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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Ampliata la categoria di soggetti a cui spetta l’indennità di 600 Euro per il mese di marzo.

Uncategorised Posted on Wed, May 13, 2020 06:41:35

POST 117/2020

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto Interministeriale (vedi allegato) che amplia la categoria dei soggetti beneficiari dell’indennità di 600 Euro per il mese di marzo.

Le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da CO- VID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e a cui è riservata l’indennità regolata dal DM 30 aprile 2020 per il mese di marzo 2020 sono:

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

– lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020; per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

– incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.



Dal 1 giugno INARCASSA con F24.

Uncategorised Posted on Wed, May 13, 2020 06:27:16

POST 116/2020

Con la convenzione del 27 novembre 2019 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’INARCASSA, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa.

Ieri, con Risoluzione 22 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo e le specifiche tecniche per i suddetti versamenti a partire dal prossimo 1 giugno.

In allegato la risoluzione.



Online i documenti tecnici di Inail e Iss per la fase 2 nei settori della ristorazione e della balneazione.

Uncategorised Posted on Tue, May 12, 2020 16:39:32

POST 115/2020

L’INAIL ha pubblicato oggi sul suo sito web due nuove pubblicazioni, approvate dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza nella seduta del 10 maggio, che puntano a fornire al decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus nei settori della ristorazione e delle attività ricreative di balneazione.

Nel sito si specifica tra l’altro quanto segue.

“Nel settore della ristorazione, che in Italia conta circa 1,2 milioni di addetti, ad assumere un aspetto di grande complessità è la questione del distanziamento sociale. Durante il servizio, infatti, non è evidentemente possibile l’uso di mascherine da parte dei clienti. Lo stazionamento protratto, inoltre, in caso di soggetti infetti da Sars-CoV-2 può contaminare superfici come stoviglie e posate. Un altro aspetto di rilievo è il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati, anche in relazione ai servizi igienici, che spesso sono privi di possibilità di aerazione naturale. Il Documento Inail-Iss raccomanda, tra l’altro, di rimodulare la disposizione dei tavoli e dei posti a sedere, definendo un limite massimo di capienza predeterminato che preveda uno spazio di norma non inferiore a quattro metri quadrati per ciascun cliente, fatta salva la possibilità di adottare altre misure organizzative, come per esempio le barriere divisorieLa prenotazione obbligatoria viene indicata come ulteriore strumento di prevenzione, utile anche per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.”

“Nel Documento relativo al settore della balneazione, viene indicata una strategia di gestione del rischio che tenga conto di vari aspetti, che riguardano il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione, gli stabilimenti e le spiagge libere. Determinare l’area utilizzabile dai bagnanti richiede inoltre valutazioni specifiche, perché le aree costiere sono molto differenti tra loro. Si ritiene quindi opportuna l’adozione da parte delle autorità locali di piani che permettano di prevenire l’affollamento delle spiagge, anche tramite l’utilizzo di tecnologie innovative. Per consentire un accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, viene suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. Si raccomanda, inoltre, di favorire l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web. Vanno inoltre differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara. Per garantire il corretto distanziamento sociale in spiaggia, la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo. È opportuno anche privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata. È da evitare, inoltre, la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo e, per lo stesso motivo, deve essere inibito l’utilizzo di piscine eventualmente presenti all’interno dello stabilimento.”

Per i documenti citati, vedi link:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-documenti-tecnici-ristorazione-balneazione-covid-19.html



Il Coronavirus e il prezzo delle mascherine nella Fase 2: tutto male ciò che finisce male.

Uncategorised Posted on Tue, May 12, 2020 10:10:58

POST 114/2020

Fin da subito siamo stati molto critici rispetto all’Ordinanza n. 11 del 26 aprile scorso, che fissa il prezzo massimo di vendita al pubblico delle mascherine chirurgiche in € 0,50, oltre all’iva di Legge, ritenendola un atto di irriconoscenza nei confronti di quei molti Farmacisti che in questi mesi di grande emergenza, difronte all’imbarazzante mancanza nel mercato di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale si sono adoperati in ogni modo per sopperire alle richieste non solo della propria clientela, ma anche e soprattutto di molti operatori sanitari. 

Infatti, in attesa che venisse fatta chiarezza, l’impressione era che le Farmacie in questa vicenda stessero subendo “oltre ad un grave danno, un’ancor più inaccettabile beffa” (post 85, 27 aprile 2020).

