE 1) sono pubblicate nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura” nella sezione Emergenza COVID-19 del sito web dell’Agenzia, almeno cinque giorni prima della data di apertura dello sportello informatico.

3. Quali sono le informazioni utili per procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso?

Ai fini della prenotazione del rimborso (FASE 1), l’impresa dovrà inserire:

  • codice fiscale dell’impresa proponente;
  • codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche; 
  • importo da rimborsare.

4. Tutti i soggetti proponenti che hanno correttamente ultimato la prenotazione del rimborso possono accedere alla trasmissione della domanda di rimborso?

No. Sulla base dell’elenco cronologico delle prenotazioni di rimborso di cui alla FASE 2, potranno procedere alla compilazione delle domande di rimborso le sole imprese collocate in posizione utile. 

Sono collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso un numero di prenotazioni che, complessivamente, prevedono l’erogazione di un contributo per un importo pari alle risorse finanziarie disponibili, maggiorato del 20 percento, al fine di tenere conto di possibili eventuali variazioni degli importi richiesti o di rinunce che dovessero registrarsi nell’ambito della FASE 3.

5. in che modo è possibile accedere alla procedura informatica per la trasmissione delle domande di rimborso?

Le imprese collocate in posizione utile per la trasmissione delle domande di rimborso (FASE 3), potranno accedere alla procedura informatica attraverso indenitifcazione e autenticazione mediante Carta nazionale dei servizi (CNS) in possesso del legale rappresentante/titolare dell’impresa porponente, come risultante dal Registro delle imprese.

Inoltre, ai fini ai fini della gestione del procedimento connesso alla trasmissione della domanda di rimborso, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia nonché della firma digitale.

6. Le domande di rimborso verranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di trasmissione registrato in FASE3?

No. Le domande di rimborso che pervengono all’Agenzia sono ammesse a rimborso, previa verifica della completezza e regolarità della domanda, sulla base della posizione assunta nell’elenco formato nel corso della FASE 2, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento.

7. Quando è pubblicato il provvedimento di concessione?

L’Agenzia, entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso, riportante gli obblighi in capo alle imprese ammesse ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza dell’Agenzia, nonché le cause di revoca dei benefici.

La pubblicazione sul sito dell’Agenzia del suddetto provvedimento costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell’esito connesso alle richieste di rimborso. Nel predetto provvedimento, è riportato, altresì, l’elenco delle domande di rimborso per cui sono necessari approfondimenti istruttori, nonché di quelle non finanziabili per insufficienza delle risorse finanziare.

In esito alla conclusione dei predetti approfondimenti, l’Agenzia procede ad adottare ulteriori provvedimenti di ammissione al rimborso nei confronti delle imprese le cui domande sono state oggetto di approfondimenti conclusi positivamente ovvero a trasmette una apposita comunicazione di diniego nel caso di esito negativo degli approfondimenti.

EROGAZIONE DEL RIMBORSO

1.Quali sono le tempistiche per l’erogazione del rimborso?

Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, l’Agenzia procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso.

Ai fini del buon esito dell’accredito, si raccomanda alle imprese di indicare correttamente l’IBAN riferito al conto corrente prescelto per l’erogazione del rimborso. 

CONTROLLI

1. In quale momento vengono effettuati i controlli sulle domande di accesso al rimborso?

L’Agenzia, successivamente all’erogazione del rimborso, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali, al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Bando, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all’ammissione e all’erogazione del rimborso o indicati nel provvedimento di ammissione al rimborso.

Nel caso di esito negativo dei controlli, l’Agenzia procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del rimborso.

2. Con quali modalità vengono effettuati i controlli sulle domande di accesso al rimborso?

L’Agenzia può effettuare accertamenti d’ufficio,anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese durante il procedimento disciplinato dal presente Bando, adottando, in caso di dichiarazioni non conformi a quanto rilevato dai citati archivi, i provvedimenti previsti dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.



Irap professionisti: l’elevata entità dei compensi e dei costi non è prova di autonoma organizzazione.

Uncategorised Posted on Tue, May 05, 2020 06:45:24

POST 104/2020

La Corte di Cassazione, riformando la decisione impugnata della Commissione Tributaria Regionale della Campania, resa sulla domanda di rimborso dell’Irap pagata da un promotore finanziario con mandato conferito da una sola banca presso la quale esercitava la propria attività, ha stabilito che “in tema di Irap, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (ad esempio, studio professionale, veicolo strumentale, etc.), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo” (Cass. civ., 2/4/2020, ordinanza n. 7652). Tale statuizione si ricollega al principio (di diritto) che deve presiedere all’indagine (di fatto) circa la sussistenza del presupposto applicativo dell’Irap individuato dall’art. 2, comma primo, D.L.vo 15/12/1997, n. 446 (“esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”). Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Cass. S.U. n. 12111/09; conf. Cass. n. 8120/2012).

