POST 104/2020

La Corte di Cassazione, riformando la decisione impugnata della Commissione Tributaria Regionale della Campania, resa sulla domanda di rimborso dell’Irap pagata da un promotore finanziario con mandato conferito da una sola banca presso la quale esercitava la propria attività, ha stabilito che “in tema di Irap, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (ad esempio, studio professionale, veicolo strumentale, etc.), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo” (Cass. civ., 2/4/2020, ordinanza n. 7652). Tale statuizione si ricollega al principio (di diritto) che deve presiedere all’indagine (di fatto) circa la sussistenza del presupposto applicativo dell’Irap individuato dall’art. 2, comma primo, D.L.vo 15/12/1997, n. 446 (“esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”). Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Cass. S.U. n. 12111/09; conf. Cass. n. 8120/2012).

I compensi elevati possono derivare dal tipo di professione, come pure i relativi costi, così che da tali elementi non è dato desumere un potenziamento dell’attività esercitata. Essi valgono eventualmente come circostanze  indiziarie dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, la quale dovrà essere riscontrata nel caso specifico, tenendo conto della normalità dei mezzi impiegati a seconda dei diversi ambiti professionali. L’ordinanza esaminata, in conclusione, si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte Suprema che tende a circoscrivere l’applicabilità dell’Irap a quei casi in cui effettivamente vi sia una struttura produttiva autonoma rispetto al professionista che ne è il titolare.

Avv. Claudio Tiberti