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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione.

Uncategorised Posted on Sat, December 19, 2020 17:08:54

POST 240/2020

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge 19.12.2020 (vedi post precedente), e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021) a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto.

Si tratta in particolare delle seguenti attività:

561011 – Ristorazione con somministrazione

561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 – Gelaterie e pasticcerie

561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 – Ristorazione ambulante

561050 – Ristorazione su treni e navi

562100 – Catering per eventi, banqueting

562910 – Mense

562920 – Catering continuativo su base contrattuale

563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (“Decreto Rilancio”), che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.

L’ammontare del contributo e’ pari al contributo gia’ erogato ai sensi dell’articolo 25 del predetto decreto.



Decreto del Governo per la prevenzione del contagio durante il periodo natalizio.

Uncategorised Posted on Sat, December 19, 2020 16:36:35

POST 239/2020

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Il Decreto prevede quanto segue:

  • –  nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • –  nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • –  oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
  • Infine il Decreto prevede uno stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).



Regione Veneto. Ordinanza 169 del 17 dicembre 2020.

Uncategorised Posted on Sat, December 19, 2020 16:27:44

POST 238/2020

La Regione Veneto ha emanato l’Ordinanza n. 169 del 17 dicembre 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni“. Si veda allegato.

Si segnala in particolare che:

Spostamenti tra comuni del Veneto

Dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’, o per svolgere attivita’ non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.

L’Ordinanza prevede alcune specifiche eccezioni.

Autocertificazione

Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale e da esibire all’organo di controllo (in allegato). La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.

L’Ordinanza è in vigore da oggi 19 dicembre 2020 e sarà valida fino al 23 dicembre compreso dopodiché, come specificato dal Presidente della Regione, si seguiranno le norme statali (vedi post 239).



Novità in tema di transazione fiscale e contributiva.

Uncategorised Posted on Thu, December 17, 2020 06:03:49

POST 237/2020

Com’è noto la riforma in materia di crisi di impresa entrerà in vigore solamente a partire dal 1° settembre 2021. In un contesto problematico come quello attuale il Legislatore è però intervenuto anticipando l’entrata in vigore di alcune e mirate norme, al fine di favorire il salvataggio di imprese in difficoltà. Tra queste possiamo sicuramente annoverare le recenti disposizioni in tema di trattamento dei crediti tributari e contributivi, di cui all’articolo 182-ter della legge fallimentare oggi in vigore. In particolare, l’articolo 3 comma 1-bis del D.L. 125/2020 convertito in Legge 159/2020, ha apportato significative novità in tema di definizione dei debiti tributari e previdenzialiquando siano oggetto di definizione nell’ambito degli istituti previsti dalla legge fallimentare, modificando alcuni articoli che disciplinano il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, intervenendo sugli articoli 180 e 182-bis della L.F. 

Le modifiche introdotte, e in vigore già a far data dal 4 dicembre scorsoconsentono al Tribunale, a determinate condizioni, di omologare le proposte di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche in assenza del voto favorevole dell’Erario e degli Enti previdenziali quando, sulla base del piano presentato dal debitore e attestato da un professionista indipendente, sia evidente che esso rappresenta la miglior soddisfazione possibile per i creditori Istituzionali rispetto all’alternativa liquidatoria o fallimentare, e il voto di Erario ed Enti sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l’approvazione dei piani.

Va tuttavia segnalato che, con riguardo agli accordi di ristrutturazione dei debiti, la nuova norma non prevede un termine entro cui Erario ed Enti devono pronunciarsi a favore o contro la proposta del debitore (nel concordato preventivo il termine è indicato dal Tribunale nelle fasi inziali della procedura). Ciò, evidentemente, potrebbe vanificare la portata concreta della riformata normativa poiché manca l’indicazione del giorno a decorrere dal quale è consentito al Tribunale di sopperire al silenzio di tali creditori. È auspicabile che tale lacuna venga colmata al più presto.

Va infine segnalata, e accolta con favore, la cessazione dell’applicazione del DM 4 agosto 2009 disposta dalla nuova norma (art. 3 co. 1-ter del D.L. 125/2020 conv. in L. 159/2020). Tale decreto ministeriale, infatti, imponeva agli enti previdenziali l’applicazione di stringenti condizioni (pagamento integrale dei contributi, limitata riduzione degli oneri accessori, ecc.) per l’accettazione delle proposte avanzate dal debitore nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, precludendo, di fatto, il raggiungimento di qualsiasi accordo con gli istituti in parola. 

Andrea Boschi

Dottore Commercialista – Treviso



Decreto Ristori Quater: proroga rate rottamazione e nuova chance per la rateizzazione delle cartelle.

