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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Irap professionisti: l’elevata entità dei compensi e dei costi non è prova di autonoma organizzazione.

Uncategorised Posted on Tue, May 05, 2020 06:45:24

POST 104/2020

La Corte di Cassazione, riformando la decisione impugnata della Commissione Tributaria Regionale della Campania, resa sulla domanda di rimborso dell’Irap pagata da un promotore finanziario con mandato conferito da una sola banca presso la quale esercitava la propria attività, ha stabilito che “in tema di Irap, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (ad esempio, studio professionale, veicolo strumentale, etc.), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo” (Cass. civ., 2/4/2020, ordinanza n. 7652). Tale statuizione si ricollega al principio (di diritto) che deve presiedere all’indagine (di fatto) circa la sussistenza del presupposto applicativo dell’Irap individuato dall’art. 2, comma primo, D.L.vo 15/12/1997, n. 446 (“esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”). Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Cass. S.U. n. 12111/09; conf. Cass. n. 8120/2012).

I compensi elevati possono derivare dal tipo di professione, come pure i relativi costi, così che da tali elementi non è dato desumere un potenziamento dell’attività esercitata. Essi valgono eventualmente come circostanze  indiziarie dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, la quale dovrà essere riscontrata nel caso specifico, tenendo conto della normalità dei mezzi impiegati a seconda dei diversi ambiti professionali. L’ordinanza esaminata, in conclusione, si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte Suprema che tende a circoscrivere l’applicabilità dell’Irap a quei casi in cui effettivamente vi sia una struttura produttiva autonoma rispetto al professionista che ne è il titolare.

Avv. Claudio Tiberti



Bando Marchi+ 3: apertura sportello presentazione domande prorogata al 10 giugno.

Uncategorised Posted on Tue, May 05, 2020 06:37:33

POST 103/2020

La decorrenza della presentazione delle domande di agevolazione prevista dal Bando Marchi+3 è fissata alle ore 9.00 del 10 giugno 2020. Lo slittamento del termine è stato deciso in considerazione delle limitazioni alle attività lavorative conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La misura Marchi + 3 favorisce la registrazione all’estero (sia a livello comunitario che internazionale) di marchi nazionali da parte di PMI, con l’obiettivo di sostenerne la capacità innovativa e competitiva. La dotazione prevista è pari a 13 milioni di euro.

Possono richiedere l’agevolazione le imprese titolari del marchio oggetto della domanda che a decorrere dal 10 giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione, abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività:

Misura A: favorisce la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno);
Misura B: favorisce la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Salvo eventuali modifiche inserite nella nuova edizione del bando, l’agevolazione dovrebbe essere concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. Il contributo potrà variare da 6.000 euro fino ad un massimo di 8.000 euro per ciascuna domanda di marchio.

Ciascuna impresa potrà presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di 20.000 euro.

Sono ammissibili le seguenti spese:

– progettazione del nuovo marchio;

– assistenza per il deposito;

– ricerche di anteriorità;

– assistenza legale per azioni di tutela del marchio;

– tasse di deposito/registrazione.

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese devono essere state sostenute a decorrere dal 10 giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. Le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento della dotazione finanziaria.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 giugno 2020 e fino ad esaurimento fondi.

A cura di Villani & Partners



Veneto: aperto il bando per il contenimento della spesa energetica.

Uncategorised Posted on Tue, May 05, 2020 06:34:21

POST 102/2020

La Regione Veneto ha disposto la pubblicazione di un bando per l’efficientamento energetico finalizzato a sostenere gli interventi da realizzare nelle piccole e medie imprese.

Sono ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica.

Ogni progetto deve prevedere 3 fasi:

– Fase 1: valutazione del fabbisogno energetico annuo attraverso diagnosi energetica. Sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 1° gennaio 2019;

– Fase 2: elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti sulla base della diagnosi energetica:
a) sostituzione di macchinari o componenti con macchinari o componenti che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici;
b) sostituzione di cicli produttivi con cicli che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente;
c) installazione di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori “Energy intensive”, al settore commerciale e al settore turistico);
d) installazione di dispositivi per il riutilizzo dell’energia/calore recuperata/o dai cicli produttivi;
e) interventi definiti di tipo “soft” (quali, ad esempio, l’installazione di impianti di sensoristica, di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili). Gli interventi di tipo soft possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo “hard” (quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l’inserimento di nuovi filtri/motori, ecc.);
f) interventi diretti all’efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. infissi, isolanti, materiali per l’eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi). Non sono ammissibili a contributo gli interventi di natura strutturale sugli immobili;
g) sostituzione degli apparecchi illuminanti (per interni ed esterni) ricorrendo a tecnologie LED e/o installazione di dispositivi autonomi per il controllo dell’accensione, della regolazione e dello spegnimento dei corpi illuminanti (sensori di presenza e/o
prossimità, fotocellule, timer, ecc.);

– Fase 3: valutazione post-intervento di raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti attraverso relazione tecnica asseverata e diagnosi energetica.

L’agevolazione verrà concessa come contributo a fondo perduto nella misura del 30% della spesa ammissibile. Il tetto massimo del contributo è fissato in 150 mila euro per impresa.

Lo sportello per la presentazione delle domande è già operativo dal 15 aprile e le richieste di contributo potranno essere presentate fino al 10 settembre 2020. La procedura di valutazione è a graduatoria.

A cura di Villani & Partners