Critici siamo stati (post 93, 2 maggio 2020) anche rispetto alle parole usate dal Commissario straordinario a margine della sigla del relativo Protocollo d‘intesa con cui ha precisato che a partire dal 4 maggio “gli italiani troveranno mascherine chirurgiche a 0.50 euro al netto di Iva in 50mila punti vendita, uno ogni 1.200 abitanti. Da metà del mese diventeranno 100mila, uno ogni 600 abitanti.” 

Abbiamo infatti avuto subito l’impressione che le Farmacie, utilissime nell’emergenza, ora erano destinate a diventare “solo uno dei tanti canali di distribuzione. Sicuramente il più competente e adeguato. Ma nient’altro”.

A poco più di due settimane, la realtà è che le Farmacie hanno in magazzino mascherine acquistate a prezzi ben superiori al prezzo imposto di vendita. Spesso, senza la documentazione necessaria per ottenere il promesso complicato “ristoro”. I clienti che esigono -stanti i proclami del Governo- di acquistarle a 0,50 euro (oltre all’iva di Legge). E gli attesi approvvigionamenti, promessi da Arcuri, al prezzo d’acquisto calmierato di 0,40 euro, che tardano ad arrivare. Anzi, non arrivano proprio!

In questa situazione, a dir poco insostenibile, il Commissario straordinario in un’intervista rilasciata a Repubblica, è andato al contrattacco, affermando: “La colpa non è mia ma di distributori e farmacisti. (…) Le farmacie non hanno le mascherine perché due società di distribuzione hanno dichiarato il falso non avendo nei magazzini i 12 milioni di mascherine che sostenevano di avere. L’unica mia colpa è di non aver voluto sanare mascherine prive di autorizzazioni che i responsabili della distribuzione avrebbero voluto mettere in commercio. (…) L’unica evidente verità è che non essendo in grado di approvvigionarsi delle mascherine, adesso provano a scaricare le loro responsabilità sul Commissario. Oppure, peggio ancora, aumentando il prezzo. (…) sempre più negozi della grande distribuzione vendono le mascherine a 0,50 centesimi, più Iva. (…) Il prezzo massimo è stato fissato nell’esclusivo interesse dei cittadini. Anche perché chi oggi afferma di non avere mascherine e di aver bisogno delle forniture del Commissario, fino a qualche settimana le aveva e le faceva pagare ben di più ai cittadini”.

Parole assolutamente inaccettabili. Offensive. Forse, come dice Confindustria, dettate da cattivi consiglieri. 

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Venezia Mestre



Patent Box: i contenuti principali dell’agevolazione alla luce della procedura di autoliquidazione introdotta dal dl 34/2019.

Uncategorised Posted on Tue, May 12, 2020 06:20:23

POST 113/2020  

Come noto l’articolo 1 co. 37 – 45 della Legge 190/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario, per i titolari di redditi di impresa, un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzazione diretta o dalla concessione in uso (utilizzo indiretto) di alcune tipologie di beni immateriali, noto anche come “Patent Box”.

Da ultimo il DL 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ha introdotto delle nuove modalità per esercitare l’opzione a tale regime agevolativo oltre ad una “penalty protection” in caso di errori nel calcolo dell’agevolazione. 

Ambito Soggettivo

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i titolari di reddito di impresa a patto che chi esercita l’opzione:

  • abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali;
  • svolga attività di ricerca e sviluppo.

Beni immateriali agevolabili

Possono essere oggetto dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di:

  • software coperto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli;
  • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Know How);
  • due o più dei suddetti beni materiali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Attività di ricerca e sviluppo

Le imprese devono svolgere attività di R&S, finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni immateriali agevolabili. Tra le attività di ricerca e sviluppo qualificate “rientrano”:

  • la ricerca fondamentale;
  • la ricerca applicata;
  • il design;
  • l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
  • le ricerche di mercato e la protezione dei diritti.

Determinazione dell’agevolazione

L’agevolazione consiste nell’esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili. Pertanto, occorre operare una variazione in diminuzione nel modello redditi e nella dichiarazione IRAP.

Può beneficiare del regime agevolato di tassazione soltanto la quota parte di reddito determinata, mediante un procedimento indiretto, sulla base del rapporto (cd. Nexus Ratio) tra spese sostenute per il mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene immateriale (costi qualificati) e la totalità delle spese sostenute dal contribuente per produrre tale bene (costi complessivi) .

