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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il Governo approva il Decreto “RISTORI QUATER”.

Uncategorised Posted on Mon, November 30, 2020 12:05:50

POST 232/2020

Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa notte un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19.

Il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso.

Di seguito le principali misure introdotte come da comunicato stampa del Governo.

  1. Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap
    Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
     
  2. Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre
    È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
     
  3. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap
    Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.
     
  4. Proroga definizioni agevolate
    La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.
     
  5. Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione
    Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.
     
  6. Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco
    Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.
     
  7. Estensione codici Ateco
    La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.
     
  8. Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo
    Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.
     
  9. Associazioni sportive
    È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.
     
  10. Indennità per i lavoratori sportivi
    Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
     
  11. Fiere e Congressi, spettacolo e cultura
    Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing). Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.
  12. Sicurezza e forze armate
    Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19.
     
  13. Contributo alle Regioni per la riduzione del debito
    Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso.
     
  14. Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese
    Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.
     
  15. Fondo perequativo
    È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.
     
  16. Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati
    I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.
     
  17. Svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020
    Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.
     
  18. Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio
    L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.


MEF: proroga per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP.

Uncategorised Posted on Sat, November 28, 2020 09:10:31

POST 231/2020



Il Governo approva il DECRETO RISTORI TER.

Uncategorised Posted on Sat, November 21, 2020 08:38:08

POST 230/2020

Questa notte il Governo ha approvato il Decreto Ristori TER. Stando al Comunicato Stampa del Governo il provvedimento prevede quanto segue:

  • l’incremento di 1,45 miliardi, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto “Ristori bis” (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta;
  • l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto;
  • l’istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
  • l’aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

Si attende la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.



Deducibilità del TFM senza i limiti previsti per i dipendenti. (Cass. civ., 6/11/2020, ordinanza n. 24848).

Uncategorised Posted on Thu, November 19, 2020 08:20:11

POST 229/2020

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia della sezione tributaria, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di appello che aveva negato l’equiparabilità, ai fini della disciplina legale dell’accantonamento, delle quote annualmente destinate a costituire i fondi per il trattamento di fine mandato degli amministratori rispetto alle quote accantonate per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti. La Corte ha escluso l’esistenza di “una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti”. L’art. 2120, cod. civ., riguarda soltanto i lavoratori subordinati e non è applicabile al (diverso) rapporto (di immedesimazione organica) che lega l’amministratore all’ente rappresentato. La tesi contraria, sostenuta dall’Amministrazione, contrasta altresì con la giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamata dall’ordinanza in commento, secondo cui “in tema di redditi d’impresa, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, lett. c), e art. 105, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori di società, purchè la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo; in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dal medesimo D.P.R., art. 95, comma 5, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti”, Cass. sez. V, 19.10.2018, n. 26431”.

Nello stesso senso, si segnala una sentenza di pochi giorni anteriore della Commissione Tributaria di Reggio Emilia, pubblicata lo scorso 23 Ottobre, con la quale sono stati annullati gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate che contestavano la deducibilità del trattamento di fine mandato in misura eccedente la quota fissata per il TFR dei dipendenti. Il contribuente potrà avvalersi, nel prevedibile giudizio di appello, dello specifico precedente favorevole da parte del Supremo Collegio, sopra riportato.

Avv. Claudio Tiberti



Al via il 18 novembre 2020 le istanze di contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici.

Uncategorised Posted on Wed, November 18, 2020 09:59:45

POST 228/2020

Lo scorso 12 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha emanato l’atteso provvedimento contenente le indicazioni per presentare le domande del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 59 coma 1 del Dl 104/2020riservato a chi ha attività nei centri storici e a chi svolge servizio di trasporto pubblico non di linea nell’ambito territoriale riferito ai comuni interessati dal citato articolo 59 comma 1 Dl 104/2020 (per i dettagli rispetto all’ammontare del contributo e dei soggetti a cui spetta si rimanda al post nr. 191/2020).

Secondo quanto stabilito dal Provvedimento i contribuenti potranno inoltrare richiesta del contributo a partire dal 18 novembre 2020 e fino al 14 gennaio 2021 accedendo all’area dedicata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’invio potrà essere effettuato anche dagli intermediari delegati. 

L’istanza dovrà contenere le seguenti informazioni:

– il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;

– il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;

– nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;

– l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;

– l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019;

– l’indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto;

– l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni;

– l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;

– la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;

– il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

A seguito della presentazione dell’istanza il sistema rilascerà una prima ricevuta attestante la presa in carico ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico e a seguito di ulteriori controlli verrà rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto della stessa con indicazioni dei motivi.

Nel caso in cui l’istanza si stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

L’erogazione del contributo avverrà tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente indicato in sede di istanza, intestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Farmacie: si potrà partecipare alla lotteria degli scontrini.