Uncategorised Posted on Mon, December 07, 2020 18:27:56

POST 236/2020           

Con il Dl Ristori Quater viene previsto che il versamento di tutte le rate 2020 della cd. Rottamazione Ter e del cd. Saldo e Stralcio, in scadenza il 10 dicembre 2020, sono posticipate al prossimo 1° marzo 2021.

In base a questa disposizione quindi il totale delle rate previste in scadenza nel 2020 dovrà essere versato entro e non oltre il 1° marzo 2021pena la decadenza dell’agevolazione e l’impossibilità di dilazionare il debito residuo.

Quanto invece ai piani di dilazione “ordinari” l’articolo 7 del Dl Ristori Quater riammette alla possibilità di richiedere il pagamento rateale anche i soggetti che siano decaduti da precedenti piani di dilazione prima dell’8 marzo 2020 (data di inizio della sospensione dei versamenti) senza che sia dovuto il versamento delle rate scadute

In altre parole verrà consentito di creare, se del caso, un unico piano di dilazione per i debiti eventualmente decaduti ante 8 marzo 2020 e quelli successivi a tale data.

La domanda di rateazione dovrà essere presentata entro il prossimo 31 dicembre 2021.

Inoltre per le domande presentate entro tale data è prevista una deroga ai limiti ordinari tale per cui potranno essere ammessi alla massima rateazione di 72 rate mensili, senza la necessità di esibire documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà, tutte quelle posizioni complessivamente non superiori a 100 mila euro (il limite ordinario è di 60 mila euro).

Inoltre, sempre per i piani richiesti entro il 31 dicembre 2021, viene eccezionalmente previsto che la causa di decadenza dal piano scatti a seguito del mancato versamento di 10 rate, anche non consecutive, in luogo delle ordinarie 5 rate (prima tale agevolazione era prevista solo per le domande presentate fino al 31 dicembre 2020).

Ultima e importante novità è quella che prevede la possibilità di accedere alla rateazione ordinaria anche quei contribuenti decaduti, al 31 dicembre 2019, dal beneficio della Rottamazione 1 e 2 per i quali, ante il Decreto in commento, tale possibilità era invece preclusa dalla norma agevolativa originaria. Tale preclusione normativa viene dunque derogata espressamente. Si fa infine notare che la riammissione alla possibilità di accedere ad una rateazione ordinaria per questi soggetti non risulta essere vincolata ad alcuna scadenza di presentazione della domanda non indicando la norma alcun termine specifico. 

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Via al “Cashback”: misure premiali per l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento.

Uncategorised Posted on Mon, December 07, 2020 12:50:16

POST 235/2020

Il Cashback è una delle iniziative del Piano Italia Cashless previste dalla Legge di Bilancio 2020 e dal Decreto 156/2020 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si tratta della possibilità di ricevere un rimborso in denaro in base agli acquisti effettuati a titolo privato (non nell’ambito di attività di impresa, arti e professioni), in un certo periodo di tempo, tramite pagamenti elettronici eseguiti su negozi “fisici”, presso gli Esercenti e Professionisti che abbiano aderito al programma.

Non concorrono alla maturazione dei crediti gli acquisti effettuati via web, perché non si realizzano tramite dispositivi di accettazione fisici.

Il Cashback si svolge in quattro periodi:

il primo “sperimentale” definito “Extra Cashback di Natale” parte l’8 dicembre e termina il 31 dicembre 2020.

A partire dall’1 gennaio 2021 sono previsti altri tre periodi, di durata però, semestrale:

1 semestre: dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

2 semestre: dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

3 semestre: dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Possono partecipare al programma soltanto i maggiorenni residenti in Italia, per partecipare occorre:

  • scaricare dal proprio smartphone o tablet, l’app IO (per accedere e registrarsi occorre essere in possesso di Spid: identità digitale che si può attivare attraverso le Poste Italiane oppure altri operatori come Aruba, Legalcert ecc., oppure di Carta di Identità digitale rilasciata dal Comune);
  • registrarsi su altri sistemi messi a disposizione dai soggetti che emettono gli strumenti di pagamento elettronici scelti per partecipare all’iniziativa e che abbiano sottoscritto una convenzione con PagoPa spa (Yap, Nexi Pay, Satispay ecc.);

i dati richiesti: sono codice fiscale, estremi identificativi delle carte di credito, bancomat, carte prepagate, carte di pagamento connesse a circuiti a spendibilità limitata, ecc che verranno utilizzate per effettuare i pagamenti partecipanti al programma di cashback, il codice Iban di un conto corrente intestato al partecipante dell’iniziativa o cointestato, dove verranno accreditati i rimborsi.