Ai fini del calcolo dell’agevolazione occorre quindi:

  • determinare il reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali;
  • determinare il rapporto, “Nexus Ratio”, tra i costi afferenti l’attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti;
  • individuare la quota di reddito agevolabile, determinata applicando al reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale il “Nexus Ratio”;
  • applicare infine a tale quota di reddito la percentuale di detassazione riconosciuta del 50%.

Determinazione del reddito agevolabile

Il regime opzionale di tassazione agevolata riguarda:

  • i redditi derivanti dall’utilizzo diretto dei beni immateriali;
  • i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei suddetti beni immateriali, c.d. “utilizzo indiretto”;

Nel caso di concessione in uso a terzi dei beni immateriali, utilizzo indiretto dei beni immateriali, il reddito agevolabile è costituito:

  • dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali (royalties);
  • al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi, di competenza del periodo d’imposta.

La determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali richiedeva obbligatoriamente la preventiva attivazione di una procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate (Circ. AE 11/2016). 

L’articolo 4 del DL 34/2019 ha introdotto la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente il reddito agevolabile.

L’istanza di Ruling all’agenzia delle entrate

Ai sensi dei commi 39 e 40 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 rientrano nell’ambito applicativo dell’accordo preventivo di ruling con l’Agenzia delle Entrate:

  • la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito di impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali;
  • la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo indiretto dei beni immateriali realizzato nell’ambito di operazioni infragruppo;
  • la determinazione di plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili.

Prima delle modifiche apportate dal Dl 34/2019 la procedura di ruling era obbligatoria solo nel primo caso, ovvero nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali oggetto di agevolazione, negli altri due casi era invece facoltativa.

La determinazione diretta del reddito agevolabile in alternativa al ruling

Come detto dal 2019, l’articolo 4 del DL 34/2019 prevede la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445.

L’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile:

  • va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale di riferisce l’agevolazione “Patent Box”;
  • ha durata annuale;
  • è irrevocabile e rinnovabile.

I soggetti che esercitano tale opzione ripartiscono la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata e nei due successivi.

L’opzione è applicabile anche nel caso in cui alla data del 1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019) fosse già in corso la procedura di ruling. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura di ruling la volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura stessa.

L’esimente sanzionatoria (Penalty Protection)

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del DL 34/2019 in caso di rettifica del reddito agevolato, determinato direttamente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applica la sanzione per infedele dichiarazione qualora, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione Finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all’ammontare dei componenti positivi di reddito – compresi quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati – che con riguardo ai criteri e all’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. 

Rimane ferma la possibilità di accedere alle esimenti sanzionatorie sopra esposte mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8, del D.P.R.322/1998), nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione. 

Tale facoltà è, tuttavia, concessa qualora la predetta dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime di “Patent Box”.

Ultime istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

In ultimo l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, in consultazione pubblica fino allo scorso 17 febbraio 2020, uno schema di circolare contenente chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione del “Patent box” a seguito delle novità previste dall’art. 4 del DL n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”) in merito all’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile. 

La versione definitiva della circolare risulterà quindi utile per determinare le modalità di funzionamento che disciplineranno l’opzione in autoliquidazione ed i relativi oneri documentali.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Conciliazione, notifica atti, accertamento e termini per adesione: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Mon, May 11, 2020 19:41:45

POST 112/2020

Con la circolare n. 11 pubblicata lo scorso 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fare ulteriore chiarezza su alcune norme contenute nei DL “Cura Italia” e “Liquidità” attraverso risposte a quesiti specifici.

Tra le varie risposte fornite l’Agenzia si è espressa anche sul tema del procedimento di conciliazione a distanza, sulla notifica degli atti da parte degli uffici, sui termini per accertamento e l’adesione.

La conciliazione (Risposta al Quesito 2.9)

Con questa risposta l’Agenzia delle Entrate ha specificato che è consentito, nonché opportuno durante l’emergenza, concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza. Per fare ciò l’Agenzia delle Entrate richiama la procedura per la gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione che, secondo quanto anche già stabilito nella circolare 6/E del 23 marzo 2020, può essere adottata in qualsiasi altro procedimento che richieda la partecipazione ovvero l’intesa con il contribuente.