Uncategorised Posted on Sun, November 15, 2020 09:43:58

POST 227/2020

Una delle misure “anti-evasione” da tempo sbandierata dal Governo è la cosiddetta “lotteria degli scontrini”.

È già attivo il sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it in cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce tutte le informazioni utili per partecipare dal 1° gennaio 2021, dopo essere stata prorogata la partenza precedentemente fissata al 1° luglio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.

Pare, comunque, che tutto sia pronto per poter partecipare all’estrazione dei premi in denaro per i consumatori, i quali dovranno preventivamente (a partire da dicembre) dotarsi del “codice lotteria” personale.

Ricordiamo che i fortunati vincitori non saranno solo i consumatori ma anche gli esercenti qualora il pagamento avvenga con sistemi tracciati (quindi senza contanti).

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:

– quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;

– dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;

– un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

Inizialmente non avevamo dato tanto peso alla lotteria in quanto l’originario provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019 stabiliva che i registratori telematici utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria non potessero trasmettere i dati necessari per la partecipazione alla lotteria.

Ecco però che con provvedimento  n. 0351449 dello scorso 11 novembre il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha modificato la precedente disposizione prevedendo che i dati dei corrispettivi validi ai fini della partecipazione alla lotteria potranno essere trasmessi anche dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitariama soltanto nel caso in cui il cliente consumatore finale richieda all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

La Farmacia, quindi, in fase di registrazione dell’operazione con il proprio registratore telematico, potrà memorizzare:

– o il codice fiscale se il cliente intende ottenere la detrazione fiscale della spesa;

– o il codice lotteria se il cliente intende partecipare alla lotteria degli scontrini.

Sarà inoltre necessario procedere all’aggiornamento del registratore telematico entro il 31 dicembre per adeguare il tracciato di trasmissione dei dati alle nuove specifiche tecniche.

Già si immagina la fila di clienti, peraltro sostenuta per l’emergenza Covid, rallentare tra la richiesta di un codice fiscale e un codice lotteria!!!

Non Vi resta, a questo punto, che seguire lo slogan del Ministero che trovate sul sito della Lotteria degli scontrini:

Registratore di cassa telematico + lotteria degli scontrini = nuovi vantaggi per la tua attività 

Essere a norma ti conviene!

… e Buona Fortuna!!!

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Corte di Giustizia Europea: Holding miste e detraibilità IVA.

Uncategorised Posted on Sat, November 14, 2020 16:11:06

POST 226/2020

Per verificare se una holding possa detrare l’IVA sugli acquisti è necessario stabilire, preliminarmente, se la stessa possa considerarsi soggetto passivo IVA.

Tale fattispecie si verifica quando la holding svolge un’attività (diretta o indiretta) nella gestione delle società partecipate fornendo, ad esempio, servizi di natura amministrativa, finanziaria e contabile, ecc. La semplice detenzione, invece, di partecipazioni al solo fine di percepire dividendi, secondo la Corte di Giustizia Europea, non costituisce attività economica e pertanto non attribuisce la soggettività passiva in capo alla holding.

A queste conclusioni perviene la stessa Corte con la sentenza del 12 novembre (causa C-42/19), ancorché nel caso specifico l’acquisizione delle quote di partecipazione non si sia perfezionato.

Stefano Bernabò

Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



DECRETO RISTORI BIS: Credito di imposta per canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del D.p.c.m del 3 novembre 2020.

Uncategorised Posted on Thu, November 12, 2020 15:28:30

POST 225/2020

L’art. 4 del nuovo Decreto Ristori Bis, estende la platea dei soggetti beneficiari del credito di imposta per le locazioni non abitative ed affitto di azienda, intervenendo sulle disposizioni del primo decreto Ristori e stabilendo che possano beneficiarne, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche le imprese operanti in uno dei settori individuati nell’Allegato 2 del nuovo decreto e le imprese che svolgono attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) con sede operativa in una delle zone ad elevato rischio (zona rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’art. 3 del Dpcm 03/11/2020.

Il credito di imposta in tutte le sue edizioni è fruibile:

-mediante compensazione nel modello F24 da presentare soltanto attraverso i sevizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo 6920; 

– nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento della spesa;

oppure può essere ceduto al locatore, al concedente, ad altri soggetti compresi istituti di credito, intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione del credito: questa soluzione consente alle attività particolarmente colpite dall’emergenza Covid 19 di far fronte alla carenza di liquidità, andando a corrispondere al locatore soltanto la differenza, pari al 40% dei canoni dell’ultimo trimestre dell’anno.

Per quanto riguarda le imprese indicate nell’Allegato 2, si tratta di imprese differenti rispetto a quelle individuate con l’Allegato 1 del precedente decreto Ristori, interessate dalle limitazioni previste dal Dpcm del 03/11/2020.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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