Partecipano al cashback anche le transazioni effettuate tramite app di pagamento come Satispay o Bancomat Pay ed altri sistemi di pagamento come ad esempio Google Pay, Apple Pay  ma per questi ultimi soltanto a partire dal 2021.

Il Cashback riconosce un rimborso in misura percentuale (10% sul valore della transazione – non è previsto un importo minimo di pagamento, però è riconosciuto un massimo rimborsabile di Euro 15 a transazione – significa che se spendo Euro 300 ne ottengo, comunque fino a Euro 15 di rimborso) per ogni transazione eseguita con uno strumento di pagamento elettronico registrato per l’adesione al programma, con un minimo di transazioni da effettuare sulla base del periodo considerato:

  • nel periodo sperimentale (8 dicembre – 31 dicembre 2020) il numero minimo di transazioni da effettuare è pari a 10;
  • per ciascun semestre successivo, il numero minimo sale a 50 transazioni.

In ogni caso la quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo di transazioni non superiore a Euro 1.500 per singolo periodo, significa che, se al termine ad esempio del primo semestre 2021 ho effettuato transazioni di importo complessivo pari ad Euro 2.000, potrò contare su un rimborso cashback di soli Euro 150, pari cioè al 10% dell’importo massimo individuato dal programma di Euro 1.500 a periodo.

In aggiunta a tali rimborsi, i primi 100.000 aderenti al programma (escluso il periodo sperimentale Cashback di Natale: 8 dicembre – 31 dicembre 2020) che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni hanno diritto ad un ulteriore rimborso speciale di tipo forfettario: il Super Cashback di Euro 1.500.

Al termine di ogni periodo di riferimento il conteggio si azzera e riparte per il successivo periodo. 

Il programma prevede le seguenti tempistiche di rimborso:

  • periodo “sperimentale”:“Extra Cashback di Natale” (8 dicembre – 31 dicembre 2020) rimborso a febbraio 2021;
  • 1 semestre: (1 gennaio – 30 giugno 2021) rimborso entro 60 giorni dal termine del periodo;
  • 2 semestre: (1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021) rimborso entro 60 giorni dal termine del periodo;
  • 3 semestre: (1 gennaio 2022 – 30 giugno 2022) entro 60 giorni dal termine del periodo 

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Farmacie: modifiche al tracciato di invio dati al sistema tessera sanitaria e ai termini di trasmissione dal 2021.

Uncategorised Posted on Sat, December 05, 2020 11:15:09

POST 234/2020

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 ha stabilito che, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono a tale invio, relativamente ai dati dei documenti fiscali, includendo anche le informazioni relative alle modalità di pagamento delle spese, ad esclusione di quelle che rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, L. 160/2019.

Si ricorda che l’art. 1, comma 680, L. 160/2019 prevede che l’obbligo di tracciabilità NON si applica alle detrazioni del 19% spettanti in relazione alle spese sostenute per:

  • l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati dal Sistema TS provvedono all’invio dei dati indicando anche:

– il tipo di documento fiscale;

– l’aliquota IVA o la “natura IVA” dell’operazione (es. esente);

– l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Dal 2021 viene modificato, inoltre, il termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Mentre per il 2020 il termine è previsto entro il 31 gennaio 2021, dal 2021 la trasmissione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, trasformandosi quindi da un invio con scadenza annuale ad un invio con scadenza mensile.

È il caso di precisare che a partire dal 2021 i soggetti tenuti sia all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sia alla me­morizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (come le Farmacie), sono tenuti ad assolvere quest’ultimo obbligo mediante l’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) utilizzando i registratori telematici già adottati per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.

Tali modifiche comportano la necessità di aggiornare i gestionali delle Farmacie e i registratori telematici in tempo utile per l’avvio del nuovo trattamento dei dati dal 2021.

Ricordiamo, inoltre, che l’aggiornamento del registratore telematico si è reso necessario entro il 31 dicembre per permettere la partecipazione della spesa del cliente alla “lotteria degli scontrini”.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, con provvedimento  n. 0351449 dello scorso 11 novembre, ha previsto che il cliente consumatore finale possa richiedere alla Farmacia l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale per la fruizione della ordinaria detrazione fiscale.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



DPCM 3 dicembre 2020. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

Uncategorised Posted on Fri, December 04, 2020 06:29:37

POST 233/2020

Il Presidente del Consiglio ha emanato il DPCM 3 dicembre 2020 contenente nuove misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19.

Si veda allegato.

Si segnala in particolare quanto segue.

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti. 

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico- scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.



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