L’Accordo va quindi sottoscritto anche con firma digitale e potrà poi essere depositato tramite il Sistema informativo della giustizia tributaria.

Notifica degli atti (risposta al Quesito 5.8)

La circolare ribadisce come l’articolo 67 del DL “Cura Italia” preveda la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Le attività quindi saranno oggetto di prosecuzione esclusivamente in situazioni di assoluta urgenza e indifferibilità che andranno valutate caso per caso.

Rientrano tra le attività aventi carattere di indifferibilità e urgenza:

  • la constatazione del fatto costituente reato;
  • la richiesta di misure cautelari per il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Tuttavia viene precisato che nel caso di misure cautelari il termine di 120 giorni per la notifica dell’atto sia soggetto a sospensione fino al 31 maggio 2020. 

Termini per accertamento (Risposta al Quesito 5.9)

Con la risposta a questo quesito l’Agenzia delle Entrate commenta il novellato comma 4 dell’articolo 67 del DL “Cura Italia” a seguito della sua conversione in legge. Come noto lo stesso infatti non prevede più la proroga biennale per i termini degli accertamenti scadenti al 31 dicembre 2020 a seguito dell’esplicita esclusione del richiamo al comma 2 dell’articolo 12 del D.lgs. 159/2015 (si veda sul punto nostro post n. 106/2020). Pertanto, visto ora l’esplicito richiamo esclusivo al comma 1 e 3 dell’articolo 12 del D.lgs. 159/2015, l’Agenzia delle Entrate precisa che la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 31 dicembre 2020. Secondo tale interpretazione dunque subiranno uno spostamento in avanti di 84 giorni anche i termini di decadenza relativi ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018 oltreché per il 2015.

Adesione (Risposta al Quesito 5.10)

Quanto al computo dei vari termini da sommarsi al fine della conclusione della procedura di adesione l’Agenzia delle Entrate pare ammettere espressamente la possibilità di sommare ai 150 giorni previsti ordinariamente in caso di adesione (60 + 90) anche:

  • i 64 giorni derivanti dalla sospensione di cui al all’articolo 83 del Dl “Cura Italia”;
  • i 31 giorni previsti dalla sospensione feriale dei termini.

Secondo l’Agenzia delle Entrate infatti tale posizione risulta coerente con il trattamento dei 90 giorni alla stregua di un termine processuale in quanto lo stesso fa esplicito riferimento al “termine per l’impugnazione”. 

Rispetto al caso proposto nel quesito quindi l’Agenzia delle Entrate sostiene che un atto di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 potrà essere definito in adesione, tenuto conto di tutte le sospensioni, entro il 22 settembre 2020.

Tuttavia restano numerosi i dubbi circa l’eventuale inammissibilità del ricorso che potrebbe essere sollevata dai giudici in quanto nella sospensione da COVID-19 dei termini processuali non è fatta alcuna menzione dei termini di adesione, con oggettivi dubbi circa l’effettiva cumulabilità tra gli stessi anche ai fini dell’impugnazione dell’atto.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Farmacie: l’indicazione nello scontrino per la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive.

Uncategorised Posted on Mon, May 11, 2020 15:46:06

POST 111/2020

L’Agenzia delle Entrate, con propria circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, ha precisato che le spese per l’acquisto di mascherine protettive rientrano tra le spese detraibili al 19% ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. c) del TUIR solo se aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal Ministero della Salute.

Per l’individuazione dei dispositivi conformi è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute al seguente link: 

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA

Vista l’enorme confusione creata sulle tipologie di mascherine, saranno comunque detraibili le mascherine assimilabili ai dispositivi medici.

Come previsto in linea generale per la detrazione delle spese per l’acquisto dei dispositivi medici, dalla certificazione fiscale (documento commerciale o fattura) deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione «dispositivo medico».

Le Farmacie e gli altri operatori commerciali potrebbero facilitare l’individuazione e la detrazione di tali spese per dispositivi medici da parte dei propri clienti riportando nel documento commerciale il codice “AD” (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) utilizzato ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

In tal caso, infatti, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Qualora non sia riportata la sigla AD nel documento commerciale, invece, l’Agenzia delle Entrate, nel più classico esempio di burocrazia italiana, ha previsto l’obbligo di conservazione di una serie di documenti che mette a dura prova anche il cittadino più caparbio.