I compensi elevati possono derivare dal tipo di professione, come pure i relativi costi, così che da tali elementi non è dato desumere un potenziamento dell’attività esercitata. Essi valgono eventualmente come circostanze  indiziarie dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, la quale dovrà essere riscontrata nel caso specifico, tenendo conto della normalità dei mezzi impiegati a seconda dei diversi ambiti professionali. L’ordinanza esaminata, in conclusione, si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte Suprema che tende a circoscrivere l’applicabilità dell’Irap a quei casi in cui effettivamente vi sia una struttura produttiva autonoma rispetto al professionista che ne è il titolare.

Avv. Claudio Tiberti



Bando Marchi+ 3: apertura sportello presentazione domande prorogata al 10 giugno.

Uncategorised Posted on Tue, May 05, 2020 06:37:33

POST 103/2020

La decorrenza della presentazione delle domande di agevolazione prevista dal Bando Marchi+3 è fissata alle ore 9.00 del 10 giugno 2020. Lo slittamento del termine è stato deciso in considerazione delle limitazioni alle attività lavorative conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La misura Marchi + 3 favorisce la registrazione all’estero (sia a livello comunitario che internazionale) di marchi nazionali da parte di PMI, con l’obiettivo di sostenerne la capacità innovativa e competitiva. La dotazione prevista è pari a 13 milioni di euro.

Possono richiedere l’agevolazione le imprese titolari del marchio oggetto della domanda che a decorrere dal 10 giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione, abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività:

Misura A: favorisce la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno);
Misura B: favorisce la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Salvo eventuali modifiche inserite nella nuova edizione del bando, l’agevolazione dovrebbe essere concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. Il contributo potrà variare da 6.000 euro fino ad un massimo di 8.000 euro per ciascuna domanda di marchio.

Ciascuna impresa potrà presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di 20.000 euro.

Sono ammissibili le seguenti spese:

– progettazione del nuovo marchio;

– assistenza per il deposito;

– ricerche di anteriorità;

– assistenza legale per azioni di tutela del marchio;

– tasse di deposito/registrazione.

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese devono essere state sostenute a decorrere dal 10 giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. Le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento della dotazione finanziaria.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 giugno 2020 e fino ad esaurimento fondi.

A cura di Villani & Partners



Veneto: aperto il bando per il contenimento della spesa energetica.

Uncategorised Posted on Tue, May 05, 2020 06:34:21

POST 102/2020

La Regione Veneto ha disposto la pubblicazione di un bando per l’efficientamento energetico finalizzato a sostenere gli interventi da realizzare nelle piccole e medie imprese.

Sono ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica.

Ogni progetto deve prevedere 3 fasi:

– Fase 1: valutazione del fabbisogno energetico annuo attraverso diagnosi energetica. Sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 1° gennaio 2019;

– Fase 2: elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti sulla base della diagnosi energetica:
a) sostituzione di macchinari o componenti con macchinari o componenti che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici;
b) sostituzione di cicli produttivi con cicli che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente;
c) installazione di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori “Energy intensive”, al settore commerciale e al settore turistico);
d) installazione di dispositivi per il riutilizzo dell’energia/calore recuperata/o dai cicli produttivi;
e) interventi definiti di tipo “soft” (quali, ad esempio, l’installazione di impianti di sensoristica, di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili). Gli interventi di tipo soft possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo “hard” (quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l’inserimento di nuovi filtri/motori, ecc.);
f) interventi diretti all’efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. infissi, isolanti, materiali per l’eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi). Non sono ammissibili a contributo gli interventi di natura strutturale sugli immobili;
g) sostituzione degli apparecchi illuminanti (per interni ed esterni) ricorrendo a tecnologie LED e/o installazione di dispositivi autonomi per il controllo dell’accensione, della regolazione e dello spegnimento dei corpi illuminanti (sensori di presenza e/o
prossimità, fotocellule, timer, ecc.);

– Fase 3: valutazione post-intervento di raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti attraverso relazione tecnica asseverata e diagnosi energetica.

L’agevolazione verrà concessa come contributo a fondo perduto nella misura del 30% della spesa ammissibile. Il tetto massimo del contributo è fissato in 150 mila euro per impresa.

Lo sportello per la presentazione delle domande è già operativo dal 15 aprile e le richieste di contributo potranno essere presentate fino al 10 settembre 2020. La procedura di valutazione è a graduatoria.

A cura di Villani & Partners



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