POST 229/2020

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia della sezione tributaria, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di appello che aveva negato l’equiparabilità, ai fini della disciplina legale dell’accantonamento, delle quote annualmente destinate a costituire i fondi per il trattamento di fine mandato degli amministratori rispetto alle quote accantonate per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti. La Corte ha escluso l’esistenza di “una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti”. L’art. 2120, cod. civ., riguarda soltanto i lavoratori subordinati e non è applicabile al (diverso) rapporto (di immedesimazione organica) che lega l’amministratore all’ente rappresentato. La tesi contraria, sostenuta dall’Amministrazione, contrasta altresì con la giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamata dall’ordinanza in commento, secondo cui “in tema di redditi d’impresa, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, lett. c), e art. 105, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori di società, purchè la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo; in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dal medesimo D.P.R., art. 95, comma 5, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti”, Cass. sez. V, 19.10.2018, n. 26431”.

Nello stesso senso, si segnala una sentenza di pochi giorni anteriore della Commissione Tributaria di Reggio Emilia, pubblicata lo scorso 23 Ottobre, con la quale sono stati annullati gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate che contestavano la deducibilità del trattamento di fine mandato in misura eccedente la quota fissata per il TFR dei dipendenti. Il contribuente potrà avvalersi, nel prevedibile giudizio di appello, dello specifico precedente favorevole da parte del Supremo Collegio, sopra riportato.

Avv. Claudio Tiberti