Il contribuente, nell’ordine, dovrebbe conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti:

– per i dispositivi compresi nell’elenco: il possesso della marcatura CE;

– per i dispositivi non compresi nell’elenco: il possesso della marcatura CE e della conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).

Anche in questi ultimi casi la Farmacia e gli altri operatori commerciali potrebbero assumere l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura «prodotto con marcatura CE» e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune il numero della direttiva comunitaria di riferimento, evitando al cliente l’obbligo di conservare l’ulteriore documentazione citata.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia: chiarimenti.

Uncategorised Posted on Sun, May 10, 2020 18:46:32

POST 110/2020

Il Fondo di Garanzia per le PMI ha pubblicato sul suo sito una serie di FAQ che danno risposta ad una serie di dubbi sorti nell’applicazione pratica delle misure a sostegno della finanza di imprese e professionisti previste dal Decreto Liquidità.

A seguire una sintesi dei principali chiarimenti.

1. INTERVENTO DEL FONDO AI SENSI DELLA LETTERA M), COMMA 1, ART.13 DEL DL LIQUIDITA’ (FINANZIAMENTI FINO A € 25 MILA CON GARANZIA DEL FONDO AL 100%): 

Sono sono ammissibili tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni anche se non iscritte ad albi o ordini o associazioni

E’ possibile presentare anche più di una richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, l’importante è che l’ammontare complessivo delle operazioni finanziarie per le quali viene richiesta la suddetta garanzia non superi il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale e comunque entro il limite massimo di 25.000 euro.

È possibile presentare anche richieste senza piano di ammortamento oppure finanziamenti bullet. In entrambi i casi, la durata non può essere inferiore a 24 mesi atteso che il rimborso del capitale non può avvenire prima di tale termine.

È sempre necessaria una descrizione sintetica della finalità per cui si richiede il finanziamento.

Al fine del calcolo del 25% dei ricavi non è possibile prendere in considerazione la dichiarazione IVA annuale: bisogna quindi utilizzare il modello Redditi e non il modello Iva

2. INTERVENTO DEL FONDO AI SENSI DEL PUNTO 3.2 DEL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI:

Per le MIDCAP (impresa diversa da una PMI che presenta un numero di dipendenti fino a 499) nel calcolo dimensionale dovrà essere considerato esclusivamente il numero dei dipendenti della singola impresa e non si dovrà tenere conto di eventuali imprese collegate e/o associate. Inoltre, non si può applicare il concetto di ULA nel caso di MIDCAP: Il numero dei dipendenti dell’impresa beneficiaria è rilevato alla data di sottoscrizione della modulistica del Fondo (cd Allegato 4).

L’innalzamento al 90% è previsto per qualsiasi operazione finanziaria, indipendentemente dalla forma tecnica – fatta eccezione per rinegoziazione e consolidamento – che rispetta i requisiti previsti. I rinnovi dei fidi a breve termine sono ammissibili qualora sia prevista una nuova delibera e una nuova messa a disposizione.

Qualora non fosse ancora depositato il bilancio 2019 si può fare riferimento al dato de bilancio approvato ma non ancora depositato. Qualora anche quest’ultimo non fosse disponibile, si può fare riferimento ad un prospetto contabile messo a disposizione dall’impresa.

Per il rilevamento del fatturato, in luogo della dichiarazione dei redditi 2020 (non ancora trasmessa), si potrà far riferimento alla stessa purché ci sia almeno l’impegno alla trasmissione da parte del professionista a cui è stato fornito l’incarico ovvero ad un prospetto messo a disposizione dell’impresa.

Ai sensi della lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità, sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Per “importo del debito accordato in essere” si intende l’importo del debito residuo

Qualora, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l’importo utilizzato sia inferiore all’accordato, l’importo da consolidare può essere sia l’intero importo accordato che una sua parte e l’importo dell’operazione deve essere tale da determinare, post erogazione, un importo totale accordato superiore per almeno il 10 per cento all’importo totale accordato ante erogazione. 

Qualora, invece, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l’importo utilizzato sia superiore all’accordato, è necessario erogare credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo utilizzato

Inoltre:

a) qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti non già garantiti dal Fondo, la stessa è ammissibile all’intervento del Fondo qualora preveda l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento;

b) qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti già garantiti dal Fondo ovvero sia effettuata da un soggetto finanziatore diverso, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l’operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata previsti dal predetto Quadro e preveda l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento. 

In allegato tutte le FAQ:



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